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Sentenza

Sentenza n. 4274/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna (sezione seconda) n. -OMISSIS-resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202405579

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Sardegna che aveva respinto il ricorso contro gli atti della procedura concorsuale per 78 posti di agente del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione Sardegna

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’appellante contestava gli atti della procedura concorsuale, e in particolare il punteggio di 12,5/25 ottenuto nella prova orale-pratica e i giudizi di inidoneità relativi all’uso delle apparecchiature informatiche, alla lingua sarda e alla lingua inglese. Deduceva, in appello, l’erroneità della sentenza di primo grado quanto: alla ritenuta legittimità delle materie della prova orale, sostenendo l’irragionevole sproporzione della richiesta di riconoscimento della flora sarda rispetto alle mansioni; alle modalità di svolgimento della prova botanica mediante immagini visualizzate su computer; alla pertinenza della domanda relativa alla pianta di gelso; alla composizione della commissione, contestando la nomina di un componente in ragione della controversa titolarità dell’incarico di comandante del Corpo forestale; alla mancata predeterminazione di criteri di valutazione e alla mancata verbalizzazione delle domande per le prove linguistiche; alla sovrapposizione tra la prova pratica sul Geoportale e l’accertamento delle competenze informatiche; alla mancata previsione nel bando di una certificazione linguistica o di modalità di studio della lingua sarda, asseritamente discriminatorie per i concorrenti non sardi. La Regione chiedeva il rigetto dell’appello, eccependo anche l’inammissibilità.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR, con salvezza degli atti impugnati. Il giudice ha preliminarmente omesso l’esame dell’eccezione di inammissibilità, ritenendo il gravame manifestamente infondato nel merito. Ha affermato che la scelta degli argomenti, delle domande e delle modalità di svolgimento delle prove concorsuali rientra nella discrezionalità tecnico-discrezionale della commissione ed è sindacabile solo in presenza di macroscopica illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento, non ravvisati nel caso concreto. L’art. 10 del bando richiedeva il riconoscimento delle specie più comuni di flora e fauna della Sardegna, non dell’intera flora regionale; la domanda sulla pianta di gelso è stata ritenuta pertinente rispetto alle funzioni di tutela della flora e della vegetazione proprie del Corpo forestale. Non è stata dimostrata l’inattendibilità delle immagini mostrate su computer, essendo le censure basate su ipotetici riflessi o difficoltà di visualizzazione. La sospensione, intervenuta dopo lo svolgimento delle prove, della revoca dell’incarico del precedente comandante non rendeva illegittima la nomina del componente della commissione che, al momento della prova, era titolare della carica. Le verifiche di lingua sarda, lingua inglese e informatica erano prove di mera idoneità, non graduabili con punteggi qualitativi; pertanto era sufficiente la verbalizzazione del giudizio di idoneità o inidoneità. Il verbale n. 13 attestava, fino a querela di falso, l’avvenuto accertamento delle conoscenze informatiche. Infine, la censura sulla mancata certificazione linguistica è stata ritenuta priva di utilità concreta, poiché anche l’eventuale superamento della prova di lingua sarda non avrebbe eliminato l’inidoneità nelle altre prove né il punteggio insufficiente della prova orale. L’appellante è stato condannato alle spese del grado, liquidate in euro 3.000,00 oltre accessori se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 10 del bando di concorso

    La prova orale - pratica, volta a completare il quadro conoscitivo della Commissione sul grado complessivo di preparazione del candidato, verterà sulle materie della prova scritta o su alcune di esse, nonché: sul riconoscimento delle specie più comuni di flora e di fauna esistenti in Sardegna; sulle capacità di utilizzare il navigatore “Aree tutelate” ... Nel corso della prova orale, ma con separata valutazione di mera idoneità, verrà accertata la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, della lingua sarda e della lingua inglese.

    La disposizione distingue tra la valutazione di merito della preparazione del candidato e gli accertamenti separati di mera idoneità informatica e linguistica; inoltre non impone la conoscenza dell’intera flora sarda, ma delle specie più comuni.

  • art. 12 l.r. n. 26/1985

    È richiamato tra le norme poste a fondamento delle censure concorsuali, ma la decisione non ne espone una specifica interpretazione autonoma.

  • art. 53 l.r. n. 31/1998

    È richiamato tra le norme poste a fondamento delle censure concorsuali, senza una specifica interpretazione autonoma nella decisione.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    È richiamato in relazione agli obblighi di motivazione e alle censure di illegittimità degli atti concorsuali, senza una specifica applicazione autonoma esplicitata dal giudice.

  • art. 55 l.r. n. 31/1998

    È richiamato quale fondamento di una censura sulla composizione della commissione, respinta dal giudice; la decisione non ne espone una distinta interpretazione.

  • art. 12 d.P.R. n. 487/1994

    È richiamato in relazione alle modalità di svolgimento e verbalizzazione della prova concorsuale, senza una specifica interpretazione autonoma.

  • art. 700 c.p.c.

    L’ordinanza cautelare adottata dal giudice ordinario sulla revoca di un incarico, intervenuta dopo le prove concorsuali, non incide retroattivamente sulla legittimità della composizione della commissione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    Ha costituito il fondamento dell’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte appellante e dei terzi.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    È stato richiamato, insieme alla normativa nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati.

Massime di principio

  • La scelta delle materie, degli argomenti, delle domande e delle modalità di svolgimento delle prove concorsuali, nonché la valutazione delle risposte, rientra nella discrezionalità tecnico-discrezionale della commissione ed è sindacabile dal giudice amministrativo soltanto in presenza di macroscopica illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento dei fatti.
  • Quando il bando richiede il riconoscimento delle specie più comuni di flora e fauna proprie del territorio nel quale opera il corpo o l’amministrazione destinataria del concorso, tale previsione non può essere interpretata come imposizione della conoscenza dell’intera flora territoriale; la pertinenza delle singole domande va valutata in rapporto alle funzioni istituzionali dei posti messi a concorso.
  • Le modalità di rappresentazione delle immagini utilizzate in una prova concorsuale rientrano nella discrezionalità della commissione e non possono essere contestate sulla base di mere ipotesi circa possibili difficoltà di visualizzazione, in assenza della dimostrazione concreta che la modalità prescelta abbia impedito il riconoscimento richiesto.
  • Quando il bando qualifica le verifiche linguistiche o informatiche come accertamenti di mera idoneità, la commissione non è tenuta a graduare le risposte secondo livelli di migliore o peggiore esposizione mediante attribuzione di punteggi; è sufficiente l’espressione del giudizio di idoneità o inidoneità, purché risultante dalla verbalizzazione.
  • La sospensione cautelare, successiva allo svolgimento delle prove, dell’efficacia dell’atto di revoca di un incarico non determina automaticamente l’illegittimità della nomina a componente di una commissione concorsuale di chi, al momento delle prove, risultava titolare dell’incarico.
  • Una censura relativa a una singola prova o a un singolo requisito è priva di utilità concreta quando, anche in caso di accoglimento, resterebbero altre valutazioni negative o un punteggio insufficiente comunque idonei a impedire il superamento del concorso.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciAppello
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioniCommissione esaminatrice
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimazione e interesse a ricorrereOnere della prova e principio dispositivo

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