Cassazione Civile, Ordinanza n. 04275/2025 del 18/02/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda la domanda di risarcimento del danno proposta da numerosi medici che avevano frequentato scuole di specializzazione senza percepire alcuna remunerazione, assumendo che lo Stato avesse tardivamente e solo parzialmente attuato le direttive CEE 75/362, 75/363 e 82/76, le quali imponevano agli Stati membri di prevedere una remunerazione adeguata per i medici specializzandi. In primo grado alcune domande erano state accolte e altre rigettate; in appello la decisione era stata riformata solo in parte. La Presidenza del Consiglio ha proposto ricorso per cassazione con due motivi principali: con il primo ha contestato l'accoglimento della domanda di alcuni medici iscritti prima del 29 gennaio 1982, sostenendo che per essi il diritto non potesse operare; con il secondo ha censurato la liquidazione del risarcimento per 15 medici che avevano iniziato la scuola nel 1982, deducendo un errore di calcolo perché il risarcimento avrebbe dovuto decorrere solo dal 1° gennaio 1983 e non per l'intero anno accademico 1982-1983. I resistenti hanno proposto controricorso e ricorso incidentale, lamentando da un lato l'omessa pronuncia della Corte d'appello su alcune loro domande, dall'altro l'omessa decisione o la carenza di motivazione rispetto ad altre posizioni individuali.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo del ricorso principale nei confronti di alcuni controricorrenti, ritenendo infondata la tesi secondo cui l'iscrizione anteriore al 29 gennaio 1982 escluderebbe il diritto al risarcimento, poiché la giurisprudenza della Corte di giustizia e delle Sezioni Unite ha chiarito che l'obbligo di adeguata remunerazione vale anche per le formazioni iniziate prima di tale data, limitatamente però al periodo successivo al 1° gennaio 1983. Ha invece accolto il secondo motivo del ricorso principale, rilevando che la Corte d'appello aveva liquidato il danno senza accertare il momento effettivo di inizio della frequenza della scuola e che il relativo onere probatorio gravava sui danneggiati. Ha inoltre accolto il ricorso incidentale, ritenendo fondate le censure di omessa pronuncia su alcune posizioni individuali, poiché la sentenza d'appello non aveva indicato chiaramente quale sorte avessero avuto quelle domande. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione ai motivi accolti e la causa rinviata a diversa sezione della Corte d'appello di Roma, che dovrà rideterminare quanto dovuto e provvedere sulle domande non decise, oltre a liquidare le spese del giudizio di legittimità salvo quelle relative ad alcune parti per le quali il ricorso principale è stato rigettato e le spese sono state poste a carico dell'Amministrazione.
Norme richiamate
direttiva 75/362/CEE
Ha imposto agli Stati membri di prevedere una remunerazione adeguata per i medici in formazione specialistica, con effetti rilevanti anche per le situazioni pregresse secondo la successiva interpretazione della Corte di giustizia.
direttiva 75/363/CEE
È richiamata come direttiva comunitaria attuata tardivamente dall'Italia e rilevante ai fini del diritto al risarcimento dei medici specializzandi.
direttiva 82/76/CEE
La Corte valorizza il principio secondo cui l'obbligo di remunerazione adeguata opera, per le formazioni iniziate prima della sua entrata in vigore, dal 1° gennaio 1983, data di scadenza del termine di trasposizione.
legge 8 agosto 1991, n. 257
È indicata come atto di tardiva e parziale attuazione delle direttive comunitarie.
art. 366 c.p.c.
La Corte esclude l'inammissibilità del secondo motivo del ricorso principale, ritenendo che si tratti di questione di diritto e che non vi sia violazione degli oneri di specificazione del ricorso per cassazione.
art. 4, comma 2, d.m. 55/2014
È richiamato solo per la liquidazione delle spese di lite in favore di alcune parti vittoriose.
Massime di principio
- Il diritto al risarcimento per tardiva attuazione delle direttive sulla remunerazione dei medici specializzandi spetta anche a chi si sia iscritto a una scuola di specializzazione prima del 29 gennaio 1982, ma il risarcimento è dovuto solo per il periodo successivo al 1° gennaio 1983, non per il tempo anteriore.
- Quando il danno è commisurato alla mancata remunerazione di un periodo formativo, il giudice deve accertare in concreto la data di effettivo inizio della frequenza della scuola e delle attività coperte dall'obbligo di remunerazione, non potendo liquidare l'importo sull'unica base dell'anno accademico formalmente considerato.
- L'onere di provare i fatti rilevanti ai fini della quantificazione integrale del risarcimento grava sulla parte che lo domanda.
- In sede di impugnazione, la sentenza è nulla per omessa pronuncia quando non consente di individuare in modo chiaro la sorte di una domanda o di un motivo di gravame; l'omissione non può essere colmata da un'interpretazione congetturale del provvedimento.
- Le spese del giudizio di legittimità seguono l'esito differenziato delle singole posizioni processuali, potendo essere poste a carico della parte soccombente solo nei rapporti per i quali il ricorso sia stato rigettato definitivamente.
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