Sentenza del 12/11/2020 n. 913 - Corte di Giustizia UE
La Corte si pronuncia in merito alla detraibilità dell'IVA, versata a monte, su spese che si riferiscono a servizi di consulenza al fine di eventuali acquisizioni di partecipazioni in altre società e su pagamenti per una commissione bancaria relativa alla predisposizione di un prestito obbligazionario per investimenti non realizzati. Rinvio pregiudiziale - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Sesta direttiva 77/388/CEE - Articolo 4 - Nozione di "soggetto passivo" - Società holding mista - Articolo 17 - Diritto alla detrazione dell'IVA versata a monte - IVA assolta a monte da una società holding mista per servizi di consulenza relativi a uno studio di mercato al fine dell'eventuale acquisizione di partecipazioni in altre società - Rinuncia ai progetti di acquisizione - IVA assolta a monte su una commissione bancaria relativa all'organizzazione e alla predisposizione di un prestito obbligazionario destinato a dotare le controllate dei mezzi necessari ad effettuare investimenti - Investimenti non realizzati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Contestazione della detraibilità dell'IVA versata a monte da X su: (i) spese per servizi di consulenza per uno studio di mercato finalizzato all'eventuale acquisizione di partecipazioni in Cabovisão (acquisizione poi non realizzata); (ii) pagamento di una commissione bancaria per l'organizzazione e la predisposizione di un prestito obbligazionario destinato a finanziare investimenti che non si sono concretizzati e il cui capitale è stato infine prestato alla controllante del gruppo.
La decisione
Decisione in due parti: (i) per le spese di consulenza destinate a preparare l'acquisizione di quote sociali, la Corte ha ritenuto che una holding mista che interviene frequentemente nella gestione delle controllate sia soggetto passivo ai sensi della sesta direttiva e, se i costi sono connessi all'attività economica imponibile (anche in quanto spese preparatorie), l'IVA versata a monte è detraibile in linea di principio anche se l'acquisizione non si è poi concretizzata; resta comunque possibile applicare una detrazione proporzionale se l'attività imponibile riguarda solo una parte delle controllate. (ii) per la commissione bancaria relativa al prestito obbligazionario, la Corte ha stabilito che il diritto alla detrazione si deve basare sull'uso effettivo dei servizi: poiché il capitale raccolto non è stato impiegato per operazioni imponibili ma è stato concesso come prestito alla società controllante (operazione rientrante nell'esenzione per concessione/negoziazione di crediti), l'IVA sulla commissione non è detraibile.
Norme richiamate
Sesta direttiva 77/388/CEE (art. 4)
articoli 4, 13, 17, 19, 20
Definisce la nozione di soggetto passivo: la mera detenzione di partecipazioni non crea soggettività IVA, ma una holding mista che svolge anche attività imponibili (servizi di gestione) è soggetto passivo e può avere diritto alla detrazione.
Sesta direttiva 77/388/CEE (art. 17)
articolo 17, par. 1, 2 e 5
Il diritto alla detrazione nasce quando l'imposta diventa esigibile e si applica solo ai beni/servizi effettivamente impiegati per operazioni imponibili; il diritto va commisurato all'uso effettivo e può essere proporzionato per attività miste.
Sesta direttiva 77/388/CEE (art. 13, B, d, 1)
articolo 13, B, lettera d), punto 1
Esenzione per concessione/negoziazione di crediti e loro gestione: se l'uso effettivo dei proventi o dei servizi si traduce in operazioni esenti (es. prestiti interni al gruppo), la detrazione dell'IVA correlata non è consentita.
Direttiva IVA 2006/112/CE
disposizioni corrispondenti
La direttiva successiva mantiene gli stessi principi di fondo sulla soggettività passiva e sul diritto alla detrazione; la giurisprudenza relativa è applicabile anche alla sesta direttiva.
CIVA (Portogallo)
Norme nazionali che recepiscono esenzioni e regole di detrazione/pro rata: esenzione su operazioni creditizie e limiti alla detrazione per attività miste; il calcolo pro rata deve riflettere oggettivamente l'imputazione reale delle spese.
Decreto-Lei n. 495/88 (Portogallo)
Disciplina lo status e le attività delle SGPS (holding): distingue la mera holding dalla holding mista autorizzata a fornire servizi di gestione alle controllate, il che incide sul regime IVA applicabile.
Massime di principio
- Una holding mista che svolge effettivamente attività imponibili (es. servizi di gestione a pagamento) è soggetto passivo IVA e può detrarre l'IVA sui costi direttamente connessi alla sua attività economica, comprese le spese preparatorie per acquisizioni, anche se l'operazione finale non si realizza.
- Il diritto alla detrazione si valuta in base all'uso effettivo dei beni o servizi acquistati, non solo sulla base dell'intenzione iniziale: l'uso reale prevale sull'intenzione dichiarata.
- Se l'uso effettivo dei servizi acquistati è connesso a operazioni esenti (es. concessione di crediti o prestiti intra-gruppo esenti), l'IVA sui costi direttamente collegati non è detraibile.
- Per attività miste, la detrazione può essere limitata in proporzione: gli Stati membri devono prevedere metodi oggettivi di ripartizione (pro rata o contabilità separata) che riflettano l'effettivo collegamento delle spese alle attività imponibili.
- È fondamentale documentare sia l'intenzione economica iniziale sia l'uso effettivo dei proventi e dei servizi, mantenendo contabilità e prove che consentano al contribuente e all'amministrazione di determinare correttamente la detraibilità.
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