Cassazione Penale, Sentenza n. 06837/2026 del 19/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale della libertà che aveva disposto la custodia cautelare in carcere, deducendo violazione dell'art. 274, comma 1, lett. c, c.p.p. e sostenendo che il Tribunale avrebbe dedotto il rischio concreto e attuale di reiterazione del reato esclusivamente dalla gravità della fattispecie; inoltre eccepiva violazione del principio di proporzionalità, considerato che la originaria contestazione era stata privata della qualificazione relativa al tentativo di omicidio.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché non ha realmente posto a confronto la motivazione dell'ordinanza impugnata. Il Tribunale aveva motivato la misura con fatti concreti: opposizione pervicace agli operanti, tentativo di fuga con guida pericolosa, giustificazione della condotta che denota personalità trasgressiva e mancanza di autocontrollo, nonché precedenti condanne per reati gravi (tentata estorsione, guida in stato di ebbrezza, detenzione e vendita illecita di stupefacenti) e procedimenti penali pendenti. Sulla base di tali elementi e di massime di esperienza il Tribunale ha ritenuto che gli arresti domiciliari non sarebbero efficaci perché fondati sulla spontanea osservanza. Per l'inammissibilità è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 274 cod. proc. pen.
art. 274, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.
La Corte rileva che il ricorso non ha confutato la motivazione del Tribunale; l'art. 274 è invocato dal ricorrente per censurare la valutazione del rischio di reiterazione, ma il Tribunale ha espresso valutazioni concrete e non si è limitato alla sola gravità astratta del reato.
artt. citati nell'imputazione (cod. pen.)
artt. 61 n. 2, 337, 56, 5575, 576 n. 5-bise, 635 cod. pen. (come indicato nell'ordinanza)
Le norme indicate descrivono le fattispecie contestate e ne costituiscono il quadro di riferimento; la gravità dei reati è uno degli elementi valutati assieme alla condotta tenuta e ai precedenti, per la determinazione della misura cautelare.
art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
Norma richiamata per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla decisione; uso formale per l'esecuzione del provvedimento.
Massime di principio
- Per impugnare efficacemente una misura cautelare in Cassazione è necessario confrontarsi puntualmente con la motivazione del giudice a quo; censure generiche o basate solo su argomentazioni astratte rischiano l'inammissibilità.
- Il giudice può fondare il rischio di reiterazione non solo sulla gravità astratta del reato, ma anche su elementi concreti quali la condotta tenuta al momento dell'arresto (opposizione, tentativo di fuga, guida pericolosa), le giustificazioni fornite dal soggetto e precedenti penali o procedimenti pendenti.
- La proporzionalità della misura cautelare va valutata alla luce dell'insieme degli elementi di fatto e di esperienza; l'adeguatezza di misure meno afflittive (es. arresti domiciliari) può essere esclusa se è credibile che la loro efficacia dipenderebbe dalla mera osservanza volontaria del soggetto.
- L'inammissibilità del ricorso può comportare condanne alle spese e sanzioni (es. versamento alla Cassa delle ammende), quindi la difesa deve valutare la solidità delle censure prima di proporre ricorso.
- Nelle difese contro la custodia cautelare è strategico fornire elementi probatori diretti che contrastino i fatti addotti per la custodia (es. testimonianze, documentazione, elementi che contestino i precedenti o dimostrino l'attuale affidabilità) e argomentare specificamente eventuali errori logici o giudizi di fatto manifestamente illogici.
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