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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34614/2024 del 27/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Amministrazione finanziaria aveva emesso nei confronti di un socio di società un avviso di accertamento IRPEF per l'anno 2008, imputandogli redditi di partecipazione derivanti da utili extra-contabili ritenuti occultamente distribuiti dalla società. L'ufficio assumeva che alcune somme risultanti come "finanziamenti soci" in contabilità sociale fossero in realtà ricavi non fatturati e non contabilizzati, con conseguente attribuzione al socio di un dividendo occulto e di un reddito di capitale. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto solo parzialmente, riducendo l'importo sulla base della rideterminazione dei ricavi della società effettuata in separato giudizio; in appello sia l'ufficio sia il contribuente avevano visto respinti i rispettivi gravami. L'Agenzia ricorreva per cassazione deducendo: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione delle norme sulla motivazione delle sentenze; 2) violazione dell'art. 115 c.p.c., degli artt. 2729 e 2697 c.c., sostenendo che la CTR aveva fondato il proprio convincimento su mere illazioni e su una generica crisi dell'economia nazionale, senza adeguato supporto probatorio; 3) violazione delle norme sull'accertamento induttivo in materia di imposte sui redditi e IVA, contestando che la CTR avesse rideterminato il reddito senza una prova idonea da parte del contribuente e senza corretta applicazione delle presunzioni e dell'onere della prova.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, escludendo la nullità della sentenza per motivazione apparente: la motivazione, pur sintetica e non analitica su tutte le censure, consentiva di comprendere le ragioni della decisione e raggiungeva il minimo costituzionale. Ha invece accolto il secondo e il terzo motivo, rilevando che la CTR non aveva svolto una reale valutazione analitica e complessiva degli elementi presuntivi posti a base dell'accertamento fiscale e aveva valorizzato un fatto generico e non riferito alla situazione della società, come la crisi economica generale, per escludere la natura reddituale delle somme. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e ha rinviato alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell'Abruzzo, in diversa composizione, anche per le spese e per verificare l'eventuale passaggio in giudicato del giudizio relativo all'accertamento societario presupposto.

Norme richiamate

  • art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992

    richiamato insieme alle norme processuali sulla motivazione per censurare la dedotta nullità della sentenza; la Corte esclude la nullità perché la motivazione era sufficiente.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    la sentenza è nulla solo se manca la motivazione in senso costituzionalmente rilevante; nel caso concreto la motivazione non è apparente.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    la motivazione può essere sintetica ma deve rendere percepibile il percorso decisorio.

  • art. 111 Cost.

    richiama il parametro del minimo costituzionale della motivazione.

  • art. 115 c.p.c.

    la decisione di merito non può fondarsi su fatti non provati o su mere illazioni.

  • art. 2729 c.c.

    le presunzioni devono essere valutate secondo un procedimento analitico e complessivo, con gravità, precisione e concordanza, ove richiesti.

  • art. 2697 c.c.

    l'onere della prova grava sul soggetto tenuto a dimostrare i fatti posti a fondamento della pretesa o dei fatti impeditivi/modificativi/estintivi.

  • art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    richiamato dalla ricorrente, ma la Corte valorizza soprattutto la disciplina dell'accertamento induttivo e l'uso delle presunzioni.

  • art. 39 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    in presenza di gravi irregolarità contabili l'accertamento può essere fondato anche su presunzioni e metodo induttivo.

  • art. 41 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    nei casi di omessa dichiarazione l'Ufficio può determinare il reddito sulla base dei dati e delle notizie raccolti e con presunzioni anche prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.

  • art. 55 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    richiamato dalla ricorrente nel quadro dell'accertamento induttivo anche ai fini IVA.

  • art. 375, secondo comma, c.p.c.

    norma processuale che ha consentito la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    norma processuale relativa alla definizione camerale del ricorso.

Massime di principio

  • La motivazione della sentenza non è nulla se, pur non rispondendo analiticamente a ogni singola censura, consente di comprendere in modo chiaro e completo le ragioni della decisione e soddisfa il minimo costituzionale.
  • Nel giudizio tributario fondato su presunzioni, il giudice deve procedere a una valutazione prima analitica dei singoli indizi e poi complessiva della loro concordanza e capacità dimostrativa; è censurabile la decisione che escluda il valore indiziario degli elementi senza verificarne la forza complessiva.
  • In materia di accertamento fiscale induttivo, specie in presenza di gravi irregolarità contabili o di omessa dichiarazione, l'Ufficio può fondare la pretesa anche su presunzioni non dotate dei requisiti ordinari di gravità, precisione e concordanza, fermo restando l'obbligo del giudice di verificare la coerenza logica della ricostruzione.
  • Non è sufficiente, per superare un accertamento induttivo su utili occulti o ricavi non contabilizzati, valorizzare un generico contesto economico sfavorevole: occorre un riscontro riferito alla concreta situazione della società e agli elementi probatori acquisiti.
  • Quando la pretesa nei confronti del socio dipende da un accertamento presupposto sulla società, la decisione sul rapporto derivato deve confrontarsi con gli esiti e con la tenuta logica del giudizio relativo alla società, nei limiti della rilevanza del giudicato o dell'eventuale evoluzione di quel giudizio.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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