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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12820/2024 del 10/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo richiesto da una società fornitrice per ottenere il pagamento del residuo prezzo di una vendita di traverse ferroviarie in legno. La società ingiunta propose opposizione eccependo anche l’incompetenza del tribunale adito; il giudice dell’opposizione dichiarò la propria incompetenza, revocò il decreto e indicò il Tribunale di Roma come competente. Riassunto il giudizio, la fornitrice insistette nel credito e poi, con memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., modificò la domanda chiedendo la risoluzione del contratto per inadempimento della controparte e il risarcimento del danno. Il Tribunale di Roma accolse in parte la domanda, ritenendo non provata la sussistenza dei vizi della merce dedotti dall’acquirente, dichiarò la risoluzione per inadempimento di quest’ultima, ordinò la restituzione dell’anticipo già versato, ma respinse le ulteriori richieste risarcitorie e di rimborso spese. In appello, la fornitrice impugnò la decisione, ma la Corte d’appello dichiarò il gravame inammissibile per tardività, ritenendo applicabile il termine semestrale di cui all’art. 327 c.p.c. nella versione novellata dalla l. n. 69/2009, sul presupposto che la riassunzione davanti al giudice competente integrasse un giudizio nuovo e che, quindi, rilevasse la data della riassunzione e non quella del ricorso monitorio originario. Nel ricorso per cassazione la società ricorrente dedusse violazione degli artt. 46, comma 17, e 58, comma 1, l. n. 69/2009, in relazione all’art. 638 c.p.c., sostenendo che la pendenza del giudizio dovesse farsi risalire al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, avvenuto prima del 4 luglio 2009, con conseguente applicazione del previgente termine annuale lungo di impugnazione; dedusse inoltre violazione dell’art. 50 c.p.c., contestando la qualificazione della riassunzione come nuovo giudizio e affermando che si trattasse di mera prosecuzione del processo originario. La resistente oppose in via preliminare l’inammissibilità del ricorso, eccezioni respinte dalla Cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi del ricorso. Ha affermato che, ai fini dell’art. 58, comma 1, l. n. 69/2009, nei procedimenti monitori la data di instaurazione del giudizio coincide con il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, anche se l’opposizione venga poi dichiarata incompetente e il giudizio sia riassunto dinanzi al giudice competente. Ne consegue che, nel caso di specie, poiché il ricorso monitorio era stato depositato prima del 4 luglio 2009, doveva applicarsi il previgente art. 327 c.p.c., con termine lungo annuale e non semestrale. La riassunzione ex art. 50 c.p.c. è stata qualificata come prosecuzione del processo originario e non come instaurazione di un nuovo giudizio, con conservazione degli effetti processuali e sostanziali. Perciò l’appello, notificato il 3 aprile 2015, è stato ritenuto tempestivo, e la sentenza d’appello che lo aveva dichiarato inammissibile è stata cassata con rinvio alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 327 c.p.c.

    Per determinare la tempestività dell’impugnazione occorre applicare il termine lungo vigente ratione temporis; per i procedimenti monitori iniziati prima del 4 luglio 2009 resta applicabile il previgente termine annuale, non quello semestrale introdotto dalla l. n. 69/2009.

  • art. 638 c.p.c.

    Nel procedimento per decreto ingiuntivo la pendenza del giudizio va collegata al deposito del ricorso monitorio.

  • art. 50 c.p.c.

    La riassunzione dinanzi al giudice dichiarato competente, effettuata nei termini, non instaura un nuovo processo ma costituisce prosecuzione di quello originario, conservandone gli effetti.

  • art. 46, comma 17, l. n. 69/2009

    La modifica del termine lungo di impugnazione opera solo per i giudizi instaurati dopo l’entrata in vigore della riforma.

  • art. 58, comma 1, l. n. 69/2009

    La disciplina intertemporale impone di individuare la data di instaurazione del procedimento monitorio nel deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, indipendentemente dalla successiva declaratoria di incompetenza.

  • art. 183, comma 6, c.p.c.

    È richiamato solo per la modifica della domanda in corso di causa; non assume rilievo decisivo nella ratio della decisione.

  • L. n. 742/1969

    Il periodo di sospensione feriale rileva nel calcolo del termine lungo di impugnazione; per il 2015 opera la riduzione a 31 giorni prevista dalla modifica del 2014.

  • art. 16, comma 1, d.l. n. 132/2014

    La riduzione del periodo feriale a 31 giorni si applica dalla sospensione relativa all’anno 2015, non in base alla data della sentenza o dell’impugnazione.

Massime di principio

  • Nel procedimento per decreto ingiuntivo, la data di instaurazione del giudizio ai fini della disciplina intertemporale coincide con il deposito del ricorso monitorio, non con la successiva fase di opposizione o con l’eventuale riassunzione davanti al giudice competente.
  • La riassunzione della causa a seguito di declaratoria di incompetenza, se tempestiva, non dà luogo a un nuovo processo ma prosegue quello originario, conservando gli effetti sostanziali e processuali già maturati.
  • Quando un giudizio monitorio è stato avviato prima dell’entrata in vigore della riforma del 2009, per l’impugnazione della sentenza di primo grado resta applicabile il previgente termine lungo annuale di cui all’art. 327 c.p.c.
  • Ai fini del calcolo del termine lungo per impugnare devono essere considerati anche i giorni di sospensione feriale vigenti nel periodo di riferimento, applicando la disciplina temporalmente operante al momento del computo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCompetenza
RamiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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