Cassazione Penale, Sentenza n. 20639/2026 del 04/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso articolato in quattro motivi: (1) vizio di motivazione e travisamento della prova nella lettura dei frames delle telecamere, con contestazione della qualificazione del dolo (dolo diretto vs dolo eventuale) sulla base della dinamica degli spari; (2) violazione di legge e vizio di motivazione nella determinazione della pena per tentato omicidio, per presunta errata applicazione dell'art. 56 c.p. e mancata indicazione del criterio di calcolo della pena base; (3) illegittimo aumento di pena ex art. 82, comma 2, c.p., ritenuto non applicabile perché la persona designata è rimasta illesa e le ferite hanno colpito solo terzi; (4) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, nonostante il comportamento processuale dell'imputato e la sua incensuratezza.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i primi, secondi e quarti motivi, ritenendoli infondati o preclusi: ha confermato la valutazione delle immagini e la qualificazione del dolo fatta dai giudici di merito; ha ritenuto corretta la motivazione sul calcolo della pena base (art. 56 c.p. applicato in rapporto ai limiti edittali del tentativo non aggravato); ha ritenuto non sussistenti elementi utili alle attenuanti generiche. Ha però accolto il terzo motivo: l'aumento di pena operato ai sensi dell'art. 82, comma 2, c.p. è illegittimo perché la vittima designata è rimasta illesa. Per questo motivo la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio limitatamente all'aumento illegittimo (pari a due anni calcolati in sede di merito) e la pena complessiva è stata rideterminata in anni nove e mesi otto di reclusione. Il resto della sentenza è stato confermato.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Disciplina i vizi deducibili in cassazione: il vizio di motivazione che implichi travisamento della prova può essere censurato solo se previamente dedotto in sede di gravame; la Corte ha richiamato la regola della preclusione delle questioni di merito non tempestivamente sollevate in appello.
art. 56 cod. pen.
Norma sul tentativo che prevede una diminuzione della pena stabilita per il reato consumato: la Corte ha verificato che i giudici di merito hanno applicato correttamente i limiti edittali del tentativo non aggravato (7-14 anni) per determinare la pena base, respingendo la censura che avrebbe voluto la base minima di 12 anni riferita all'ipotesi di ergastolo.
art. 82 cod. pen.
Norma sull'aberratio ictus: la Corte ha chiarito che il comma secondo (aumento fino alla metà quando, oltre alla persona diversa, sia offesa anche quella alla quale l'offesa era diretta) è applicabile solo se la vittima designata abbia subito una lesione materiale; se la vittima designata resta illesa e sono offese solo persone diverse, opera lo schema del primo comma e non il comma secondo. Perciò l'aumento ex comma secondo è stato annullato.
art. 62-bis, comma 3 cod. pen.
Richiamata nella valutazione delle attenuanti generiche: la mera incensuratezza non è di per sé sufficiente per concedere le attenuanti generiche senza ulteriori elementi positivi.
art. 52 d.lgs. n.196/03
Norma sulla protezione dei dati personali: la Corte dispone che, in caso di diffusione del provvedimento, vadano omesse generalità e dati identificativi, come richiamato alla fine della sentenza.
art. 575 cod. pen.
Richiamato nei ragionamenti sulla pena dell'omicidio consumato (limiti edittali), ai fini del confronto e del corretto utilizzo dell'art. 56 c.p. nel ridimensionamento della pena per il tentativo.
art. 81 cod. pen.
Citato nella discussione sull'aumento di pena per continuazione: i giudici di merito avevano operato aumenti anche con riferimento alla continuazione; la Corte ha richiamato la necessità di non duplicare aumenti illegittimi (art. 82) con quelli per continuazione.
Massime di principio
- In Cassazione non è consentito sollevare per la prima volta questioni di merito che comportino accertamenti fattuali complessi (es. valutazione dettagliata di immagini di videosorveglianza): tali censure devono essere proposte e sviluppate in appello, pena la preclusione.
- L'art. 82 c.p. comma 2 si applica solo se la vittima designata subisce effettivamente una lesione materiale; se la vittima designata resta illesa e sono ferite solo persone terze, non è ammesso l'aumento di pena previsto dal comma 2.
- Per determinare la pena per il tentativo (art. 56 c.p.) occorre riferirsi correttamente ai limiti edittali del reato consumato che rilevano nel caso concreto: la motivazione deve esplicitare il criterio di calcolo della pena base e la misura della diminuzione applicata.
- Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche richiede motivazione specifica: la sola incensuratezza o una collaborazione processuale che ha carattere principalmente utilitaristico non bastano a fondare le attenuanti.
- La Corte di cassazione può annullare parzialmente una sentenza senza rinvio quando l'errore riguarda solo la parte relativa all'aumento di pena e la correzione può essere effettuata mediante rideterminazione immediata della pena complessiva.
- Quando si discute di aberratio ictus va chiarito se l'errore ha prodotto offesa alla persona designata o solo a terzi; la qualificazione incide direttamente sulla disciplina dell'aumento di pena applicabile.
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