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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33444/2025 del 09/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per intervenuta rinuncia dell'imputato, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p., e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500 in favore della Cassa delle ammende. È stato richiamato il principio secondo cui la sanzione dell'art. 616 c.p.p. si applica a ogni causa di inammissibilità, senza distinguere tra le diverse ragioni che la determinano.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente aveva impugnato l'ordinanza emessa il 6 maggio 2025 dalla Corte d'appello di Salerno, ma, con atto del 24 giugno 2025 sottoscritto dal difensore munito di procura speciale, ha espressamente rinunciato al ricorso. La Corte di cassazione ha quindi esaminato il ricorso, l'atto di rinuncia e il provvedimento impugnato, rilevando che la rinuncia determina l'inammissibilità dell'impugnazione. Non risultano dal testo i motivi originari del ricorso, né il contenuto sostanziale dell'ordinanza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p.

    inammissibilità del ricorso

    La rinuncia espressa all'impugnazione integra una causa di inammissibilità del ricorso.

  • art. 616 c.p.p.

    l'art. 616 cod. proc. pen., nello stabilire l'applicazione di detta sanzione, non distingue tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità

    La condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende si applica anche quando l'inammissibilità dipende da rinuncia al ricorso.

Massime di principio

  • La rinuncia espressa all'impugnazione, se validamente proposta dal difensore munito di procura speciale, comporta l'inammissibilità del ricorso per cassazione.
  • La condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende si applica ogni volta che il ricorso sia dichiarato inammissibile, senza che rilevi la specifica causa dell'inammissibilità.
  • Quando l'impugnazione viene volontariamente abbandonata dalla parte ricorrente, la Corte può limitarsi a prendere atto della rinuncia e a dichiarare l'inammissibilità, senza esaminare il merito dei motivi originari.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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