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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43397/2022 del 15/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava due ordinanze di riesame che confermavano la custodia cautelare in carcere disposta dal G.I.P. per fatti avvenuti il 25/09/2021: contestava che i gravi indizi di colpevolezza non fossero stati adeguatamente provati nei suoi confronti, sostenendo di essere stato presente in una Fiat Panda solo come passeggero (con un kit da barbiere), senza consapevolezza della presenza o disponibilità di una mitraglietta né della partecipazione ad una spedizione armata; chiedeva quindi l'esclusione del concorso nei reati ascritti e della aggravante di cui all'art. 416‑bis.1 cod. pen.

La decisione

La Corte rigetta entrambi i ricorsi. Ha ritenuto motivata e non illogica la valutazione dei giudici di merito sulla gravità indiziaria: il contesto di faida camorristica, la dinamica dell'inseguimento, la visibilità dello zaino con la mitraglietta nell'abitacolo, la presenza di due vetture coordinate e il prontamente tentativo di fuga degli occupanti sono stati considerati elementi convergenti che giustificano la comune disponibilità dell'arma e la consapevole partecipazione del ricorrente agli scopi camorristici. La Corte ha inoltre ritenuto fondata l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 416‑bis.1 cod. pen. in base al metodo mafioso desumibile dal quadro fattuale. I ricorsi sono quindi rigettati e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Usata per qualificare il concorso di persone nella realizzazione del reato: la Corte ha ritenuto che la condotta del gruppo e la collocazione dell'arma nell'abitacolo consentissero di desumere una comune disponibilità e una condivisione volitiva degli atti delittuosi

  • art. 337 cod. pen.

    Richiamato tra le imputazioni originarie (reato collegato alla fuga e violenza contro pubblici ufficiali): i giudici di merito hanno valutato le condotte complessive dirette agli agenti come riconducibili al gruppo

  • art. 582 cod. pen.

    Parte dell'insieme di reati contestati (lesioni): utilizzata nella ricostruzione degli eventi per valutare la responsabilità dei partecipanti nella lesione degli agenti

  • art. 585 cod. pen.

    Richiamato tra le accuse collegate ai fatti violenti contro i pubblici ufficiali; contribuisce al quadro indiziario di responsabilità del gruppo

  • art. 61 n. 2 cod. pen.

    Richiamata tra le circostanze rilevanti (aggravanti/circostanze): inserita nel novero delle valutazioni per la gravità del quadro indiziario

  • art. 10 legge n. 497/1974

    Norma richiamata tra le contestazioni in relazione al trasporto/porto di armi; la Corte ha considerato l'effettiva presenza della mitraglietta nell'abitacolo come elemento probatorio rilevante

  • art. 12 legge n. 497/1974

    Ulteriore richiamo normativo relativo a reati connessi alla detenzione/porto di armi, valorizzato nella motivazione di merito

  • art. 416‑bis.1 cod. pen.

    L'aggravante del 'metodo mafioso' è stata ritenuta applicabile: la Corte ha condiviso la valutazione dei giudici di merito che, alla luce del contesto di faida camorristica, dei movimenti coordinati di più veicoli, e degli altri elementi probatori, hanno desunto la rilevanza dell'aggravante anche in sede cautelare

Massime di principio

  • La mera presenza fisica in un veicolo usato per attività delittuose può integrare il concorso quando esistono elementi convergenti che rendono plausibile la comune disponibilità di strumenti del reato (es. arma visibile nell'abitacolo) e la condivisione degli scopi criminosi
  • In sede di misura cautelare è sufficiente la gravità indiziaria: i giudici possono valorizzare un quadro complessivo di circostanze (contesto criminale, comportamento dei partecipanti, dinamiche della fuga, elementi oggettivi come la visibilità dell'arma) per ritenere la consapevolezza e il concorso
  • La presenza di più veicoli con movimenti coordinati e precedenti episodi collegabili rafforza la valutazione dell'esistenza di una spedizione armata a fini associativi o di faida
  • Le dichiarazioni difensive e gli alibi devono essere disarticolati con prove concrete (tempi, contatti telefonici, testimonianze) per essere ritenuti idonei a escludere la partecipazione: semplici affermazioni contrarie ai fatti non sono decisive se esistono elementi oggettivi contrastanti
  • L'aggravante di cui all'art. 416‑bis.1 può essere ritenuta in sede cautelare se il quadro probatorio consente di desumere l'uso del 'metodo mafioso' e la finalità camorristica, anche prima di una condanna definitiva
  • In impugnazione cautelare la Corte di legittimità valuta la logicità e la completezza della motivazione dei giudici di merito: per ottenere l'annullamento è necessario dimostrare vizi motivazionali rilevanti o l'assenza di elementi essenziali alla formazione della gravità indiziaria
  • Per la difesa è strategico documentare in modo puntuale tempi, testimoni e tracce oggettive che escludano la disponibilità dell'arma o la conoscenza degli scopi del gruppo, oltre a contestare in modo specifico le interpretazioni fattuali (non solo formulare ricostruzioni alternative generiche)

Testo integrale

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