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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09512/2025 del 07/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. La condanna di merito è rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato per abbandono di rifiuti e occupazione arbitraria di demanio marittimo. L'unico motivo dedotto riguarda il vizio di motivazione sull'accertamento della responsabilità, con specifico riferimento alla pretesa assenza del dolo. Secondo il ricorrente, la presenza dei sigilli e la situazione dell'area escluderebbero la sua consapevolezza e volontà di porre in essere le condotte contestate. La Corte di legittimità ha però rilevato che si trattava di una censura già esaminata e disattesa dai giudici di merito con motivazione adeguata: non vi era stato un sequestro amministrativo delle opere, ma un provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività dello stabilimento balneare e di vendita di prodotti alimentari, con sigilli apposti per il mancato rispetto di quel divieto; inoltre non risultava un sequestro giudiziario e la concessione era scaduta. La Corte territoriale aveva anche osservato che la presenza dei sigilli non impediva all'imputato di chiedere temporaneamente la rimozione per accedere alla struttura e smaltire i rifiuti abbandonati. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile per mancato confronto con la motivazione impugnata.

Norme richiamate

  • art. 256 d.lgs. n. 152 del 2006

    Disposizione richiamata quale base del reato di abbandono di rifiuti contestato all'imputato.

  • art. 54 cod. nav.

    Norma richiamata insieme all'art. 1161 cod. nav. per la contestazione relativa all'occupazione arbitraria di spazio demaniale marittimo.

  • art. 1161 cod. nav.

    Norma richiamata per l'occupazione arbitraria del demanio marittimo mediante manufatti e strutture balneari.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riprodurre censure già esaminate e disattese dai giudici di merito senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La presenza di sigilli o di un provvedimento amministrativo sull'attività non esclude di per sé la responsabilità per fatti ulteriori, se dagli accertamenti di merito risulta che l'interessato avrebbe potuto attivarsi per ottenere la rimozione temporanea dei sigilli o comunque per evitare la protrazione della condotta illecita.
  • Ai fini della tenuta della motivazione sul dolo, è sufficiente che il giudice di merito chiarisca, con argomentazione logica, gli elementi fattuali da cui desumere la consapevolezza dell'agente circa l'abbandono dei rifiuti e l'occupazione arbitraria dell'area demaniale.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la conseguenza processuale è la condanna del ricorrente alle spese e al versamento della somma equitativamente determinata in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieGestione rifiutiAbuso edilizioImpugnazioni
RamiReati ambientaliReati ediliziProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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