Sentenza del 05/07/2016 n. 5877 - Comm. Trib. Prov. Milano
FINANZA LOCALE - TASSE AUTOMOBILISTICHE - LEASING - Solidarietà passiva proprietario - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'individuazione del soggetto obbligato al pagamento della tassa automobilistica regionale per l'anno 2011 in caso di locazione finanziaria. È stato stabilito che il soggetto passivo è l'utilizzatore del veicolo, cioè il locatario risultante iscritto al P.R.A. alla scadenza del termine per il pagamento. Non sussiste invece un'obbligazione solidale del proprietario, ossia della società di leasing. La disciplina successiva che consente alle società di leasing di versare cumulativamente il tributo in luogo degli utilizzatori non è applicabile retroattivamente al caso, poiché riguarda veicoli nuovi di fabbrica immatricolati dal 1° gennaio 2015.
La decisione
La pretesa di considerare la società di leasing obbligata in solido per la tassa automobilistica del 2011 è stata esclusa. L'obbligo tributario grava sull'utilizzatore del veicolo risultante dal P.R.A. alla scadenza del termine di pagamento. La disposizione introdotta dall'art. 48, comma 5-bis, della legge regionale n. 10/2003, essendo successiva e limitata ai veicoli nuovi immatricolati dal 1° gennaio 2015, non può essere applicata alla fattispecie relativa all'anno 2011.
Norme richiamate
Art. 48, comma 5-bis, legge regionale n. 10/2003
Permette alle società di leasing di versare cumulativamente le tasse automobilistiche in luogo degli utilizzatori.
La disposizione è applicabile soltanto ai veicoli nuovi di fabbrica immatricolati a partire dal 1° gennaio 2015 e non può essere applicata alla tassa relativa all'anno 2011.
Massime di principio
- Nella locazione finanziaria, per le tasse automobilistiche relative a periodi anteriori all'entrata in vigore di una disciplina speciale, il soggetto passivo è normalmente l'utilizzatore del veicolo iscritto al P.R.A. alla scadenza del termine di pagamento.
- La proprietà del veicolo in capo alla società di leasing non comporta automaticamente un'obbligazione solidale per il pagamento della tassa automobilistica, salvo che una specifica norma vigente per quel periodo la preveda.
- Le disposizioni che consentono alle società di leasing di effettuare versamenti cumulativi in luogo degli utilizzatori devono essere applicate secondo i limiti temporali e oggettivi stabiliti dalla legge, senza estensione retroattiva a periodi precedenti.
- Per valutare chi sia obbligato al pagamento occorre verificare la normativa vigente nell'anno d'imposta, la data di immatricolazione del veicolo e il soggetto risultante dal P.R.A. alla scadenza del termine utile.
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