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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04501/2025 del 04/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato è stato ritenuto responsabile in primo e secondo grado del reato di falso nelle dichiarazioni rese per ottenere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Con il ricorso per cassazione, proposto tramite difensore, ha dedotto violazione di legge in relazione all'art. 79 d.P.R. 115/2002 e all'art. 49 c.p., sostenendo che la domanda di ammissione al beneficio era priva della specifica indicazione del reddito valutabile ai fini dell'ammissione e che, quindi, avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile ab origine. Da ciò ha fatto discendere l'argomento secondo cui non potrebbero essere addebitate all'imputato le conseguenze dell'erroneo accoglimento dell'istanza, prospettando un reato impossibile per inidoneità dell'azione, poiché la richiesta era stata comunque erroneamente accolta e non avrebbe potuto offendere il bene protetto dalla norma.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato perché la falsità della dichiarazione resa nell'istanza di ammissione al beneficio è, di per sé, sufficiente a integrare la fattispecie di reato contestata, essendo la norma incriminatrice diretta a punire le falsità o le omissioni contenute nella dichiarazione sostitutiva di certificazione. È stato quindi escluso che possa parlarsi di reato impossibile o di inidoneità dell'azione, trattandosi di una tesi in contrasto con la previsione normativa. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 95 d.P.R. 115/2002

    La falsità o l'omissione contenute nella dichiarazione sostitutiva resa per ottenere il patrocinio a spese dello Stato integrano il reato contestato.

  • art. 79 d.P.R. 115/2002

    È la norma richiamata dalla difesa per sostenere l'inammissibilità originaria della domanda di ammissione al beneficio in mancanza dell'indicazione specifica del reddito.

  • art. 49 c.p.

    L'istituto del reato impossibile per inidoneità dell'azione non è applicabile quando la falsità dichiarativa realizza già la condotta tipica sanzionata dalla norma incriminatrice.

Massime di principio

  • Nel reato di false dichiarazioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la falsità o l'omissione della dichiarazione sostitutiva è sufficiente a integrare l'elemento oggettivo del reato, senza che rilevi l'eventuale esito favorevole dell'istanza.
  • L'eventuale erroneo accoglimento della domanda di beneficio non elide la tipicità della condotta, quando la fattispecie incriminatrice punisce la falsità dichiarativa in sé.
  • La tesi del reato impossibile è inconferente se la condotta contestata coincide con il nucleo tipico della norma penale e ha astratta idoneità offensiva secondo la struttura del reato.
  • In sede di legittimità, un motivo che si risolva nella proposta di una lettura normativa incompatibile con il dato testuale e con la ratio incriminatrice è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

Testo integrale

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