Ordinanza n. 354/2026 - Milano, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia del provvedimento del 23.7.2025 con cui la Prefettura di Milano ha revocato il nulla-osta al lavoro subordinato emesso dalla medesima Prefettura nei confronti del ricorrente e di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla-osta al lavoro subordinato adottata dalla Prefettura di Milano
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla-osta al lavoro subordinato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. La revoca era motivata esclusivamente dall'indicazione del lavoratore come apolide nella domanda presentata dal datore di lavoro. Il ricorrente ha dedotto che l’errore non gli era imputabile, essendo incontestatamente cittadino dello Sri Lanka. Dagli atti risultava inoltre che il datore di lavoro aveva rappresentato all’amministrazione di non aver potuto selezionare la corretta cittadinanza perché essa non era presente nel menù a tendina, benché lo Sri Lanka rientrasse tra le previsioni dell’art. 6 del DPCM 27 settembre 2023. Tale circostanza non risultava smentita dalla Prefettura, che non l’aveva considerata. Il ricorrente ha altresì contestato la mancata dimostrazione della trasmissione del preavviso di rigetto, con conseguente privazione della possibilità di rappresentare l’errore non imputabile. In sede cautelare è stata quindi prospettata la necessità di valutare la domanda in relazione alle quote fissate dal decreto flussi, indipendentemente dall’erronea indicazione del lavoratore come apolide.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso la revoca. Ha ritenuto sussistenti i presupposti cautelari perché il provvedimento appariva fondato esclusivamente su un errore relativo alla cittadinanza, non imputabile al ricorrente; perché la documentazione dimostrava che il datore di lavoro aveva segnalato l’impossibilità tecnica di selezionare la cittadinanza corretta, senza che la Prefettura avesse adeguatamente considerato o smentito tale circostanza; e perché l’amministrazione non aveva dimostrato la trasmissione del preavviso di rigetto, impedendo al ricorrente di far valere tempestivamente l’errore. Il giudice ha inoltre ritenuto che la domanda dovesse essere valutata con riferimento alle quote del decreto flussi, senza attribuire rilievo preclusivo all’indicazione come apolide. Le spese sono state compensate tra le parti ed è stata fissata l’udienza di merito per il 21 dicembre 2026.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; il TAR ne ha applicato i presupposti per sospendere il provvedimento impugnato.
art. 6 DPCM 27.09.2023
È richiamato in relazione all’inclusione dello Sri Lanka tra le nazionalità considerate dal decreto flussi e alla necessità di valutare la domanda in relazione alle relative quote.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- La revoca di un nulla-osta al lavoro non può fondarsi automaticamente su un’erronea indicazione della condizione o della cittadinanza del lavoratore quando l’errore non è imputabile a quest’ultimo e risulta riconducibile alle modalità tecniche di presentazione della domanda.
- Quando il datore di lavoro rappresenta all’amministrazione che la piattaforma non consentiva di selezionare la cittadinanza corretta, la circostanza deve essere specificamente esaminata e non può essere ignorata nella valutazione della domanda o nella revoca del nulla-osta.
- In presenza di un errore potenzialmente decisivo ma non imputabile al destinatario, l’amministrazione deve valutare la domanda secondo la situazione sostanziale effettiva e, ove ne ricorrano i presupposti, in relazione alle quote del decreto flussi applicabili alla cittadinanza reale del lavoratore.
- La mancata dimostrazione della trasmissione del preavviso di rigetto assume rilievo cautelare quando avrebbe impedito al destinatario di segnalare un errore a lui non imputabile e di fornire gli elementi necessari alla corretta valutazione della domanda.
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