Cassazione Civile, Ordinanza n. 32505/2024 del 14/12/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La parte ricorrente aveva chiesto l’ammissione al passivo fallimentare, con privilegio ex art. 2751-bis, comma 1, n. 1, c.c., di un credito complessivo per differenze retributive, TFR, contributi maturati e non versati e interessi, deducendo di aver svolto per molti anni attività lavorativa subordinata, senza formale contratto, con mansioni di responsabilità amministrativa e contabile. Il giudice delegato aveva escluso il credito per difetto di prova; il tribunale, decidendo sull’opposizione allo stato passivo, aveva confermato il rigetto ritenendo non provata la subordinazione, valorizzando l’assenza di elementi dimostrativi del potere direttivo, disciplinare e di controllo del preteso datore di lavoro e giudicando insufficienti e contraddittorie le testimonianze e la documentazione prodotta. In cassazione venivano dedotti: 1) violazione degli artt. 24 e 52, comma 2, l. fall. e 295 c.p.c. per mancata sospensione necessaria del giudizio di opposizione in attesa dell’esito di due giudizi promossi dinanzi al giudice del lavoro aventi ad oggetto l’accertamento del rapporto di lavoro e del danno pensionistico; 2) violazione degli artt. 2094 e 2697 c.c. e 116 c.p.c. per errata valutazione delle prove e per avere il tribunale ritenuto non provata la subordinazione con motivazione asseritamente parziale e carente; 3) omesso esame di fatti decisivi, tra cui continuità della prestazione, unicità dell’ufficio, direttive ricevute, retribuzione mensile, obbligo di presenza, rapporti con terzi e uso della mail aziendale.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che, quando il rapporto di lavoro viene dedotto solo come presupposto strumentale per l’ammissione al passivo di crediti patrimoniali, la cognizione spetta al giudice fallimentare e non sussiste una pregiudizialità tecnica idonea a imporre la sospensione del giudizio di opposizione. Ha respinto anche i motivi relativi alla prova della subordinazione, richiamando il principio per cui l’elemento decisivo è l’assoggettamento al potere direttivo, organizzativo, gerarchico e disciplinare del datore di lavoro, mentre gli altri indici hanno valore solo sussidiario; ha escluso sia la violazione dell’art. 116 c.p.c., sia il vizio di motivazione apparente o l’omesso esame di fatti decisivi, osservando che il tribunale aveva spiegato in modo comprensibile perché documenti e testimonianze non provassero la subordinazione. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione e si dà atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 2751-bis, comma 1, n. 1, c.c.
richiamato come titolo di privilegio del credito da lavoro subordinato ammesso al passivo
art. 24 l. fall.
invocato dalla ricorrente per sostenere la necessità della sospensione; la Corte non ne ha accolto l’applicazione nel caso concreto
art. 52, comma 2, l. fall.
invocato dalla ricorrente in tema di accertamento dei crediti concorsuali; la Corte ha ribadito la competenza del giudice fallimentare quando il rapporto di lavoro sia solo presupposto del credito
art. 295 c.p.c.
invocato per la sospensione necessaria; la Corte ha escluso la sussistenza di una pregiudizialità tecnica tra i giudizi
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
base formale dei primi due motivi di ricorso per violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
base formale del motivo di omesso esame di fatti decisivi; la Corte ne ha richiamato i limiti rigorosi
art. 2094 c.c.
richiamato per la nozione di subordinazione, intesa come assoggettamento al potere direttivo del datore di lavoro
art. 2697 c.c.
richiamato in tema di onere della prova della subordinazione
art. 116 c.p.c.
richiamato per censurare la valutazione delle prove; la Corte ha precisato che la violazione è deducibile solo se il giudice attribuisce alla prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o non la valuta secondo il prudente apprezzamento
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato in relazione al preteso difetto di motivazione; la Corte ha escluso che il decreto avesse motivazione apparente
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per il deposito della memoria in cassazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
richiamato quale norma introduttiva del meccanismo di raddoppio del contributo unificato
Massime di principio
- Quando un rapporto di lavoro subordinato viene allegato solo come presupposto per l’ammissione al passivo fallimentare di crediti retributivi o risarcitori, la cognizione spetta al giudice fallimentare e non sussiste una sospensione necessaria del giudizio in attesa di un parallelo giudizio lavoristico, salvo una vera pregiudizialità tecnica non ravvisabile nella mera duplicazione della domanda.
- La subordinazione deve risultare dall’assoggettamento personale del prestatore al potere direttivo, organizzativo, gerarchico e disciplinare del datore di lavoro; gli indici come continuità, orario, inserimento nell’organizzazione e forma della retribuzione hanno valore solo sussidiario e non possono sostituire l’elemento decisivo quando questo sia agevolmente apprezzabile.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura di omesso esame di un fatto decisivo o di violazione dell’art. 116 c.p.c. in una richiesta di nuovo apprezzamento delle prove: è deducibile solo l’omissione di un fatto decisivo o l’attribuzione alla prova di un valore giuridicamente errato, non la diversa lettura del materiale istruttorio proposta dalla parte.
- Non ricorre vizio di motivazione apparente quando il provvedimento espone, in modo comprensibile, le ragioni del dissenso rispetto alle prove offerte e indica perché documenti e testimonianze non siano idonei a dimostrare il fatto costitutivo allegato.
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