Cassazione Penale, Sentenza n. 37873/2024 del 15/10/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 27/02/2024 che aveva revocato, con decorrenza dal 30/06/2023, la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale concessa al ricorrente. Il ricorso in Cassazione articolato in tre motivi: 1) carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione (art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.), con contestazione della valutazione circa i presupposti di revoca; 2) violazione dell'art. 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario) e relative norme sull'affidamento in prova; 3) ulteriore deduzione di carenza o illogicità della motivazione con riferimento specifico alla decorrenza della revoca dal 30/06/2023.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendo infondati tutti i motivi. Ha confermato che la revoca dell'affidamento in prova richiede una valutazione discrezionale del giudice di merito e non scatta automaticamente al riscontro di violazioni: il Tribunale di Sorveglianza ha motivato adeguatamente la valutazione della gravità dei comportamenti e la decorrenza degli effetti della revoca (30/06/2023). Le critiche del ricorrente sono state giudicate ricadenti nella valutazione di fatto già effettuata dal giudice del merito e non idonee a fondare vizio di motivazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e)
Invocata dal ricorrente per dedurre carenza o contraddittorietà della motivazione; la Corte ha ritenuto la motivazione del giudice del merito adeguata e priva di vizi logici, respingendo la censura
art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b)
Richiamata in relazione a presunte violazioni di legge nella gestione dell'affidamento; la Corte non ha riconosciuto violazioni formali o sostanziali applicabili al caso
art. 47, L. 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario)
Norma di riferimento sull'affidamento in prova: la Corte ha richiamato il principio che la revoca non è automatica ma richiede la valutazione del giudice circa l'incompatibilità del comportamento con la prosecuzione della misura
art. 616 c.p.p.
Norma che disciplina la condanna alle spese in caso di rigetto del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali
Massime di principio
- La revoca dell'affidamento in prova non è automatica al riscontro di violazioni: il giudice deve valutare discrezionalmente se i comportamenti siano incompatibili con la prosecuzione della misura
- La motivazione del provvedimento di revoca deve essere specifica e logica: il giudice deve spiegare perché considera gravi i fatti e indicare l'epoca da cui far decorrere gli effetti della revoca
- Il sindacato della Corte di Cassazione si limita a vizi di diritto e di motivazione (contraddittorietà, illogicità, insufficienza), non alla rivalutazione degli elementi di fatto adeguatamente considerati dal giudice del merito
- In impugnazioni analoghe è cruciale documentare in modo puntuale l'assenza di comportamenti incompatibili o la sproporzione della revoca rispetto alle violazioni contestate
- Il ricorrente soccombente può essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; valutare la fondatezza delle censure prima di proporre ricorso
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