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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5585/2022 del 17/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava in Cassazione la sentenza di condanna per tentato omicidio, deducendo tre censure principali: 1) vizio di motivazione per avere la Corte di merito escluso in modo assertivo la presenza di una terza persona sul luogo del delitto nonostante il rinvenimento di tracce genotipiche non attribuite su alcuni bicchieri; 2) insufficiente motivazione sul movente, poichè la Corte avrebbe attribuito l'aggressione esclusivamente all'ebbrezza senza valutare altre ipotesi (anche alla luce di elementi indizianti sul coinvolgimento di terzi, come Rudy Blanc); 3) violazione del principio di condanna oltre ogni ragionevole dubbio, perché, a detta della difesa, le emergenze probatorie acquisite non sarebbero state idonee a fondare un giudizio di colpevolezza certo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo i motivi manifestamente infondati. Ha confermato che la motivazione della Corte d'appello si integra con quella del giudice di primo grado formando un corpo argomentativo unitario; ha ritenuto determinanti gli esiti della consulenza tecnica sulle tracce ematiche (attribuite alla vittima e presenti sugli indumenti e sulle scarpe del ricorrente), nonché gli accertamenti degli investigatori e le dichiarazioni di testimoni. La presenza di tracce genotipiche non attribuite su un bicchiere è stata valutata neutrale e non idonea a sovvertire la ricostruzione probatoria; l'assenza di un movente certo non inficia la responsabilità se esistono elementi oggettivi che dimostrino la condotta volontaria e pericolosa. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di una somma di tremila euro alla cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.) e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili per complessivi 7.800,00 euro oltre accessori. Si confermano, in precedenza, la condanna in primo grado (rito abbreviato) e la conferma in appello per il reato ai sensi degli artt. 56 e 575 c.p., con pena di otto anni di reclusione e accessori.

Norme richiamate

  • Codice penale, art. 575

    Norma che disciplina il delitto di omicidio; qui richiamata unitamente all'art. 56 per la qualificazione del reato tentato, contestato nell'accusa principale.

  • Codice penale, art. 56

    Riferimento alla disciplina della tentata commissione del reato; motivazione della condanna tiene conto della natura tentata dell'azione offensiva.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Articolo applicato per la determinazione della somma da versare alla cassa delle ammende a carico del ricorrente per ricorso dichiarato inammissibile.

  • Principi giurisprudenziali sulla motivazione per relationem e sull'unità motivazionale tra primo e secondo grado

    La Corte ricorda che la motivazione della sentenza di primo grado e di quella di appello possono formare un unico corpo motivazionale; la motivazione 'per relationem' è ammissibile se il giudice di gravame ha fatto riferimento consapevole e meditato alle ragioni del provvedimento di riferimento e se il provvedimento citato è conoscibile dalle parti.

  • Principio giurisprudenziale sul ricorso alla verosimiglianza e alle massime di esperienza nella valutazione della prova

    La verosimiglianza e le massime di esperienza possono dare valore probatorio purché siano tali da escludere plausibilmente ogni spiegazione alternativa che invalidi l'ipotesi più verosimile; altrimenti restano indizi da valutare nel loro complesso.

Massime di principio

  • La motivazione di appello si integra con quella di primo grado: nella verifica in Cassazione il complesso motivazionale unificato deve essere preso in considerazione, non solo il singolo passaggio di una delle sentenze sottostanti.
  • Tracce biologiche o genotipiche rinvenute su oggetti di uso comune (es. bicchieri) hanno valore probatorio solo se è possibile cronologicamente e logicamente collegarle all'evento criminoso; in assenza di tale collegamento restano neutre e non sovvertono una ricostruzione fondata su altri elementi oggettivi.
  • L'assenza di un movente certo non impedisce la condanna quando vi siano elementi oggettivi sintomatici della volontà omicida (arma micidiale, gravità delle lesioni, modalità e reiterazione dell'azione, reperti forensi collegati all'imputato). Il movente è spesso elemento sussidiario.
  • Chi propone in giudizio una ricostruzione alternativa deve indicare elementi concreti che rendano ragionevole il dubbio; mere ipotesi congetturali prive di supporto probatorio non inficiano la valutazione di colpevolezza.
  • Il criterio di verosimiglianza può integrare la prova ma richiede l'esclusione plausibile di spiegazioni alternative; pertanto il giudice deve valutare gli indizi nel loro insieme e motivare perché le alternative siano meno plausibili.

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