Cassazione Civile, Ordinanza n. 10523/2024 del 18/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da una domanda proposta davanti al tribunale competente per ottenere la regolazione del confine tra un fondo di proprietà privata e un'area confinante ritenuta demaniale, oltre alla condanna del convenuto al rilascio di una porzione di terreno asseritamente occupata senza titolo. Il tribunale ha rigettato la domanda e la corte d'appello ha confermato il rigetto, ritenendo che l'area in contestazione avesse natura demaniale marittima. In cassazione la parte ricorrente, quale erede della originaria attrice, ha denunciato la violazione o falsa applicazione dell'art. 28 cod. nav. e la contraddittorietà della motivazione, sostenendo che il giudice di merito avrebbe errato nel qualificare demaniale il bene sulla base del compendio probatorio. La Corte osserva però che la censura mira in sostanza a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle prove, attraverso una lettura alternativa degli accertamenti di merito (consulenza tecnica, fotografie, conformazione del luogo e destinazione concreta alla balneazione), e che inoltre il vizio di motivazione contraddittoria non è più deducibile nei limiti invocati; per il resto, l'eventuale omesso esame di fatti decisivi è precluso dalla doppia conforme.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo si risolvesse in una richiesta di riesame del merito e della valutazione delle prove, attività estranea al giudizio di legittimità; ha inoltre rilevato che la doglianza sulla contraddittorietà della motivazione non è più proponibile nella formulazione invocata e che il vizio di omesso esame del fatto decisivo era comunque precluso dalla doppia conforme. Conseguentemente ha condannato la ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, oltre alla condanna ex art. 96 c.p.c. per responsabilità aggravata e al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
art. 28 cod. nav.
La Corte richiama la norma quale base della qualificazione dell'area come demanio necessario marittimo, valorizzando gli accertamenti di merito su conformazione del luogo, mareggiate e destinazione alla balneazione.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.
La censura viene ritenuta inammissibile nella parte in cui mira a rivalutare il fatto; il vizio di motivazione contraddittoria non è più deducibile nei termini prospettati e l'omesso esame del fatto decisivo è precluso dalla doppia conforme.
art. 380-bis c.p.c.
La decisione conferma la proposta di definizione accelerata e applica il meccanismo previsto per la definizione del ricorso in camera di consiglio.
art. 380-bis.1 c.p.c.
La Corte afferma che il consigliere autore della proposta può partecipare al collegio che decide il giudizio, non essendovi incompatibilità.
art. 51, comma 1, n. 4 c.p.c.
Richiamato per escludere che la proposta ex art. 380-bis determini incompatibilità del consigliere a far parte del collegio decisorio.
art. 52 c.p.c.
Richiamato in relazione alla questione di incompatibilità del consigliere che ha formulato la proposta accelerata.
art. 348-ter c.p.c.
L'esistenza di una doppia conforme preclude la deduzione del vizio di omesso esame di un fatto decisivo.
art. 96 c.p.c.
In caso di decisione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., la Corte applica la condanna per responsabilità aggravata, ritenendo il comportamento processuale riconducibile a un'ipotesi di abuso del processo.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
È dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare il motivo di ricorso in una richiesta di nuova valutazione delle prove o di sostituzione dell'apprezzamento di merito compiuto dal giudice di appello.
- La scelta, da parte del giudice di merito, delle fonti di prova ritenute decisive e la valutazione della loro attendibilità restano insindacabili in cassazione, salvo il rispetto del minimo costituzionale della motivazione e dei limiti oggi vigenti del vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c.
- Il vizio di motivazione contraddittoria non è più deducibile nei termini anteriormente ammessi, mentre l'omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile quando la decisione d'appello sia sorretta da doppia conforme.
- In caso di definizione del ricorso in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., la normativa processuale consente di applicare la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., presumendo un abuso del processo in presenza di impugnazione inammissibile, improcedibile o manifestamente infondata.
- La partecipazione al collegio del consigliere che ha formulato la proposta di definizione accelerata non integra, di per sé, una causa di incompatibilità, poiché la proposta non ha natura decisoria definitiva.
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