Sentenza n. 760/2026 - Cagliari, Sezione 1
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: a) del provvedimento di rigetto dell'istanza tendente ad ottenere il trasferimento di sede della rivendita dall'attuale sede di Via Ilva n. 1e a Via Aldo Moro n. 1 in La Maddalena - trasmesso con Nota prot ADM. UMCA registro interno 0001306.16-05-2025 a mezzo pec il 20.05.2025, reso dalla ADM - Agenzia delle Dogane e de Monopoli - DT XI Sardegna - Ufficio dei Monopoli per la Sardegna Sezione Operativa Territoriale di Sassari, a firma del Dirigente ad interim; b) di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali. Per quanto riguarda i motivi aggiunti a) del provvedimento di archiviazione del procedimento di annullamento in autotutela della Determina Dirigenziale prot. n. 1306/RI del 16/5/2025, con conseguente conferma del rigetto dell’istanza di trasferimento della Rivendita ordinaria di generi di monopolio n. 10 del Comune di La Maddalena, reso dalla ADM - Agenzia delle Dogane e de Monopoli – Direzione Territoriale della Sardegna – Ufficio dei Monopoli per la Sardegna Sezione Operativa Territoriale di Sassari, a firma del Dirigente ad interim; b) di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del trasferimento della sede di una rivendita di tabacchi all’interno dello stesso Comune e successivo provvedimento di archiviazione del procedimento di riesame in autotutela
Esito
Favorevole al resistente (agenzia amministrativa)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego dell’istanza di trasferimento della rivendita dall’attuale sede a una diversa zona dello stesso Comune, deducendo eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, travisamento dei fatti e dei presupposti e manifesta infondatezza. Ha sostenuto che l’amministrazione avesse applicato in modo automatico il rapporto di una rivendita ogni 1.500 abitanti, senza valutare la perizia giurata prodotta, la distribuzione territoriale delle rivendite, i diversi bacini di utenza, la maggiore popolazione della zona di destinazione, la presenza di un’utenza aggiuntiva costituita dal personale della Marina Militare e l’assenza di un disservizio nella zona di provenienza. Ha inoltre dedotto la violazione dell’art. 3 della Determinazione Direttoriale n. 231333/RU del 2 luglio 2021, in combinato disposto con l’art. 5 della Circolare n. 28 del 22 luglio 2021, contestando l’assenza di una concreta valutazione dell’“esigenza di servizio” e della coincidenza tra interesse pubblico e interesse privatistico. Dopo l’avvio, da parte dell’amministrazione, di un procedimento di riesame in autotutela, il ricorrente ha proposto motivi aggiunti contro il provvedimento di archiviazione, deducendo nuovamente difetto di istruttoria e motivazione, travisamento dei fatti e contraddittorietà dell’azione amministrativa, sul presupposto che l’amministrazione avesse riconosciuto l’incompletezza dell’istruttoria originaria e poi confermato il diniego senza una coerente rivalutazione.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di improcedibilità fondata sul successivo diniego di rinnovo della gestione della rivendita, ritenendo che la proposizione del ricorso gerarchico contro tale diniego mantenesse ancora suscettibile di evoluzione la posizione autorizzatoria e, quindi, non eliminasse l’interesse al giudizio. Ha tuttavia dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il procedimento di riesame in autotutela si era concluso con un provvedimento di conferma propria: l’amministrazione aveva svolto una rinnovata istruttoria, acquisito nuovi dati demografici, esaminato la distribuzione territoriale delle rivendite, comparato i bacini di utenza e considerato anche la densità commerciale e dei servizi nelle zone interessate. L’interesse del ricorrente si era pertanto trasferito sul provvedimento sopravvenuto. I motivi aggiunti sono stati respinti nel merito. Il TAR ha ritenuto che il provvedimento di archiviazione fosse fondato su un’istruttoria effettiva, approfondita e comparativa, non limitata al dato aritmetico del rapporto popolazione/rivendite. L’amministrazione aveva esaminato la perizia del ricorrente, valutato i dati demografici, commerciali e territoriali, considerato il numero delle rivendite nelle rispettive aree e verificato l’assenza di un’esigenza di servizio idonea a giustificare il trasferimento. La comunicazione di avvio del procedimento di autotutela non costituiva un’ammissione dell’illegittimità del diniego originario né vincolava l’amministrazione all’annullamento, ma segnalava soltanto profili da approfondire; era quindi legittimo che il riesame si concludesse con una conferma, sulla base della valutazione finale degli interessi coinvolti. Le spese di lite sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 3 Determinazione Direttoriale ADM n. 231333/RU del 2 luglio 2021
La decisione sul trasferimento della rivendita deve essere fondata sulla valutazione dell’esigenza di servizio e sulla compatibilità del trasferimento con l’interesse pubblico alla razionale distribuzione della rete di vendita.
art. 5 Circolare ADM n. 28 del 22 luglio 2021
La disposizione è richiamata quale parametro integrativo dei criteri per valutare le istanze di trasferimento delle rivendite.
artt. 2 e 10 D.M. 21 febbraio 2013, n. 38
Il rapporto di una rivendita ogni 1.500 abitanti costituisce un parametro rilevante, ma non esaurisce la valutazione, che deve comprendere anche la distribuzione territoriale e i bacini di utenza.
art. 7 l. 241/1990
La comunicazione di avvio del procedimento di autotutela ha funzione partecipativa e istruttoria e non anticipa necessariamente un giudizio di illegittimità dell’atto originario né vincola l’esito finale del riesame.
art. 25 l. 1293/1957
È richiamato quale fondamento della richiesta di rinnovo della gestione della rivendita di tabacchi, il cui diniego è stato impugnato in via gerarchica.
Massime di principio
- Quando l’amministrazione adotta, in autotutela, un nuovo provvedimento dopo una rinnovata istruttoria e una nuova motivazione, acquisendo ulteriori elementi e rivalutando autonomamente i presupposti del diniego originario, si configura una conferma propria: il ricorso contro l’atto originario diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e l’interesse del ricorrente si trasferisce sull’atto sopravvenuto.
- La valutazione di un’istanza di trasferimento della sede di una rivendita di tabacchi non può esaurirsi nell’applicazione aritmetica del rapporto tra popolazione e numero delle rivendite, ma deve considerare complessivamente l’esigenza di servizio, la distribuzione territoriale degli esercizi, i bacini di utenza demografici e commerciali e l’equilibrio della rete distributiva.
- La comunicazione di avvio del procedimento di autotutela che segnala la necessità di approfondire l’istruttoria non equivale al riconoscimento dell’illegittimità dell’atto originario e non impone all’amministrazione di annullarlo; il procedimento può legittimamente concludersi con una conferma, purché sorretta da una valutazione finale autonoma e adeguatamente motivata.
- La pendenza di un ricorso gerarchico contro il diniego di rinnovo di un’autorizzazione impedisce, finché non intervenga una decisione definitiva, di considerare stabilizzato l’assetto giuridico della posizione autorizzatoria e non determina di per sé la sopravvenuta carenza di interesse in un distinto giudizio amministrativo connesso.
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