Sentenza n. 9181/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'ottemperanza - del Decreto ex art. 28 L. 300/70 emesso dal Tribunale del Lavoro di Roma, Giudice Dott. Umberto Buonassisi, in data 09.10.02.2023, nel giudizio recante NRG 35092/2022, notificato in data 23-24.02.2023 (doc. 1), opposto e poi confermato con la sentenza del Tribunale del Lavoro di Roma n. 10513 del 21.11.2023, giudice Dott.ssa Antonella Casoli, nel giudizio NRG 8847/2023, notificata in data 23.11.2023 (doc. 2) e passata in giudicato (doc. 5).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, da parte del Ministero, del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale del Lavoro di Roma relativa al pagamento delle spese processuali
Esito
Favorevole al ricorrente (procuratori antistatari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno agito in ottemperanza per ottenere l'esecuzione del decreto emesso ai sensi dell'art. 28 della l. 300/1970 e della successiva sentenza del Tribunale del Lavoro di Roma che lo aveva confermato, passata in giudicato. Il titolo accertava il loro diritto, quali procuratori antistatari, al pagamento delle spese processuali relative alla fase monitoria e alla fase di accertamento, quantificate dai ricorrenti in complessivi euro 9.484,28. Il Ministero, nonostante la notificazione della sentenza in forma esecutiva, la certificazione del passaggio in giudicato e il decorso del termine di 120 giorni previsto per il pagamento da parte delle amministrazioni pubbliche, non aveva adempiuto. L'amministrazione si è costituita senza eccepire l'avvenuto pagamento né fornire giustificazioni sull'inerzia.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che l'amministrazione non aveva dimostrato l'adempimento delle obbligazioni derivanti dal giudicato né giustificato il ritardo. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al titolo giudiziale, limitatamente al pagamento delle spese processuali spettanti ai ricorrenti, entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Ha nominato quale commissario ad acta il direttore generale del Ministero competente per materia, con facoltà di delega e senza compenso, attribuendogli il compito di provvedere all'esecuzione entro 120 giorni dalla scadenza del termine assegnato all'amministrazione, previa richiesta dei ricorrenti. Ha inoltre accolto la domanda di penalità di mora, stabilendo che essa decorrerà soltanto dall'eventuale inottemperanza ai termini fissati nel dispositivo e sarà determinata nella misura degli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La norma fonda il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e disporre una penalità di mora.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora può essere riconosciuta in caso di mancata esecuzione del giudicato; nel caso concreto è stata fissata nella misura degli interessi legali sulla somma dovuta, con decorrenza dall'eventuale inosservanza dei termini assegnati dal dispositivo.
art. 28 l. 300/1970
È richiamato quale fondamento del decreto giudiziale del Tribunale del Lavoro costituente, insieme alla successiva sentenza passata in giudicato, il titolo da eseguire.
D.M. 55/2014
È richiamato per la liquidazione delle spese del giudizio di ottemperanza, parametrate alle attività di esecuzione mobiliare in ragione della natura essenzialmente esecutiva del giudizio.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza relativo a una decisione del giudice ordinario passata in giudicato, l'amministrazione deve dimostrare l'avvenuto adempimento delle obbligazioni derivanti dal titolo o fornire una giustificazione dell'eventuale mancata esecuzione; in mancanza, il giudice amministrativo può ordinare l'esecuzione entro un termine perentorio.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta già nella sentenza, prevedendo che intervenga, previa richiesta dell'interessato, dopo la scadenza del termine assegnato all'amministrazione e fissando un distinto termine per l'esecuzione sostitutiva.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere disposta anche quando il ritardo nell'esecuzione del giudicato sia significativo, ma può decorrere dal momento dell'eventuale ulteriore inottemperanza rispetto ai termini stabiliti dal giudice e non necessariamente dal precedente ritardo.
- La penalità di mora può essere quantificata nella misura degli interessi legali sulla somma oggetto dell'obbligo di pagamento, quando tale misura sia ritenuta adeguata alle circostanze concrete.
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