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Sentenza

Sentenza n. 7182/2026 - Roma, Sezione 5

per l'ottemperanza della sentenza n. 3909/2025, pubblicata in data 31/03/2025 dal Tribunale di Roma - Sez. Lavoro, all’esito del giudizio recante N.R.G. 46265/2024, non impugnata e passata in giudicato, nella parte in cui “condanna il Ministero convenuto a corrispondere al ricorrente a titolo di C.I.A per il servizio prestato dal 2021 – 2022 la somma di € 556,15 oltre interessi dal dovuto al saldo”;

Giustizia amministrativa202514606

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma - Sezione Lavoro che aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 556,15, oltre interessi, a titolo di compenso individuale accessorio per il servizio prestato nel periodo 2021-2022

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Roma - Sezione Lavoro n. 3909/2025, notificata il 1° aprile 2025 e passata in giudicato, nella parte in cui aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 556,15 oltre interessi a titolo di compenso individuale accessorio. Ha dedotto e documentato la definitività della pronuncia e la sua mancata esecuzione. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile e non ha contestato specificamente l'inadempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo provata la mancata ottemperanza della sentenza passata in giudicato anche in applicazione del principio di non contestazione di cui all'art. 64, comma 2, c.p.a. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta, individuandolo nel responsabile della Direzione generale per le risorse umane e finanziarie, con facoltà di delega ad altro dirigente, da operare entro ulteriori 60 giorni. Ha inoltre applicato l'astreinte prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., disponendo che essa decorra soltanto dall'eventuale scadenza del termine di 60 giorni e sia commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 700,00 oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; sulla base di tale disposizione il TAR ha ordinato l'esecuzione della sentenza e ha nominato un commissario ad acta per l'eventuale protratta inottemperanza.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Consente la fissazione di penalità di mora; il TAR ha ritenuto giustificata l'astreinte per il ritardo ministeriale, facendola decorrere dall'eventuale scadenza del termine assegnato per adempiere e commisurandola agli interessi legali sulla somma dovuta.

  • art. 64, comma 2, c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Il principio di non contestazione ha contribuito a fondare la prova della mancata ottemperanza, non essendo stato specificamente contestato l'inadempimento.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, la parte che dimostri l'esistenza, la definitività e il contenuto esecutivo di una pronuncia giurisdizionale può ottenere l'ordine giudiziale di esecuzione quando l'amministrazione non abbia provveduto spontaneamente.
  • La mancata contestazione specifica dell'inadempimento da parte dell'amministrazione costituita può concorrere, ai sensi del principio di non contestazione, a ritenere provata la mancata ottemperanza.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a operare entro un ulteriore termine in caso di persistente inottemperanza.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere disposta per il ritardo nell'esecuzione di una condanna pecuniaria, ma può essere resa decorrente dalla scadenza del termine assegnato dal giudice per l'adempimento e commisurata agli interessi legali sulla somma dovuta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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