Cassazione Penale, Sentenza n. 42154/2024 del 15/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Giusti era stato condannato, a seguito di rito abbreviato, per accesso abusivo al sistema informatico (art. 615-ter c.p.), in quanto ufficiale di polizia giudiziaria avrebbe consultato il registro degli indagati denominato "SICP" relativo al procedimento n. 7484/16. In appello la condanna e l'applicazione dell'aggravante del comma 3 dell'art. 615-ter erano state confermate. Con ricorso in Cassazione si censurava in primo luogo la valutazione di ammissibilità della "contestazione in fatto" dell'aggravante (violazione artt. 178, 179, 552, 604 c.p.p.), denunciando che l'aggravante, avendo natura valutativa, non poteva considerarsi legittimamente contestata se non esplicitata dal pubblico ministero; in secondo luogo si lamentava errata valutazione sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (artt. 62-bis e 133 c.p.).
La decisione
La Cassazione ha accolto il ricorso sul primo motivo. Ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite (sentenza "Sorge", n. 24906/2019) che ammette la contestazione "in fatto" delle aggravanti solo se gli elementi costitutivi siano chiaramente indicati, e ha ritenuto che l'aggravante del comma 3 dell'art. 615-ter abbia natura valutativa (riguarda la natura pubblica dell'interesse servito dal sistema informatico) e non poteva essere considerata validamente contestata limitandosi al riferimento al registro "SICP". Perciò l'aggravante è stata esclusa e la sentenza impugnata annullata senza rinvio limitatamente a tale circostanza; è stato disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio. Il secondo motivo è stato assorbito.
Norme richiamate
art. 615-ter cod. pen.
Norma che punisce l'accesso abusivo a sistemi informatici; il comma 3 contiene una circostanza aggravante che valuta la natura pubblica dell'interesse servito dal sistema informatico e, perciò, ha natura valutativa
artt. 178, 179, 552, 604 cod. proc. pen.
Norme processuali richiamate in relazione ai vizi di motivazione e alla correttezza della formulazione dell'imputazione e dell'esercizio del diritto di difesa
artt. 62-bis e 133 cod. pen.
Norme relative alle circostanze attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio, oggetto della seconda censura poi assorbita
Sezioni Unite, sent. n. 24906 del 18/04/2019 (Sorge)
Principio che ammette la contestazione "in fatto" delle aggravanti solo quando l'imputazione riporti in modo sufficientemente chiaro e preciso gli elementi fattuali costitutivi; richiede maggiore determinazione quando la circostanza contiene elementi valutativi
Giurisprudenza di legittimità (es. Sez. 5, n. 7541/2021 Mezzina; Sez. 5, n. 10121/2014 Vasilev; Sez. 5, n. 24576/2021 Specchiarello)
Precedenti che riconoscono la natura valutativa dell'aggravante del comma 3 dell'art. 615-ter e indicano i criteri per individuare sistemi informatici di "pubblica utilità"
Massime di principio
- La contestazione "in fatto" di un'aggravante è ammessa solo se l'imputazione indica con sufficiente chiarezza e precisione gli elementi fattuali che la compongono; per aggravanti che richiedono valutazioni (elementi qualitativi o relativi all'interesse pubblico) è necessaria un'esplicita indicazione della natura valutativa o dell'elemento di interesse pubblico
- Quando l'aggravante si fonda sulla natura dell'interesse servito dal sistema informatico (es.: interesse pubblico, pubblica utilità), non è sufficiente il mero riferimento al nome del registro o al sistema (es. "SICP"); occorre specificare la natura pubblica dell'interesse o richiamare la norma che la prevede
- Se un'aggravante non è stata adeguatamente contestata in atto di imputazione, la Corte di legittimità può escluderla e annullare la pronuncia limitatamente a quella circostanza, disponendo il rinvio per la ricalcolazione della pena senza rinnovare il giudizio di colpevolezza
- Per gli imputati che contestano l'applicabilità di aggravanti valutative, il rimedio processuale efficace è dimostrare l'insufficiente determinazione dell'imputazione e invocare l'applicazione del principio della tutela del diritto di difesa
- La valutazione complessiva del trattamento sanzionatorio (riconoscimento di attenuanti generiche) può essere assorbita o riesaminata dopo l'esclusione di un'aggravante; su tale punto il giudice di merito dovrà motivare nuovamente la misura della pena
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