Cassazione Penale, Sentenza n. 43973/2022 del 18/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza con cui il Tribunale del Riesame di Salerno, accogliendo l'appello del PM, ha ripristinato nei suoi confronti la misura cautelare dell'obbligo di dimora disposta dal Tribunale di Nocera Inferiore. Il ricorso deduce che il Riesame avrebbe ritenuto necessario il titolo cautelare sulla base del pericolo di fuga (art. 274 lett. b) cod. proc. pen.), mentre l'ordinanza originaria motivava la misura solo sull'esigenza di prevenire la reiterazione del reato, creando un vizio di "disallineamento" tra la motivazione genetica e la motivazione del ripristino.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la parte principale della motivazione del Tribunale del Riesame attiene al pericolo di reiterazione del reato (art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.), profilo sul quale il ricorso non si era confrontato. Per effetto dell'art. 616 cod. proc. pen. la parte è stata condannata al pagamento delle spese processuali e, essendosi riscontrati profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. La motivazione è stata redatta in forma semplificata; il provvedimento è stato inviato alla cancelleria per gli adempimenti.
Norme richiamate
art. 274 cod. proc. pen.
La Corte ha ritenuto che la motivazione decisiva del Tribunale del Riesame fosse fondata sull'esigenza di prevenire la reiterazione del reato (lett. c), e non sul pericolo di fuga; il ricorso non ha contrastato tale profilo motivazionale, rendendolo inammissibile.
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato per dichiarare l'inammissibilità del ricorso e per condannare la parte privata al pagamento delle spese processuali; individuata anche la possibilità di sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
art. 28 Reg. Esec. cod. proc. pen.
Norma richiamata per gli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione; utilizzata per disporre gli adempimenti formali a carico dell'Ufficio.
Massime di principio
- In impugnazioni contro provvedimenti cautelari è essenziale confrontare specificamente tutte le ragioni di fatto e di diritto indicate nella motivazione del giudice; un ricorso che non si confronta con la parte principale della motivazione può essere dichiarato inammissibile.
- Se il giudice di merito applica un diverso presupposto giustificativo rispetto a quello indicato nell'ordinanza genetica, il ricorrente deve dedurre e contestare esplicitamente tale cambio di motivazione per non incorrere in inammissibilità.
- Le norme procedurali (es. art. 616 c.p.p.) prevedono, in caso di ricorso inammissibile e di profili di colpa, condanne alle spese e sanzioni pecuniarie; quindi valutare rischi di esito negativo prima di proporre impugnazioni prive di specificità.
- È buona prassi, prima di proporre ricorso, analizzare attentamente la motivazione integrale dell'atto impugnato e formulare argomentazioni che contrastino tutte le possibili basi giuridiche poste a fondamento della decisione del giudice d'appello.
- La Corte può adottare motivazione semplificata quando la questione non è complessa e si applicano principi giurisprudenziali consolidati.
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