Cassazione Penale, Sentenza n. 2229/2023 del 19/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Massimiani impugnava la sentenza di appello che aveva confermato la condanna per furto tentato aggravato (con concorso con D. Ranalli) commesso il 29/01/2021 nella casa di riposo comunale "San Giuseppe" di Avezzano: si contestava la fondatezza della qualificazione del fatto come tentato furto (si sosteneva di trovarsi sul posto solo per aiutare Ranalli a recuperare effetti personali e di non esser stato provato che egli avesse smontato i termosifoni), la sussistenza dell'aggravante della violenza sulle cose (serranda piegata e finestra aperta), l'aggravante per esposizione alla pubblica fede (poiché l'immobile sarebbe stato solo dismesso e non abbandonato) e l'omesso riconoscimento di circostanze attenuanti (artt. 62-bis e 62 c.1 n.4 c.p.), la riduzione per il tentativo, la correttezza nella valutazione della recidiva e l'applicabilità della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure fossero inefficaci: le sentenze di primo e secondo grado formano una "doppia conforme" e la motivazione complessiva è congrua. I giudici di merito avevano correttamente ritenuto provati gli atti idonei e diretti alla sottrazione (testimonianze, termosifoni accatastati con tracce di smontaggio, tapparella forzata, possesso di una chiave a pappagallo, vettura con sedili abbassati pronta al carico). L'aggravante della violenza sulle cose è stata confermata per la forzatura della serranda; l'aggravante per esposizione alla pubblica fede è stata ritenuta applicabile anche se l'immobile era dismesso, trattandosi di bene pubblico non formalmente alienato; le attenuanti generiche e la particolare tenuità del danno sono state negate con motivazione adeguata; la recidiva è stata adeguatamente motivata e la causa di esclusione della punibilità ex art. 131-bis esclusa sia per la non tenuità della condotta sia perché il massimo edittale supera il limite dei cinque anni. Per l'inammissibilità il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 56 cod. pen.
La Corte ha confermato che gli atti posti in essere erano in stato avanzato e diretti in modo non equivoco alla sottrazione, giustificando l'applicazione della disciplina sul tentativo e una riduzione della pena nella misura motivata dal giudice di merito
art. 110 cod. pen.
art. 110 c.p. (concorso di persone)
Usato per qualificare il concorso morale e materiale fra Massimiani e Ranalli nella commissione del delitto
art. 624 cod. pen.
Norma sostanziale del reato contestato: il fatto è stato ricondotto alla fattispecie di furto tentato
art. 625, comma 1, n. 2 cod. pen.
art. 625 c.p., comma 1, n. 2 (aggravanti del furto)
L'aggravante per esposizione alla pubblica fede è stata interpretata nel senso che i beni presenti in un immobile pubblico dismesso rimangono comunque protetti dalla norma finché non siano stati regolarmente alienati
art. 62-bis cod. pen.
art. 62-bis c.p. (circostanza attenuante della particolare tenuità del fatto)
I giudici hanno escluso l'applicazione per il valore della refurtiva ritenuto non prossimamente irrisorio (stima di circa 2.000 euro)
art. 62, comma 1, n. 4 cod. pen.
art. 62 c.p., comma 1, n. 4 (circostanze attenuanti generiche)
La Corte ha ritenuto che non sussistessero elementi positivi tali da giustificare il riconoscimento delle attenuanti generiche rispetto ai precedenti e alla personalità dell'imputato
art. 131-bis cod. pen.
art. 131-bis c.p. (causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto)
Esclusa sia per la valutazione di non tenuità della condotta sia perché il massimo edittale risultante (con aggravante speciale) supera il limite normativo (cinque anni)
art. 616 c.p.p.
art. 616 c.p.p. (condanna per spese e ammende in caso di inammissibilità/diffida)
Applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e all'ammenda equitativamente determinata in euro 3.000,00
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 173 disp. att. c.p.p. (limiti alla motivazione nella enunciazione dei motivi)
Richiamato per motivare l'enunciazione dei motivi di ricorso nei limiti strettamente necessari per la decisione
art. 23, comma 8, d.l. 127/2020 (e successive proroghe)
art. 23 c. 8 d.l. 127/2020 (disposizioni processuali per trattazione senza intervento delle parti)
Utilizzato per spiegare che il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti secondo la disciplina emergenziale e le proroghe applicabili
d.lgs. n. 150/2022 (e d.l. n.162/2022 art. 6)
decreto legislativo 10/10/2022, n.150; d.l. 31/10/2022, n.162 art. 6 (modifica entrata in vigore)
Richiamato in relazione alla richiesta di rinvio avanzata dal difensore: la Corte ha spiegato che l'entrata in vigore era stata posticipata e la richiesta di rinvio non fondata
Massime di principio
- Quando le sentenze di primo e secondo grado sono conformi ("doppia conforme"), la Cassazione valuta la motivazione complessiva integrata dai due gradi e la possibilità di sindacare la valutazione probatoria è molto limitata
- Per configurare il tentativo di furto sono richiesti atti idonei e diretti in modo non equivoco alla sottrazione; elementi come refurtiva accatastata, strumenti adatti (chiave a pappagallo) e veicolo predisposto possono suffragare tale ricostruzione
- L'aggravante della violenza sulle cose richiede l'alterazione, la forzatura o il danneggiamento della "res"; una serranda piegata o una tapparella forzata possono integrare questa aggravante
- L'aggravante per esposizione alla pubblica fede si applica ai beni presenti in edifici pubblici dismessi finché non siano stati formalmente dismessi/alienati secondo legge; lo status di 'dismesso' non esclude automaticamente la tutela
- Il riconoscimento della recidiva richiede motivazione specifica sulla maggiore pericolosità del reo in rapporto ai precedenti; la decisione del giudice di merito su questo punto è rimessa a un giudizio di fatto motivato
- Le attenuanti generiche o la particolare tenuità richiedono elementi concreti e positivI: la mera invocazione non è sufficiente, e il valore economico del danno può escludere la tenuità
- L'applicabilità dell'art. 131-bis è limitata da due profili: la tenuità materialmente del fatto e il limite dei massimi edittali (non applicabile se la pena massima supera i cinque anni)
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