Cassazione Civile, Ordinanza n. 31429/2022 del 25/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per IRPEF e IRAP relativo all'anno 2009, emesso ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. 600/1973 con metodo sintetico. Il contribuente aveva impugnato l'atto e i giudici di merito avevano accolto il ricorso, ritenendo che la documentazione prodotta dimostrasse l'inattendibilità della ricostruzione sintetica del reddito e la disponibilità di risorse finanziarie sufficienti a sostenere le spese contestate, anche considerando le disponibilità del nucleo familiare. L'Agenzia delle Entrate ricorreva per cassazione con due motivi: 1) nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente, sostenendo che la CTR avesse aderito in modo acritico alla decisione di primo grado senza confrontarsi con i motivi di appello; 2) violazione/falsa applicazione dell'art. 38 d.P.R. 600/1973, lamentando che la CTR non avesse specificato in concreto come il contribuente avesse assolto l'onere della prova contraria e, in particolare, non avesse richiesto la dimostrazione del nesso tra disponibilità finanziarie e spese sostenute.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha affermato che la motivazione per relationem della sentenza d'appello è legittima quando il giudice di secondo grado dia conto, sia pure sinteticamente, delle ragioni della conferma e del confronto con i motivi di gravame; nel caso concreto la CTR aveva effettivamente illustrato la questione controversa, esaminato gli elementi probatori e spiegato perché la documentazione prodotta fosse idonea a vincere la presunzione redditometrica. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ribadito che, in tema di accertamento sintetico, il contribuente non deve provare il nesso eziologico tra ogni spesa e specifiche disponibilità finanziarie, ma solo documentare la sussistenza, il possesso e la durata delle risorse economiche e, ove rilevi, la posizione reddituale complessiva del nucleo familiare; le disponibilità finanziarie fungibili possono infatti essere considerate per superare la presunzione. Il ricorso è stato quindi rigettato e l'Agenzia delle Entrate è stata condannata alle spese.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. 600/1973
accertamento sintetico del reddito
Nel giudizio sull'accertamento sintetico il contribuente può vincere la presunzione fornendo prova documentale della disponibilità e del possesso, anche nel tempo, di risorse finanziarie idonee a giustificare le spese contestate, senza dover dimostrare un nesso causale puntuale tra singole spese e singole provviste.
art. 132, comma 2, c.p.c.
La motivazione della sentenza d'appello può essere resa per relationem, purché consenta di comprendere le ragioni della conferma e il percorso logico seguito, non essendo sufficiente la mera adesione acritica alla decisione di primo grado.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La nullità per motivazione apparente ricorre solo quando la sentenza non consenta di ricostruire l'iter argomentativo della decisione; non ricorre se la motivazione, letta insieme a quella di primo grado, è coerente ed esaustiva.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
violazione e falsa applicazione di legge
La doglianza è infondata quando la CTR ha applicato correttamente i principi sull'onere della prova contraria nel redditometro e sulla rilevanza delle disponibilità finanziarie del nucleo familiare.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
prenotazione a debito del contributo unificato
Non si applica il raddoppio del contributo unificato quando soccombente è una pubblica amministrazione ammessa alla prenotazione a debito e difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Massime di principio
- La sentenza d'appello può essere motivata per relationem, ma solo se il giudice di secondo grado mostra di aver valutato i motivi di gravame e consente di ricostruire un percorso argomentativo autonomo, anche sintetico.
- Nel giudizio contro un accertamento sintetico del reddito, il contribuente non è tenuto a provare l'esatto impiego di ogni provvista finanziaria per ciascuna spesa contestata; è sufficiente dimostrare documentalmente la disponibilità e la durata del possesso di redditi o risorse idonei a giustificare il tenore di vita rilevato.
- Ai fini del superamento della presunzione redditometrica, può rilevare la complessiva posizione economica del nucleo familiare, specie se sono dimostrate disponibilità finanziarie ulteriori e la loro permanenza nel tempo.
- La fungibilità delle diverse fonti di provvista economica impedisce di richiedere al contribuente la prova del nesso causale puntuale tra singola entrata e singola spesa, essendo sufficiente una prova documentale complessiva della capacità contributiva alternativa rispetto a quella presunta dall'Ufficio.
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