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Sentenza

Sentenza n. 11002/2026 - Roma, Sezione 3Q

per l'annullamento previa sospensione e/o adozione di ogni altra idonea misura cautelare, dei seguenti atti e provvedimenti, relativamente al lotto 5 di gara: -della Determinazione n. G04315 del 1.04.2026 della Regione Lazio - Direttore della Direzione Regionale Programmazione Economica, Fondi Europei e Patrimonio Naturale, comunicata in data 2.04.2026, avente ad oggetto l’aggiudicazione della "Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta per l'affidamento del servizio di manutenzione delle apparecchiature biomediche in uso presso le Aziende Sanitarie della Regione Lazio- Seconda Edizione. Provvedimento aggiudicazione”; -della determinazione n. G05519 del 7.05.2025 adottata dalla Direzione regionale “Programmazione economica, Centrale acquisti, fondi europei, PNRR” recante nomina della Commissione giudicatrice; -della determinazione n. G12869 del 7.10.2025 adottata dalla diversa Direzione regionale “Trasformazione Digitale e Procurement” recante sostituzione del Presidente della Commissione giudicatrice; Deliberazione di Giunta Regionale n. 475 del 26 giugno 2025 con cui è stato conferito all’avv. Stefania Ricci l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Trasformazione digitale e procurement; -nota prot. n. 764705 del 24/07/2025 con cui l’avv. Stefania Ricci, a seguito del conferimento di cui al punto precedente, in virtù del quale ha assunto il ruolo di responsabile delle procedure di acquisto di beni e servizi per la Regione Lazio e le Aziende sanitarie del Lazio, ha segnalato l’opportunità di essere sostituita quale Presidente della commissione giudicatrice a garanzia del corretto svolgimento delle attività valutative; -dei verbali di gara tutti delle sedute pubbliche e riservate e in particolare n. 1, n. 2 del 13.05.2025, i verbali delle sedute riservate n. 1 del 28.05.2025, n. 2 del 4.06.2025, n. 3 del 12.06.2025, n. 4 del 17.06.2025, n. 5 de. 24.06.2026, n. 6 del 25.06.2025, n. 7 del 26.06.2025, n. 8 del 30.06.2025, n. 9 del 6.11.2025, n. 10 del 11.11.2025, n. 11 del 14.11.2025, n. 12 del 17.11.2025, n. 13 del 20.11.2025, n. 14 del 24.11.2025, n. 15 del 2.12.2025, n. 16 del 30.01.2026, n. 3 del 30.01.2026, seduta riservata del 16.02.2026, del 10.03.2026, del 12.03.2026, del 27.03.2026; -di ogni altro atto connesso, presupposto e comunque conseguente rispetto ai suddetti; Nonché per la dichiarazione di inefficacia della convenzione e comunque di ogni atto e/o provvedimento avente ad oggetto l’affidamento eventualmente nelle more stipulato; E per la conseguente condanna a risarcire il danno cagionato alla ricorrente in forma specifica ovvero, in subordine, per equivalente monetario nella misura che sarà determinata in corso di causa.

Giustizia amministrativa202605556

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione del lotto 5 della gara centralizzata per il servizio di manutenzione delle apparecchiature biomediche, nonché gli atti relativi alla nomina e sostituzione del presidente della commissione giudicatrice e i verbali di gara

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'aggiudicazione del lotto 5, chiedendo anche la sospensione cautelare, la dichiarazione di inefficacia dell'eventuale convenzione e il risarcimento in forma specifica o per equivalente. Ha dedotto, in particolare: l'incompetenza della Direzione regionale Trasformazione Digitale e Procurement ad adottare l'atto di sostituzione del presidente della commissione, poiché la procedura era stata originariamente gestita da altra Direzione; l'illegittimità della nomina del nuovo presidente, assumendo che la precedente presidente avesse valutato autonomamente la propria posizione e che sussistesse un conflitto di interessi; la violazione dei principi di unicità, collegialità perfetta e immodificabilità della commissione, nonché l'assenza di una situazione che rendesse necessaria la sostituzione e la mancata predeterminazione di un supplente; l'illegittimità delle valutazioni compiute dal nuovo presidente, che avrebbe preso atto delle valutazioni precedenti senza partecipare attivamente alla loro formazione; l'illegittimità degli atti compiuti dalla precedente presidente dopo il sopravvenire della situazione di incompatibilità; l'illegittimità delle valutazioni tecniche per l'identità dei punteggi attribuiti dai commissari; l'attribuzione di punteggi differenti a giudizi sostanzialmente sovrapponibili e la violazione dei criteri valutativi del disciplinare. Il TAR ha inoltre rilevato profili di inammissibilità, osservando che le censure, ove fondate, avrebbero inciso sull'intera procedura e non avrebbero potuto condurre al subentro nel solo contratto relativo al lotto 5; ha evidenziato altresì la possibile contraddittorietà della contestazione, poiché la ricorrente aveva partecipato alla medesima procedura ottenendo l'aggiudicazione del lotto 7 senza contestarne la legittimità.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendolo inammissibile e comunque infondato. Ha rilevato che le censure generali sulla procedura non erano coerenti con la richiesta di subentro nel contratto relativo al solo lotto 5 e che la condotta della ricorrente, aggiudicataria del lotto 7 ma contestatrice della procedura per gli altri lotti, poneva dubbi alla luce del divieto di venire contra factum proprium e dei principi di correttezza e di divieto di abuso della posizione soggettiva. Nel merito, ha escluso l'incompetenza della Direzione Trasformazione Digitale e Procurement, poiché essa era subentrata nelle competenze della Direzione precedente in seguito alla riorganizzazione regionale e i procedimenti in corso erano stati trasferiti senza soluzione di continuità. Ha ritenuto legittima la sostituzione del presidente: l'individuazione del sostituto era stata effettuata dal Direttore generale, organo competente, e non dalla precedente presidente; inoltre, la sopravvenuta posizione di responsabile delle procedure di acquisto giustificava la sostituzione per ragioni di opportunità. Il principio di immodificabilità della commissione non è assoluto e consente la sostituzione per impedimenti o ragioni soggettive sopravvenute; non era obbligatoria la preventiva individuazione di un supplente. Il nuovo presidente poteva fare proprie le valutazioni già compiute dalla commissione nella precedente composizione, senza necessità di rinnovare integralmente le operazioni. La precedente presidente aveva svolto l'ultima attività valutativa il 30 giugno 2025, prima dell'effettiva presa di servizio nel nuovo incarico, avvenuta il 1° luglio 2025. L'identità dei punteggi attribuiti dai commissari non costituiva, di per sé, prova di illegittimità, in assenza di elementi concreti contrari. Le censure sui punteggi e sull'applicazione dei criteri erano generiche, non indicando quali specifiche valutazioni fossero errate; inoltre, il punteggio numerico era sufficiente a motivare il giudizio quando i criteri erano predeterminati con chiarezza e dettaglio. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore della Regione Lazio, dell'ASL Roma 2 e delle controinteressate, liquidate in euro 2.000,00 per ciascuna, oltre oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata all'esito della camera di consiglio, previo avviso alle parti.

  • art. 2 Cost.

    generale principio di correttezza e divieto di abuso di ogni posizione soggettiva ai sensi dell'art. 2 Cost.

    Richiamato quale fondamento del divieto di abuso della posizione soggettiva e del principio del ne venire contra factum proprium.

  • art. 1175 c.c.

    generale principio di correttezza e divieto di abuso di ogni posizione soggettiva ai sensi dell'art. 2 Cost. e dell'art. 1175 c.c.

    Richiamato a sostegno dell'obbligo di correttezza e del divieto di contraddire in giudizio il proprio comportamento precedente.

  • art. 35, comma 3, lett. e), d.lgs. 165/2001

    ai fini dell'integrazione della fattispecie di cui al citato art. 35, comma 3, lettera e), d.lgs. n. 165/2001

    Le incompatibilità dei componenti delle commissioni richiedono elementi concreti, univoci e concordanti idonei a dimostrare un'influenza effettiva a favore di un candidato o gruppo di candidati.

  • art. 387-quinquies del Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1

    il presidente ... sono individuati dal direttore generale

    Attribuisce al Direttore generale della Regione la competenza a individuare i presidenti delle commissioni giudicatrici.

  • art. 77, comma 1, d.lgs. 50/2016

    nel caso di rinnovazione delle operazioni di gara, deve essere la medesima commissione a riesaminare gli atti, salvo che il giudice non abbia accertato un vizio di composizione della commissione stessa

    Il principio di immodificabilità della commissione non opera in via assoluta e ammette sostituzioni in presenza di necessità o impedimenti soggettivi sopravvenuti.

  • art. 12 del regolamento regionale 16 novembre 2023, n. 11

    il presidente e il relativo supplente sono individuati dal direttore generale tra i dirigenti regionali

    Non impone la preventiva individuazione del supplente, secondo la lettura del TAR.

  • art. 93 d.lgs. 36/2023

    La commissione è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. Possono essere nominati componenti supplenti

    Prevede la facoltà, non l'obbligo, di nominare componenti supplenti della commissione giudicatrice.

Massime di principio

  • Il principio di immodificabilità della commissione giudicatrice non ha carattere assoluto: un componente può essere sostituito per ragioni soggettive sopravvenute, impedimento o opportunità organizzativa, quando ciò sia funzionale a evitare l'aggravamento e la ripetizione della procedura di gara.
  • In caso di riorganizzazione interna dell'amministrazione, il trasferimento delle competenze sui procedimenti di gara in corso consente alla struttura subentrante di proseguirne la gestione, poiché le modifiche organizzative non possono determinare l'interruzione del procedimento amministrativo.
  • La sostituzione del presidente della commissione non è illegittima per conflitto di interessi quando il nuovo presidente è individuato dall'organo competente diverso dal precedente presidente, purché non siano dedotti concreti elementi idonei a dimostrare un'influenza effettiva sulle valutazioni di gara.
  • La sostituzione di un componente della commissione non impone la rinnovazione integrale delle operazioni già svolte: il nuovo componente può fare proprie le valutazioni precedenti e procedere con le attività ancora da compiere.
  • L'identità dei punteggi attribuiti dai commissari non dimostra, da sola, l'illegittimità della valutazione dell'offerta tecnica; occorrono elementi concreti o un principio di prova che evidenzino una precostituzione dei giudizi o l'assenza di effettiva valutazione individuale.
  • Quando la lex specialis predetermina con chiarezza e sufficiente dettaglio i criteri di valutazione, il punteggio numerico può costituire motivazione sufficiente del giudizio tecnico; le censure devono comunque indicare specificamente quali punteggi o valutazioni sarebbero erronei e per quali ragioni.

Come è indicizzato

MaterieOfferta e valutazioneAggiudicazione, revoca e annullamento della garaProcedura di garaDecisione e riti speciali
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieCommissione giudicatrice
IstitutiIncompetenzaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaConcorrenza ed evidenza pubblicaAbuso del diritto e del processo

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