Sentenza del 06/04/2016 n. 64 - Comm. Trib. Prov. Isernia
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO Avviso di liquidazione - Notifica - Nullità o inesistenza - Sanabilità - Condizioni - Fattispecie.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato due ingiunzioni di pagamento. Quanto all’ingiunzione IMU/ICI n. 1227, ha sostenuto che il secondo atto, emesso il 20 dicembre 2010, non le fosse stato notificato. Quanto all’ingiunzione TARSU n. 804, ha contestato la debenza del tributo per l’annualità 2008, dimostrando di aver ceduto il fabbricato a terzi già dal 2007 e di non esserne quindi più l’utilizzatrice.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato con riferimento all’ingiunzione IMU/ICI n. 1227, poiché la tempestiva proposizione del ricorso ha dimostrato che l’atto era comunque giunto a conoscenza della contribuente, sanando l’eventuale nullità o inesistenza della notifica ai sensi dell’art. 156 c.p.c. La contribuente, non avendo contestato nel merito il tributo né dedotto la prescrizione, non ha ottenuto l’annullamento dell’ingiunzione. Il ricorso è stato invece accolto riguardo all’ingiunzione TARSU n. 804, poiché la contribuente aveva provato di aver ceduto l’immobile prima dell’annualità oggetto di imposizione; il tributo doveva quindi essere richiesto all’effettivo utilizzatore. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 156 del codice di procedura civile
La nullità non può essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.
L’eventuale nullità della notificazione è sanata quando il destinatario ha comunque avuto conoscenza dell’atto e ha potuto esercitare tempestivamente il proprio diritto di difesa, ad esempio proponendo ricorso.
Principio giurisprudenziale sulla notificazione degli atti tributari
La notificazione è una mera condizione di efficacia e non un elemento costitutivo dell'atto amministrativo di imposizione tributaria.
Il vizio, la nullità o persino l’inesistenza della notificazione non determina automaticamente l’invalidità dell’atto impositivo, se l’atto ha comunque raggiunto il suo scopo. Il vizio può rilevare, invece, ai fini della prescrizione, della decadenza o della decorrenza dei termini per impugnare.
Cassazione n. 654/2014; Sezioni Unite n. 19854/2004; Cassazione n. 8374/2015; Cassazione n. 2272/2011; Cassazione n. 10445/2011
Le pronunce richiamate confermano che la proposizione tempestiva dell’impugnazione dimostra il raggiungimento dello scopo della notificazione e produce la sanatoria del relativo vizio.
Cassazione, Sezioni Unite, n. 5791/2008
La pronuncia riguarda la notificazione dell’atto presupposto e i suoi effetti sull’atto consequenziale. Anche in tale contesto, il contribuente che impugna l’atto consequenziale può determinare la sanatoria per raggiungimento dello scopo, purché faccia valere in quella sede i vizi dell’atto presupposto.
Massime di principio
- La mancata o irregolare notificazione di un atto tributario non comporta automaticamente l’annullamento dell’atto: se il contribuente ne ha avuto effettiva conoscenza e lo ha impugnato, il vizio della notifica può considerarsi sanato per raggiungimento dello scopo.
- La proposizione del ricorso sana la notifica, ma non sostituisce la necessità di contestare specificamente il merito della pretesa tributaria, la prescrizione, la decadenza o eventuali altri vizi dell’atto.
- Quando si impugna un atto consequenziale sostenendo di non aver ricevuto l’atto presupposto, è opportuno dedurre nello stesso ricorso anche i vizi sostanziali dell’atto presupposto; altrimenti la pretesa può restare valida.
- Per i tributi collegati alla disponibilità o all’utilizzo di un immobile, come la TARSU, è essenziale individuare il soggetto che aveva effettivamente la disponibilità o utilizzava l’immobile nell’annualità interessata. La prova della cessione o della perdita della disponibilità può escludere la debenza del tributo.
- La contumacia dell’ente impositore non determina automaticamente l’accoglimento del ricorso, ma può lasciare prive di contestazione le prove documentali e le allegazioni specifiche del contribuente.
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