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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32967/2023 del 28/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello di Bari che, riformando la sentenza di primo grado, lo aveva condannato per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali relative al periodo gennaio-dicembre 2015 per euro 30.010,83 (art. 2 commi 1 e 1-bis, L. 463/1983). Il motivo unico di ricorso denunciava violazione di legge e vizio di motivazione: la Corte territoriale non avrebbe indicato a quali lavoratori e per quali importi si riferissero i contributi omessi, avrebbe dato rilievo ai cosiddetti "DM10 virtuali" senza prova dell'effettiva corresponsione, e non avrebbe valutato la crisi/il fallimento dell'azienda quale causa che avrebbe impedito il versamento e quindi l'esistenza del dolo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto adeguatamente motivata la sentenza impugnata: i modelli DM10 generati dal flusso UNIEMENS (i cosiddetti "DM10 virtuali") sono valutabili come piena prova della corresponsione delle retribuzioni e dell'ammontare del debito contributivo, stante la giurisprudenza consolidata (Sez. U. n. 10424/2018 e altre pronunce citate). Il ricorrente non ha provato l'identità tra i lavoratori insinuati al passivo e quelli risultanti dai DM10, né ha fornito elementi concreti a sostegno della tesi difensiva. Inoltre la situazione di crisi o il successivo fallimento dell'azienda non escludono il dolo: l'omesso versamento è reato a dolo generico e l'imprenditore che paga le retribuzioni deve comunque trattenere e versare le ritenute; la crisi di liquidità non è di per sé scusante salvo prova rigorosa della impossibilità assoluta. Conseguentemente il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende, oltre agli oneri di cui all'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • L. 463/1983

    La norma incriminatrice dell'omesso versamento delle ritenute è applicata; la parte finale dell'art. 1 comma 1-bis (medesima legge) è interpretata come causa speciale di non punibilità se il datore versa integralmente entro tre mesi dalla contestazione/accertamento

  • Codice civile

    Stabilisce l'onere del datore di lavoro di versare la parte dei contributi a carico del lavoratore: la Corte lo usa per sottolineare la responsabilità esclusiva del datore nel pagamento delle ritenute

  • L. n. 218/1952

    Art. 17: contributo quantificato percentualmente sulla retribuzione; Art. 19: il contributo a carico del lavoratore è trattenuto dal datore sulla retribuzione del periodo di paga, confermando l'obbligo del datore di garantire la provvista per il versamento

  • Codice di procedura penale

    Norma richiamata per l'onere delle spese del procedimento a carico del ricorrente per la declaratoria di inammissibilità del ricorso

  • Giurisprudenza Corte di Cassazione (Sez. U., n. 10424 del 18/01/2018 e altre pronunce)

    Sez. U. n. 10424/2018; Sez. 3 n. 42715/2016; Sez. 3 n. 28672/2020; Sez. 3 n. 36421/2019; altre citate

    I modelli DM10/UNIEMENS (i "DM10 virtuali") sono piena prova della corresponsione delle retribuzioni e dell'ammontare del debito contributivo quando formati dal sistema UNIEMENS sulla base dei dati forniti dal contribuente; tale presunzione impone all'imputato l'onere di allegare elementi concreti contrari

Massime di principio

  • I modelli DM10 generati dal flusso UNIEMENS hanno piena rilevanza probatoria: possono essere valutati come prova della corresponsione delle retribuzioni e dell'ammontare del debito contributivo, salvo prova contraria fornita dal datore di lavoro
  • L'onere di provare il contrario grava sull'imputato: una volta che l'accusa si avvale delle presunzioni derivanti dai dati UNIEMENS/DM10, il datore deve allegare elementi concreti e oggettivi per confutare l'identificazione dei lavoratori o la sussistenza del credito
  • La crisi di impresa o il successivo fallimento non costituiscono di per sé causa di giustificazione: il reato di omesso versamento delle ritenute è a dolo generico e si integra quando il datore consapevolmente decide di non versare somme trattenute o dovute
  • Se il datore ha pagato le retribuzioni ai lavoratori, sorge l'obbligo automatico di versare le ritenute; quindi la corresponsione degli stipendi, se documentata, rafforza l'accertamento dell'omesso versamento verso l'INPS
  • La norma che prevede la non punibilità per il versamento entro tre mesi dall'accertamento (art. 1 comma 1-bis, L. 463/1983) va interpretata come causa speciale di estinzione della pena ma solo se il versamento è integrale e nei termini previsti
  • In processi simili, è essenziale documentare con precisione l'identità dei lavoratori, gli importi realmente pagati e le eventuali impossibilità oggettive al pagamento (con prove bancarie, scritture contabili, paghe e buste paga) per contrastare efficacemente la valutazione dei DM10/UNIEMENS

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