Cassazione Civile, Ordinanza n. 30537/2023 del 03/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di rivendicazione immobiliare proposta davanti al Tribunale, con cui il soggetto attore chiedeva l’accertamento della proprietà esclusiva di una porzione di terreno, il rilascio del bene, l’abbattimento delle opere realizzate sul fondo e il risarcimento del danno da occupazione senza titolo. Il tribunale rigettava la domanda e la corte d’appello confermava il rigetto. In cassazione il ricorrente deduceva tre censure: (1) violazione di norme sulla rettifica notarile e sul contraddittorio, sostenendo che un errore materiale contenuto in un atto di divisione del 1973 non potesse essere corretto con dichiarazione unilaterale del notaio quando la rettifica avrebbe inciso sui suoi diritti; (2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., contestando la lettura delle risultanze istruttorie, in particolare dei titoli di provenienza e dei dati catastali; (3) violazione dell’art. 948 c.c., assumendo che la corte territoriale avesse erroneamente escluso la prova rigorosa della proprietà richiesta nella rivendicazione, nonostante le parti traessero titolo dal medesimo atto divisorio del 1973. La Corte di cassazione ha ritenuto che tutte le censure non cogliessero la ratio decidendi della sentenza impugnata e si risolvessero in critiche di merito non consentite in sede di legittimità.
La decisione
La Corte ha aderito alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, alla condanna ex art. 96 c.p.c. per lite ritenuta meritevole di sanzione, e ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato. Il rigetto del ricorso è dipeso dal fatto che i motivi non colpivano le vere ragioni della decisione di merito e miravano, invece, a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e dei fatti, preclusa in cassazione.
Norme richiamate
art. 380-bis c.p.c.
La decisione è stata assunta in conformità alla proposta camerale; la Corte richiama anche la conseguenza sanzionatoria prevista quando il ricorso è deciso conformemente alla proposta.
art. 59-bis legge notarile
La rettifica dell’errore materiale nel rogito è considerata ammissibile quando non comporta una modificazione sostanziale dell’atto né l’inserimento di un dato totalmente assente.
D.Lgs. n. 110 del 2010
È richiamato come fonte introduttiva della disciplina di rettifica notarile invocata nel giudizio.
artt. 101 e 102 c.p.c.
Richiamati nel primo motivo in relazione alla dedotta incidenza della rettifica sui diritti della parte e al contraddittorio, ma la censura è stata ritenuta priva di specifica dimostrazione del pregiudizio.
artt. 115 e 116 c.p.c.
Le doglianze che contestano la valutazione delle risultanze istruttorie sono considerate inammissibili quando si risolvono in una richiesta di rivalutazione del merito.
art. 948 c.c.
La rivendicazione richiede la prova rigorosa della proprietà fino ad un acquisto a titolo originario; la censura che pretende una diversa lettura delle prove non è scrutinabile in cassazione.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
I motivi sono stati formalmente incardinati come violazioni di legge e nullità, ma in concreto erano diretti a contestare accertamenti di fatto e valutazioni probatorie.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La dedotta violazione di legge non è sufficiente quando la critica riguarda solo l’apprezzamento del fatto compiuto dal giudice di merito.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
La prospettata nullità della sentenza non è configurata se la motivazione supera il minimo costituzionale ed è coerente con l’iter logico seguito.
art. 96 c.p.c.
Poiché il ricorso è stato deciso conformemente alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., la Corte applica la sanzione per lite temeraria e condanna al pagamento di una somma ulteriore.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
È dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non sono ammissibili censure che, pur formalmente prospettate come violazioni di legge, mirino in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti, delle prove o dell’attendibilità delle risultanze istruttorie.
- La censura deve colpire la ratio decidendi della sentenza impugnata: se le doglianze non attaccano le effettive ragioni poste a base della decisione, il ricorso è inammissibile.
- Nell’azione di rivendicazione la prova della proprietà deve essere rigorosa e deve risalire, salvo gli effetti di un titolo idoneo, a un acquisto a titolo originario; la mera diversa lettura dei documenti di causa non consente di superare l’accertamento di merito.
- La rettifica di un atto notarile è ammissibile quando si limita a correggere un errore materiale o un refuso senza alterare in senso sostanziale il contenuto dell’atto o introdurre elementi del tutto mancanti; per contestarla occorre allegare e dimostrare uno specifico pregiudizio alla propria posizione giuridica.
- Quando il ricorso è definito in conformità alla proposta formulata ex art. 380-bis c.p.c., la Corte può applicare le conseguenze sanzionatorie previste dall’art. 96 c.p.c. e dare atto dell’ulteriore contributo unificato.
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