Sentenza n. 11197/2026 - Roma, Sezione 3T
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: - della nota protocollo numero GSEWEB/P20230973686 del 16/12/2023 247680,02 avente ad oggetto “Comunicazione di esito del procedimento di controllo mediante sopralluogo, ai sensi della Legge 129/2010 e dell'art. 42 del D.lgs. 28/2011, relativo all'impianto fotovoltaico n. 247680,02, di potenza pari a 672,60 kW, sito in Località Cirras - Zona Ind.le, snc, nel Comune di Santa Giusta (OR). Soggetto Responsabile: Simec S.p.A.”; - della comunicazione di avvio del procedimento del 23 settembre 2020 (prot. GSE/P20200042075); - del verbale di sopraluogo effettuato dal GSE del 30 settembre 2020; - della comunicazione del 28 aprile 2022 (prot. GSE/P20220011800); - nonché di ogni altro atto anche istruttorio del procedimento anche ad oggi non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento del GSE del 16 dicembre 2023 di decadenza dalla tariffa del Secondo Conto Energia relativa a una sezione dell'impianto fotovoltaico e contestuale ammissione a una tariffa del Terzo Conto Energia, oltre agli atti del procedimento di controllo con sopralluogo
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore energetico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente contestava il provvedimento con cui il GSE aveva dichiarato la decadenza dalla tariffa incentivante del Secondo Conto Energia per una sezione integrata dell'impianto fotovoltaico, rilevando l'inidoneità della documentazione fotografica originaria, la diversa collocazione dei quadri di stringa, la presenza di moduli non collegati e la mancata prova dell'invio, entro il 31 dicembre 2010, della comunicazione di fine lavori al Comune e al gestore di rete. Con il primo motivo deduceva la violazione dell'art. 42, comma 3, d.lgs. 28/2011 e dell'art. 21-nonies l. 241/1990, sostenendo che il GSE avesse esercitato tardivamente un potere di autotutela o comunque di decadenza, oltre il termine di dodici mesi, dopo precedenti interlocuzioni e verifiche concluse positivamente, senza nuove sopravvenienze e senza false rappresentazioni. Deduceva inoltre difetto di istruttoria e motivazione, irragionevolezza, contraddittorietà con gli atti precedenti e violazione della disciplina sugli incentivi. Con il secondo motivo contestava la diversa percentuale di decurtazione applicata alla sezione interessata, pari al 24%, rispetto al 12% applicato all'altra sezione dell'impianto, nonché le modalità di applicazione della decurtazione mediante decadenza dalla tariffa del Secondo Conto e ammissione retroattiva a una tariffa del Terzo Conto. In corso di causa deduceva altresì sproporzione e natura sanzionatoria della misura.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il primo motivo parzialmente fondato. Ha escluso che il controllo del 2020-2023 costituisse riesame in autotutela delle precedenti valutazioni, poiché le verifiche del 2011 e del 2014 avevano oggetti diversi: la prima riguardava il corredo fotografico relativo a inverter e trasformatore, la seconda la produzione di energia e le dichiarazioni annuali di consumo, mentre il procedimento concluso nel 2023 riguardava quadri di stringa, pannelli e prova delle comunicazioni di fine lavori. Il potere esercitato dal GSE è stato quindi qualificato come potere di decadenza ai sensi dell'art. 42, comma 3, d.lgs. 28/2011. Il TAR ha inoltre ritenuto corretta la pretesa di una prova certa e documentata dell'invio, entro il 31 dicembre 2010, della comunicazione di fine lavori al Comune, al gestore di rete e al GSE, qualificandola come requisito necessario per l'accesso al regime incentivante. Ha confermato che il beneficiario deve conservare per tutta la durata del rapporto la documentazione comprovante la permanenza dei requisiti e che la successiva procedura concorsuale dell'impresa esecutrice non esonera il titolare dall'onere documentale. La documentazione prodotta dalla ricorrente non è stata ritenuta sufficiente a dimostrare lo spostamento dei quadri di stringa o la diversa collocazione dei pannelli. Tuttavia, il ricorso è stato accolto perché il GSE aveva adottato il provvedimento oltre il termine di dodici mesi richiamato dall'art. 42, comma 3, d.lgs. 28/2011 e dall'art. 21-nonies l. 241/1990. Il termine doveva decorrere, quantomeno, dal momento in cui il GSE aveva completato l'istruttoria e formulato integralmente i rilievi, ossia dalla sospensione del procedimento del 28 aprile 2022 o dalla cessazione della sospensione il 28 maggio 2022; il provvedimento del 16 dicembre 2023 era quindi tardivo. Non risultavano false rappresentazioni dei fatti o dichiarazioni mendaci accertate nei termini richiesti dall'art. 21-novies, comma 2-bis, l. 241/1990, né nuovi fatti idonei a giustificare il ritardo. Il secondo motivo è stato respinto: le due sezioni dell'impianto non si trovavano in situazioni identiche, poiché differivano per caratteristiche installative, ampiezza delle violazioni contestate e modalità dei controlli; inoltre, l'eventuale illegittimità commessa in altro caso non rende illegittimo il trattamento applicato. È stata altresì ritenuta legittima, in astratto, la modalità di realizzazione della decurtazione mediante decadenza dalla tariffa originaria e contestuale ammissione a una tariffa inferiore del Terzo Conto, purché il risultato economico corrisponda alla riduzione prevista dalla legge. La censura sulla proporzionalità e sulla natura sanzionatoria è stata dichiarata tardivamente dedotta e comunque infondata: la decadenza ha natura ripristinatoria, non sanzionatoria, e l'elemento soggettivo è irrilevante. Il TAR ha annullato il provvedimento di decadenza; è rimasta assorbita la domanda subordinata di applicazione della tariffa pertinente del Terzo Conto. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 42, comma 3, d.lgs. 28/2011
Il potere di controllo del GSE conserva natura decadenziale, ma deve essere esercitato nel rispetto dei presupposti dell'art. 21-nonies l. 241/1990, compreso il termine finale di dodici mesi richiamato dalla norma.
art. 21-nonies l. 241/1990
Il termine previsto per l'esercizio del potere di annullamento in autotutela, richiamato dall'art. 42, comma 3, d.lgs. 28/2011, opera anche rispetto alla dichiarazione di decadenza dagli incentivi, salvo le eccezioni relative a false rappresentazioni o dichiarazioni false nei casi previsti dal comma 2-bis.
art. 21-novies, comma 2-bis, l. 241/1990
provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato
L'eccezione al termine finale richiede la ricorrenza dei presupposti normativi; nel caso concreto il GSE non aveva accertato false rappresentazioni o dichiarazioni mendaci nei termini richiesti.
art. 1-septies d.l. 105/2019, convertito dalla l. 129/2010
La comunicazione della fine lavori entro il 31 dicembre 2010 al Comune, al GSE e al gestore di rete costituisce requisito necessario e indefettibile per l'accesso alla speciale proroga del regime del Secondo Conto Energia.
art. 1, comma 2, d.m. 31 gennaio 2014
Il soggetto responsabile dell'impianto deve conservare la documentazione necessaria a comprovare il diritto all'incentivo.
art. 9, comma 3, d.m. 31 gennaio 2014
L'obbligo di conservazione della documentazione rilevante permane per tutta la durata del rapporto incentivante.
art. 42, comma 3, secondo periodo, d.lgs. 28/2011
decurtazione dell'incentivo in misura ricompresa fra il 10 e il 50 per cento in ragione dell'entità della violazione
La decurtazione riguarda l'incentivo nel suo complesso e può essere realizzata anche mediante decadenza dalla tariffa originaria e ammissione retroattiva a una tariffa inferiore, purché il risultato rispetti la misura legale della riduzione.
Massime di principio
- Il potere del GSE di dichiarare la decadenza dagli incentivi ai sensi dell'art. 42, comma 3, d.lgs. 28/2011 conserva natura decadenziale e può essere esercitato durante la durata del rapporto incentivante, ma deve comunque rispettare i presupposti dell'art. 21-nonies l. 241/1990, incluso il termine finale di dodici mesi richiamato dalla norma.
- Quando il GSE ha completato l'istruttoria e ha formulato integralmente i rilievi posti a fondamento della decadenza, il termine per l'esercizio del potere non può essere fatto decorrere da un momento successivo, come quello dell'adozione del provvedimento conclusivo; la successiva assenza di nuovi fatti non giustifica il superamento del termine.
- Il superamento del termine di dodici mesi preclude la dichiarazione di decadenza dagli incentivi, salvo le specifiche eccezioni previste dall'art. 21-novies, comma 2-bis, l. 241/1990 per false rappresentazioni dei fatti o dichiarazioni false nei presupposti indicati dalla legge.
- La comunicazione della fine lavori entro il termine previsto dalla legge al Comune, al GSE e al gestore di rete è un requisito sostanziale e indefettibile per l'accesso alla speciale proroga del Secondo Conto Energia; la sua omissione deve essere esclusa mediante prova certa e documentata, non mediante presunzioni.
- In materia di incentivi energetici opera il principio di autoresponsabilità: il beneficiario deve provare e conservare per tutta la durata del rapporto la documentazione relativa ai requisiti di accesso e alle modifiche dell'impianto, senza che il controllo tardivo del GSE determini un trasferimento dell'onere probatorio o un obbligo di soccorso istruttorio.
- La decurtazione dell'incentivo prevista dall'art. 42, comma 3, d.lgs. 28/2011 può essere attuata anche mediante la decadenza dalla tariffa originaria e la contestuale ammissione retroattiva a una tariffa inferiore di un successivo Conto Energia, purché il risultato economico corrisponda alla riduzione legalmente prevista; tale misura ha natura ripristinatoria e non sanzionatoria.
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