Sentenza n. 3137/2026 - Milano, Sezione 1
PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO di cui alla sentenza del Tribunale di Lodi n. 22/2025, depositata e resa pubblica il 15 gennaio 2025 - Sez. Lavoro, r.g. 839/2024 munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 28 luglio 2025 anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla Cancelleria in data 20 novembre 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Lodi n. 22/2025, passata in giudicato, che aveva riconosciuto il beneficio della Carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Lodi, Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto al beneficio economico annuale di 500 euro tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, condannando il Ministero all'adozione degli atti necessari. La sentenza era stata notificata al Ministero il 28 luglio 2025, era passata in giudicato e, alla data della proposizione del ricorso, l'Amministrazione non aveva eseguito alcun adempimento. Il ricorrente ha chiesto anche la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell'Amministrazione al pagamento di un'astreinte ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, rilevando che la sentenza del Tribunale di Lodi era passata in giudicato, era stata ritualmente notificata e che era inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Il Ministero è stato condannato a dare piena e completa esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro entro 90 giorni dalla comunicazione della sentenza del TAR o dalla sua notificazione, se anteriore, mediante il riconoscimento e l'attivazione del beneficio della Carta elettronica del docente. È stato nominato, per il caso di persistente inadempimento, il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Pavia/Lodi quale commissario ad acta, con termine di 60 giorni dalla richiesta dell'interessato; il commissario potrà ricorrere, in caso di incapienza, anche al pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. La domanda di astreinte è stata respinta: la nomina del commissario costituisce già una misura idonea a garantire l'esecuzione e sussistono ulteriori ragioni ostative, considerata la complessità procedurale e organizzativa dell'attivazione della Carta, il coinvolgimento di più soggetti e strutture, l'eccezionale mole del contenzioso seriale e la natura non essenziale, ma meramente incentivante e facoltativa, del beneficio. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Consentono di chiedere l'ottemperanza delle sentenze e degli altri provvedimenti giurisdizionali esecutivi; il TAR ha utilizzato il rito per imporre all'Amministrazione l'esecuzione della sentenza del giudice ordinario.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Prevede la possibilità di imporre una penalità di mora per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione; la misura non è stata applicata perché ritenuta non necessaria e sussistendo ulteriori ragioni ostative connesse alla posizione del debitore pubblico e alle concrete modalità dell'adempimento.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il decorso infruttuoso dei 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di proporre l'azione esecutiva e di ottemperanza nei confronti dell'Amministrazione statale.
art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997
Consente, in caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione debitrice, il ricorso al pagamento in conto sospeso secondo la disciplina applicabile; tale strumento è stato indicato al commissario ad acta per dare esecuzione alla sentenza.
art. 1, commi 121, 122 e 124, l. n. 107/2015
Le disposizioni sono state disapplicate dal giudice del lavoro nella sentenza da eseguire, che ha riconosciuto il diritto al beneficio economico della Carta elettronica del docente.
art. 4 D.P.C.M. 28 novembre 2016
È richiamato quale base dell'avvalimento ministeriale di SO.GE.I. e CONSAP per la predisposizione e l'attivazione della Carta elettronica del docente in forma di applicazione web.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è accoglibile quando il titolo del giudice ordinario è passato in giudicato, è stato notificato all'Amministrazione e, per i titoli comportanti il pagamento di somme da parte di un'Amministrazione statale, è inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo può assegnare all'Amministrazione un termine per l'esecuzione e nominare preventivamente un commissario ad acta, incaricato di adottare gli atti necessari in caso di persistente inerzia.
- Il commissario ad acta può essere autorizzato a utilizzare, in caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione soccombente, il pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, quando ciò sia necessario per dare concreta esecuzione al giudicato.
- La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non consegue automaticamente all'accertamento dell'inottemperanza: può essere negata quando la nomina del commissario ad acta costituisca una misura adeguata e quando ricorrano ulteriori ragioni ostative, valutate in relazione alla posizione del debitore pubblico, ai vincoli organizzativi e di bilancio e alle concrete modalità dell'adempimento.
- La complessità procedurale, il coinvolgimento di più strutture e soggetti e la dimensione seriale del contenzioso possono costituire ragioni ostative all'applicazione dell'astreinte nei confronti dell'Amministrazione, soprattutto quando l'obbligo riguarda un beneficio non essenziale, ma avente funzione incentivante e fruizione facoltativa.
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