Ordinanza n. 160/2026 - Parma, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento adottato dal Questore della Provincia di Reggio Emilia il 26 febbraio 2026 e notificato il 24 marzo 2026, con il quale è stata disposta la revoca del suo permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Nel testo dell'ordinanza non sono indicati i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso né le specifiche ragioni poste dall'Amministrazione a fondamento della revoca. È stata proposta domanda cautelare incidentale di sospensione dell'efficacia del provvedimento.
La decisione
Il TAR ha ritenuto necessaria l'acquisizione di una dettagliata e documentata relazione sui fatti di causa da parte della Questura di Reggio Emilia, da depositare entro 45 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. Il giudice ha precisato che la mancata costituzione dell'Amministrazione non la esonera dall'obbligo di adempiere agli incombenti istruttori disposti, poiché l'ordine è rivolto all'autorità pubblica in quanto tenuta a collaborare con l'autorità giudiziaria. Nelle more, il TAR ha sospeso gli effetti del provvedimento impugnato, rilevando che la revoca determinerebbe la presenza irregolare del ricorrente sul territorio italiano. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 16 settembre 2026. Non è stata definita la domanda di annullamento nel merito.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
previa sospensione dell'efficacia
La domanda cautelare è stata esaminata nell'ambito della tutela cautelare collegiale; il giudice ha disposto la sospensione medio tempore degli effetti dell'atto impugnato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2
La disposizione è richiamata quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
La disposizione è richiamata, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, per giustificare l'oscuramento dei dati identificativi della parte interessata.
Massime di principio
- L'Amministrazione intimata può scegliere di non costituirsi in giudizio, ma resta obbligata a eseguire gli incombenti istruttori specificamente disposti dal giudice amministrativo, in quanto autorità pubblica tenuta a collaborare all'accertamento giudiziale dei fatti.
- Quando la revoca del titolo di soggiorno determina, nelle more del giudizio, la presenza irregolare dello straniero sul territorio nazionale, il giudice amministrativo può sospendere provvisoriamente gli effetti del provvedimento impugnato in sede cautelare, rinviando la decisione definitiva all'esito dell'istruttoria.
- Un'ordinanza che dispone un'integrazione istruttoria e sospende medio tempore gli effetti dell'atto impugnato non definisce il giudizio di annullamento nel merito.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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