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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 49251/2022 del 27/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente era stato condannato per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio (art. 73 d.P.R. 309/1990) dopo il rinvenimento di marijuana (parte addosso e parte in casa) e di un bilancino; la difesa ha sostenuto che si trattava di uso personale (illecito amministrativo ex art. 75 d.P.R. 309/1990), ha denunciato carenze di motivazione sulla prova della finalizzazione allo spaccio e ha chiesto l'applicazione della causa di non punibilita' per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.). In Cassazione i primi due motivi (contestazione della valutazione di merito sulla destinazione allo spaccio e mancata riqualificazione in illecito amministrativo) sono stati ritenuti inammissibili per essere mera richiesta di rilettura dei fatti; il terzo motivo (omessa o insufficiente motivazione sulla tenuità ex art. 131-bis) è stato ritenuto fondato.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto parzialmente il ricorso: ha dichiarato inammissibili i motivi che impugnavano la valutazione di merito sulla destinazione allo spaccio (perché comportavano una rivalutazione dei fatti), ma ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla valutazione dell'applicabilità dell'art. 131-bis c.p., disponendo il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Messina perché riesamini, con motivazione adeguata e completa, l'eventuale applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73

    Norma che sanziona la detenzione di stupefacenti a fini di spaccio; nel caso è stata invocata per qualificare il fatto come reato deducendo la finalità di cessione sulla base degli elementi di fatto (parte della sostanza addosso, parte in casa, bilancino).

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 75

    Prevede la sanzione amministrativa per la detenzione per uso personale; la difesa ha sostenuto che la condotta rientrava in questo ambito e non nel reato previsto dall'art. 73.

  • codice penale, art. 131-bis

    Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; richiede una valutazione complessiva e motivata della lieve offensività della condotta alla stregua dei criteri di cui all'art. 133 c.p.; la Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte d'appello su questo punto fosse insufficiente e ha disposto il rinvio per nuovo esame.

  • codice penale, art. 133

    Stabilisce i criteri per la valutazione della pena e, correlativamente, per la valutazione della tenuità (modalità della condotta, grado di colpevolezza, entità del danno o del pericolo), elementi che devono essere considerati congiuntamente quando si valuta l'applicabilità dell'art. 131-bis.

  • codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b) ed e)

    Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge e vizi di motivazione). La Corte ha ricordato i limiti del sindacato di legittimità: non può rivedere la valutazione di merito dei fatti ma può giudicare la completezza e razionalità della motivazione e l'esatta applicazione del diritto.

Massime di principio

  • La Cassazione non sostituisce la propria valutazione dei fatti a quella del giudice di merito: le contestazioni che chiedono una diversa lettura delle prove sono spesso inammissibili.
  • Per qualificare la detenzione come reato di spaccio (art. 73) non esiste un elenco tassativo di indici, ma l'impostazione probatoria richiede elementi concreti (quantitativo, suddivisione in dosi, bilancini, confezionamento, presenza di terzi, disponibilità di denaro) e una motivazione chiara che colleghi tali elementi alla finalità di cessione.
  • La semplice presenza di quantità superiore a quella di uso personale non fa automaticamente escludere l'ipotesi di uso personale; il pubblico ministero deve provare la destinazione allo spaccio con elementi obiettivi e la motivazione del giudice deve affrontare e rispondere alle deduzioni difensive.
  • L'istanza di applicazione dell'art. 131-bis deve essere valutata con motivazione puntuale e complessiva, tenendo conto delle modalita' della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del pericolo o danno (art. 133 c.p.); se la motivazione è vaga o contraddittoria la Cassazione può annullare e rinviare.
  • In casi di 'confine' tra illecito amministrativo (art. 75) e reato (art. 73), è strategico per la difesa ottenere una valutazione dettagliata sui parametri di riferimento e chiedere espressamente la verifica della tenuità ai sensi dell'art. 131-bis.
  • Se si cerca la non punibilità per particolare tenuità, il giudice di merito deve esplicitare perché la condotta non supera la soglia di offensività: la mera affermazione della sussistenza del reato non è sufficiente a rigettare l'istanza senza adeguata motivazione.
  • In sede di impugnazione in Cassazione, conviene articolare i motivi in termini di vizi di motivazione e di diritto (art. 606) piuttosto che in mera richiesta di rivalutazione dei fatti, perché quest'ultima è normalmente inammissibile.

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