Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20639/2026 del 04/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso articolato in quattro motivi: (1) vizio di motivazione e travisamento della prova nella lettura dei frames delle telecamere, con contestazione della qualificazione del dolo (dolo diretto vs dolo eventuale) sulla base della dinamica degli spari; (2) violazione di legge e vizio di motivazione nella determinazione della pena per tentato omicidio, per presunta errata applicazione dell'art. 56 c.p. e mancata indicazione del criterio di calcolo della pena base; (3) illegittimo aumento di pena ex art. 82, comma 2, c.p., ritenuto non applicabile perché la persona designata è rimasta illesa e le ferite hanno colpito solo terzi; (4) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, nonostante il comportamento processuale dell'imputato e la sua incensuratezza.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato i primi, secondi e quarti motivi, ritenendoli infondati o preclusi: ha confermato la valutazione delle immagini e la qualificazione del dolo fatta dai giudici di merito; ha ritenuto corretta la motivazione sul calcolo della pena base (art. 56 c.p. applicato in rapporto ai limiti edittali del tentativo non aggravato); ha ritenuto non sussistenti elementi utili alle attenuanti generiche. Ha però accolto il terzo motivo: l'aumento di pena operato ai sensi dell'art. 82, comma 2, c.p. è illegittimo perché la vittima designata è rimasta illesa. Per questo motivo la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio limitatamente all'aumento illegittimo (pari a due anni calcolati in sede di merito) e la pena complessiva è stata rideterminata in anni nove e mesi otto di reclusione. Il resto della sentenza è stato confermato.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Disciplina i vizi deducibili in cassazione: il vizio di motivazione che implichi travisamento della prova può essere censurato solo se previamente dedotto in sede di gravame; la Corte ha richiamato la regola della preclusione delle questioni di merito non tempestivamente sollevate in appello.

  • art. 56 cod. pen.

    Norma sul tentativo che prevede una diminuzione della pena stabilita per il reato consumato: la Corte ha verificato che i giudici di merito hanno applicato correttamente i limiti edittali del tentativo non aggravato (7-14 anni) per determinare la pena base, respingendo la censura che avrebbe voluto la base minima di 12 anni riferita all'ipotesi di ergastolo.

  • art. 82 cod. pen.

    Norma sull'aberratio ictus: la Corte ha chiarito che il comma secondo (aumento fino alla metà quando, oltre alla persona diversa, sia offesa anche quella alla quale l'offesa era diretta) è applicabile solo se la vittima designata abbia subito una lesione materiale; se la vittima designata resta illesa e sono offese solo persone diverse, opera lo schema del primo comma e non il comma secondo. Perciò l'aumento ex comma secondo è stato annullato.

  • art. 62-bis, comma 3 cod. pen.

    Richiamata nella valutazione delle attenuanti generiche: la mera incensuratezza non è di per sé sufficiente per concedere le attenuanti generiche senza ulteriori elementi positivi.

  • art. 52 d.lgs. n.196/03

    Norma sulla protezione dei dati personali: la Corte dispone che, in caso di diffusione del provvedimento, vadano omesse generalità e dati identificativi, come richiamato alla fine della sentenza.

  • art. 575 cod. pen.

    Richiamato nei ragionamenti sulla pena dell'omicidio consumato (limiti edittali), ai fini del confronto e del corretto utilizzo dell'art. 56 c.p. nel ridimensionamento della pena per il tentativo.

  • art. 81 cod. pen.

    Citato nella discussione sull'aumento di pena per continuazione: i giudici di merito avevano operato aumenti anche con riferimento alla continuazione; la Corte ha richiamato la necessità di non duplicare aumenti illegittimi (art. 82) con quelli per continuazione.

Massime di principio

  • In Cassazione non è consentito sollevare per la prima volta questioni di merito che comportino accertamenti fattuali complessi (es. valutazione dettagliata di immagini di videosorveglianza): tali censure devono essere proposte e sviluppate in appello, pena la preclusione.
  • L'art. 82 c.p. comma 2 si applica solo se la vittima designata subisce effettivamente una lesione materiale; se la vittima designata resta illesa e sono ferite solo persone terze, non è ammesso l'aumento di pena previsto dal comma 2.
  • Per determinare la pena per il tentativo (art. 56 c.p.) occorre riferirsi correttamente ai limiti edittali del reato consumato che rilevano nel caso concreto: la motivazione deve esplicitare il criterio di calcolo della pena base e la misura della diminuzione applicata.
  • Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche richiede motivazione specifica: la sola incensuratezza o una collaborazione processuale che ha carattere principalmente utilitaristico non bastano a fondare le attenuanti.
  • La Corte di cassazione può annullare parzialmente una sentenza senza rinvio quando l'errore riguarda solo la parte relativa all'aumento di pena e la correzione può essere effettuata mediante rideterminazione immediata della pena complessiva.
  • Quando si discute di aberratio ictus va chiarito se l'errore ha prodotto offesa alla persona designata o solo a terzi; la qualificazione incide direttamente sulla disciplina dell'aumento di pena applicabile.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.