Cassazione Penale, Sentenza n. 19632/2022 del 19/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Moffa impugnava la sentenza di condanna confermata in appello per reati tributari commessi nel 2013 (artt. 10-bis e 10-ter d.lgs. 74/2000), deducendo: 1) motivazione manifestamente illogica e contraddittoria per non avere considerato la grave crisi di liquidità delle società da lui amministrate e la sentenza civile che aveva accertato responsabilità del consulente; perciò mancava l'elemento soggettivo e lo stato di necessità; 2) omessa motivazione sulla determinazione della pena e sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche prevalenti rispetto alla recidiva; 3) violazione di legge (art. 23 d.l. n.149/2020) e mancata valutazione delle conclusioni scritte in cui si chiedeva il riconoscimento della continuazione con reati già giudicati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza, genericità e per essere articolato in fatto senza adeguate censure di diritto. Ha ritenuto che: la questione della continuazione con pregressi reati doveva essere proposta con l'atto di appello e non solo nelle conclusioni; la presunta crisi di liquidità non era provata e non poteva essere qualificata come forza maggiore sottratta all'imprenditore; il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è adeguatamente motivato alla luce dell'ingente imposta non versata (oltre un milione di euro) e dei precedenti personali. Conseguentemente è stata confermata la sostanza della condanna e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
D.lgs. 74/2000, artt. 10-bis e 10-ter
Norme penali tributarie applicate ai fatti: la sentenza impugnata ha ritenuto configurati i reati contestati e la continuazione fra di essi è stata oggetto di contestazione procedurale dal ricorrente
Disp. att. c.p.p., art. 173, comma 1
Richiamato come limite alla formulazione dei motivi in cassazione: il ricorso deve entrare nel merito di censure di legittimità e non restare articolato in fatto senza critiche di diritto
Codice penale, art. 54 (stato di necessità)
Il ricorso sosteneva che la crisi d'impresa integrasse stato di necessità; la Corte ha richiamato la giurisprudenza che richiede prova concreta di eventi non imputabili all'imprenditore e ha escluso che la semplice mancanza di provvista derivi automaticamente da forza maggiore
D.L. n. 149/2020, art. 23
Richiamato dal ricorrente come violato, ma la Corte non ha accolto la censura per genericità e per mancata adeguata deduzione in termini di diritto
Cassazione, Sez. 2, sent. n. 10470/2016
Precedente utilizzato per affermare che la richiesta di riconoscimento della continuazione con reati pregressi deve essere proposta con l'atto di appello e non limitata alle conclusioni, perché richiede accertamenti probatori in contraddittorio
Cassazione, Sez. 3, sent. n. 8352/2014 (Schirosi)
Precedente che esclude che la mancanza di provvista per effetto di scelte di politica imprenditoriale possa essere qualificata come forza maggiore
Cassazione, Sez. 1, sent. n. 12624/2019 (Dulan Cristian)
Principio secondo cui la richiesta di concessione delle attenuanti generiche può essere disattesa quando il rigetto sia adeguatamente motivato in relazione alla gravità del fatto e alle circostanze aggravanti
Codice di procedura penale, art. 616
Norma richiamata rispetto all'obbligo di pagamento a favore della cassa delle ammende e alle conseguenze economiche per il ricorrente in caso di inammissibilità
Massime di principio
- In Cassazione i motivi devono essere formulati come censure di legittimità; critiche meramente fattuali o generiche sono facilmente dichiarate inammissibili
- La richiesta di riconoscimento della continuazione con reati già giudicati va proposta con l'atto di appello e non può essere limitata alle sole conclusioni rese nel corso del procedimento
- La crisi d'impresa o la carenza di liquidità non costituiscono automaticamente stato di necessità o forza maggiore: è necessaria prova concreta che l'evento fosse non imputabile all'imprenditore e irrimediabile
- Per ottenere attenuanti generiche prevalenti rispetto alla recidiva occorre che la motivazione del giudice sull'entità e sulle circostanze del fatto consenta chiaramente la attenuazione; in presenza di ingente evasione e precedenti la concessione può essere legittimamente negata
- Quando si impugna una sentenza penale è essenziale contestare specificamente la motivazione giuridica e l'interpretazione normativa applicata, non solo esporre fatti alternativi
- Le sanzioni processuali per ricorsi infondati o inammissibili possono comprendere il pagamento di somme a titolo di ammenda e le spese del procedimento
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