Cassazione Civile, Ordinanza n. 24508/2022 del 09/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasce da un verbale della polizia municipale con cui era stata contestata a un operatore economico la violazione dell'art. 21 del codice della strada, con sanzione pecuniaria, per avere svolto lavori con un autocarro dotato di sollevatore e cassone in prossimità della carreggiata. In primo grado l'opposizione era stata accolta e il verbale annullato; il Tribunale, investito dell'appello del Comune, aveva confermato l'annullamento ritenendo che i lavori fossero eseguiti all'interno di una proprietà privata e che sulla strada vi fosse soltanto il veicolo, senza cantieri, depositi di materiali o opere sulla sede stradale. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: violazione e falsa applicazione dell'art. 21, commi 1 e 4, C.d.S. e dell'art. 12 disp. prel. c.c., sostenendo che qualsiasi attività svolta sulla strada o comunque connessa alla sede stradale richiederebbe preventiva autorizzazione; omesso esame di un fatto decisivo, deducendo che la sentenza non avrebbe considerato le complessive risultanze istruttorie e si sarebbe concentrata solo sulla presenza del camion sulla strada.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale del Comune. Ha ritenuto che la sentenza impugnata avesse accertato in fatto l'assenza dei presupposti applicativi dell'art. 21 C.d.S., poiché i lavori si svolgevano in proprietà privata e non vi era né cantiere né deposito di materiali sulla sede stradale; il mezzo parcheggiato sulla strada non era assimilabile a un cantiere o a un deposito. Il primo motivo è stato giudicato una richiesta di rivalutazione del merito, non consentita in cassazione sotto la veste della violazione di legge. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile anche per la preclusione da doppia conforme ex art. 348-ter c.p.c., poiché il ricorrente non aveva indicato le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado. Il controricorso dell'intimato, pur richiamando un ricorso incidentale nell'intestazione, non conteneva in realtà alcuna impugnazione. Il Comune è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 21 cod. strada
richiede preventiva autorizzazione per opere, depositi e cantieri stradali anche temporanei; non si applica quando i lavori si svolgono in proprietà privata e sulla strada vi è solo la sosta del veicolo, senza cantiere o deposito sulla sede stradale
art. 12 preleggi c.c.
richiamato dal ricorrente a sostegno dell'interpretazione letterale/sistematica della norma, ma non accolto dalla Corte
art. 30 d.P.R. n. 495 del 1992
evocato dal ricorrente per affermare l'obbligo di segnalamento temporaneo nei lavori con depositi su strada e relativi cantieri
art. 31 d.P.R. n. 495 del 1992
evocato dal ricorrente quale norma sugli accorgimenti per la sicurezza e la fluidità della circolazione in presenza di cantiere o zona di lavoro o deposito materiali
art. 360 c.p.c., n. 5
il motivo di ricorso per omesso esame di fatto decisivo è stato dichiarato inammissibile perché non superava la preclusione derivante dalla doppia conforme
art. 348-ter c.p.c., comma 5
nelle ipotesi di doppia conforme, il ricorrente deve indicare le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni e dimostrarne la diversità per evitare l'inammissibilità del motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
comporta, in caso di inammissibilità del ricorso, la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto
Massime di principio
- L'art. 21 del codice della strada si applica alle ipotesi in cui vi siano opere, depositi o cantieri sulla sede stradale o nelle aree ad essa funzionalmente pertinenti; non basta la mera presenza di un veicolo sulla strada se i lavori sono eseguiti altrove, in area privata, senza occupazione stradale qualificabile come cantiere o deposito.
- In cassazione non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del fatto: se il giudice di merito ha accertato l'assenza dei presupposti fattuali della norma, tale accertamento non è sindacabile salvo specifici vizi ammessi.
- Nel regime della 'doppia conforme', il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica le diverse rationes decidendi in fatto delle sentenze di primo e secondo grado e non dimostra la loro diversità.
- Quando il controricorso non contiene alcun motivo di impugnazione, il mero richiamo al 'ricorso incidentale' nell'intestazione costituisce una svista priva di effetti processuali.
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