Sentenza del 07/04/2017 n. 925 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Iva - Detrazione d'imposta - Paesi a fiscalità privilegiata - Deducibilità dei costi - Condizioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'indeducibilità delle spese derivanti da operazioni con imprese residenti o domiciliate in Stati o territori extra-UE caratterizzati da regimi fiscali privilegiati. Ai sensi dell'art. 110, comma 11, del DPR 917/1986, spettava alla società contribuente dimostrare alternativamente che l'impresa estera svolgeva prevalentemente un'attività commerciale effettiva oppure che le operazioni rispondevano a un effettivo interesse economico e avevano avuto concreta esecuzione.
La decisione
La sentenza ha affermato che l'onere della prova gravava sulla società appellata. Pertanto, in assenza della dimostrazione dell'attività commerciale effettiva dell'impresa estera oppure dell'effettivo interesse economico e della concreta esecuzione delle operazioni, i relativi costi dovevano essere considerati indeducibili. Il testo fornito non precisa l'esito formale del dispositivo, ma il principio enunciato è favorevole alla posizione dell'Amministrazione finanziaria.
Norme richiamate
Art. 110, comma 11, DPR 917/1986 (TUIR)
La norma pone a carico del contribuente la prova delle condizioni che consentono di superare l'indeducibilità dei costi relativi a operazioni con imprese residenti in Stati o territori a fiscalità privilegiata: attività commerciale effettiva dell'impresa estera oppure effettivo interesse economico dell'operazione e sua concreta esecuzione.
Massime di principio
- Quando un'impresa deduce costi derivanti da operazioni con soggetti residenti in Paesi a fiscalità privilegiata, non è sufficiente esibire fatture o contratti: il contribuente deve fornire una prova concreta e documentata.
- La prova può riguardare l'effettiva attività commerciale del fornitore estero oppure, in alternativa, l'effettivo interesse economico dell'operazione e la sua reale esecuzione.
- La documentazione utile dovrebbe dimostrare prestazioni effettivamente svolte, pagamenti tracciabili, corrispondenza commerciale, rapporti contrattuali, consegna dei beni o risultati dei servizi e congruità economica dell'operazione.
- In mancanza di tali elementi, l'Amministrazione finanziaria può contestare la deducibilità dei costi, anche se l'operazione è formalmente documentata.
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