Cassazione Penale, Sentenza n. 15676/2023 del 13/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione contro la sentenza che confermava la condanna per truffa. Censure: (i) violazione degli artt. 521 e 522 cpp e principio di correlazione tra imputazione e sentenza: nel capo di imputazione il reato era contestato uti singulus ma la sentenza avrebbe ritenuto il ricorrente responsabile in concorso con altri; (ii) vizio di motivazione e violazione di legge per assenza degli elementi oggettivo e soggettivo della truffa, nonché mancata considerazione delle condizioni psicofisiche dell'imputato (disturbo di personalità paranoide, etilismo cronico, lieve ritardo mentale) che avrebbero inciso sulla capacità di intendere e volere; (iii) vizio di motivazione e violazione dell'art. 62-bis c.p. per il diniego delle attenuanti generiche, non avendo la corte valutato la scarsa offensività della condotta e lo stato di disagio dell'imputato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità, ritenendo che le doglianze riproducessero pedissequamente le censure già affrontate e contrastate nelle sentenze di merito. Ha ritenuto provato che Diliso ha contribuito alla realizzazione della truffa percependo il pagamento su carta Postepay e che non v'è violazione del principio di correlazione ove l'accertamento processuale dimostri una diversa forma di partecipazione (concorso) purché il fatto accertato sia omogeneo o prevedibile rispetto a quanto contestato e l'imputato abbia potuto conoscere l'accusa e difendersi. Ha inoltre ritenuto adeguatamente motivata l'affermazione della sussistenza degli elementi materiale e soggettivo del reato e ha escluso che il limitato deficit cognitivo sia incompatibile con la coscienza e volontà di commettere la frode. Quanto alle attenuanti generiche, la Corte ha confermato il diniego motivandolo con l'assenza di elementi positivi da valorizzare, richiamando la riforma dell'art. 62-bis. Ha infine osservato che, alla luce della riforma cd. "Cartabia" sulla procedibilità della truffa, in atti è presente la querela della persona offesa; perciò ha disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 521 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente per contestare la correlazione tra imputazione e sentenza; la Corte ha ritenuto la censura generica e non fondata.
art. 522 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente in relazione al principio di correlazione; la Corte ha ritenuto che non vi sia violazione quando la responsabilità in concorso emerge dagli atti e dalla motivazione e l'imputato ha potuto difendersi.
art. 62-bis cod. pen.
La Corte ha richiamato la riforma (d.l. 23/05/2008 n.92, conv. L. 24/07/2008 n.125) secondo la quale, ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza: il diniego è legittimo in mancanza di elementi di segno positivo.
d.l. 23 maggio 2008 n. 92 (conv. L. 24 luglio 2008 n. 125)
Riferimento normativo alla modifica dell'art. 62-bis: ha reso più rigorosi i criteri per il riconoscimento delle attenuanti generiche.
Riforma cd. "Cartabia" (proceduralità della truffa)
La Corte osserva che, a seguito della modifica della procedibilità del reato di truffa, in atti è presente la querela della persona offesa, quindi la condizione di procedibilità è rispettata.
Giurisprudenza della Cassazione (richiami in motivazione, es. sent. n.22173/2019 e n.6560/2020 citate)
La Corte ha richiamato orientamenti secondo cui non sussiste violazione del principio di correlazione quando la diversa forma di estrinsecazione della condotta concorsuale sia desumibile dagli atti e non impedisca all'imputato di conoscere l'accusa e difendersi.
Massime di principio
- La trasformazione dell'imputazione da 'uti singulus' a responsabilità in concorso non determina automaticamente violazione del principio di correlazione: è lecita se la diversa forma di partecipazione è desumibile dagli atti, il fatto accertato è omogeneo o prevedibile rispetto a quanto contestato e l'imputato ha potuto esercitare il contraddittorio.
- La percezione o l'incasso del prezzo (es. su carta Postepay) può costituire un contributo concreto all'esecuzione di una truffa e quindi elemento probatorio rilevante per la responsabilità.
- Le affermazioni sulla ridotta capacità di intendere e volere richiedono elementi probatori specifici e certificazioni mediche: la mera allegazione della patologia o di condizioni di fragilità non è sufficiente a escludere il dolo, che deve essere valutato nel contesto probatorio complessivo.
- Dopo la riforma dell'art. 62-bis, il riconoscimento delle attenuanti generiche non può fondarsi solo sull'assenza di precedenti; il giudice può legittimamente negarle in assenza di elementi positivi che dimostrino una condotta meritevole di favore.
- In reati la cui procedibilità dipende dalla querela o da altre condizioni, è fondamentale verificare la presenza e la regolarità della querela nel fascicolo: la sua assenza o irregolarità può incidere sull'ammissibilità dell'azione penale.
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