Cassazione Penale, Ordinanza n. 15888/2026 del 30/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte non ha esaminato i motivi di merito, perché ha ritenuto che l'impugnazione proposta contro il provvedimento del giudice dell'esecuzione in materia di restituzione di cose sequestrate e confisca dovesse essere qualificata come opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4, c.p.p. Conseguentemente ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Trapani per l'ulteriore corso.
Esito
Favorevole al ricorrente (terzo interessato)
La controversia
Nel procedimento di prevenzione instaurato nei confronti di un soggetto ritenuto socialmente pericoloso, era stata sequestrata e poi confiscata una polizza previdenziale intestata a una terza persona. La ricorrente aveva chiesto la revoca della confisca e la restituzione del bene, sostenendo che il Tribunale avesse erroneamente applicato la presunzione di disponibilità indiretta dei beni in favore del proposto senza accertare la fittizietà dell'intestazione, trascurando inoltre la separazione legale dei coniugi intervenuta anni prima rispetto alla sottoscrizione della polizza e contestando l'errata individuazione del periodo di pericolosità sociale. Il ricorso era formalmente proposto per cassazione avverso il decreto del giudice dell'esecuzione che aveva rigettato l'istanza.
Norme richiamate
art. 667, comma 4, c.p.p.
seconda parte del quarto comma
Per le questioni sulla restituzione delle cose sequestrate e sulla confisca decise dal giudice dell'esecuzione, il rimedio corretto è l'opposizione; un ricorso per cassazione proposto in tali casi va riqualificato come opposizione, anche se il giudice abbia deciso non de plano ma in contraddittorio.
art. 676 c.p.p.
Attribuisce al giudice dell'esecuzione la cognizione sulle restituzioni e sulla confisca e richiama il meccanismo dell'opposizione previsto dall'art. 667, comma 4, c.p.p.
art. 666, comma 3, c.p.p.
È richiamato solo per escludere che la trattazione camerale partecipata, anziché de plano, determini nullità o muti il rimedio esperibile.
art. 19, comma 3, d.lgs. 159/2011
È menzionato nel riepilogo del provvedimento impugnato come base della presunzione di disponibilità indiretta dei beni in capo al proposto o ai suoi congiunti.
art. 24 d.lgs. 159/2011
È richiamato dal ricorrente per contestare l'individuazione del periodo di pericolosità sociale rilevante ai fini della decisione di prevenzione.
art. 26 d.lgs. 159/2011
È richiamato dal ricorrente insieme all'art. 19 del codice antimafia per sostenere l'erroneità della decisione sulla disponibilità del bene.
art. 111 Cost.
È invocato dal ricorrente a sostegno della censura sull'errata individuazione del periodo di pericolosità sociale e sul rispetto delle garanzie processuali.
Massime di principio
- In materia di restituzione di cose sequestrate e di confisca decise dal giudice dell'esecuzione, il rimedio ordinario previsto dall'ordinamento è l'opposizione al provvedimento de plano; se la parte propone ricorso per cassazione, questo deve essere riqualificato come opposizione in applicazione del principio di conservazione degli atti e del favor impugnationis.
- La decisione assunta dal giudice dell'esecuzione con forme camerali partecipate, invece che de plano, non determina di per sé nullità del provvedimento né consente di sottrarre la controversia al meccanismo dell'opposizione.
- La scelta del rimedio dell'opposizione è giustificata dall'esigenza di garantire all'interessato un riesame pieno da parte del giudice dell'esecuzione, che può valutare anche questioni di merito e istanze istruttorie non scrutinabili in sede di legittimità.
- Quando il ricorso investe questioni che attengono anche al merito della disponibilità del bene e della fittizietà dell'intestazione, la riqualificazione in opposizione è ancor più imposta dalla struttura del rimedio previsto per questa materia.
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