Sentenza n. 724/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'esecuzione del giudicato formatosi sull’ordinanza r.g. n. -OMISSIS-/2024, pubblicata in data 15/07/2024, emessa dal Giudice di Pace di Napoli, nel procedimento r.g. n. -OMISSIS-;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: asserito inadempimento all'ordinanza del Giudice di pace di Napoli che aveva annullato un decreto prefettizio di espulsione, nonché segnalazione successiva nella banca dati CED relativa a una diversa misura espulsiva
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni dell'interno)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'esecuzione del giudicato formatosi sull'ordinanza del Giudice di pace di Napoli del 15 luglio 2024, che aveva annullato il decreto prefettizio di espulsione del 6 febbraio 2024. Ha dedotto che la Questura non avrebbe dato esecuzione al provvedimento giudiziario, omettendo di annotare l'annullamento del decreto e mantenendo o inserendo una segnalazione nella banca dati del Dipartimento della Pubblica Sicurezza-CED, riferita a una sentenza penale del 6 luglio 2017. Ha chiesto anche la nomina di un commissario ad acta. Nel corso del giudizio, le amministrazioni hanno documentato che l'aggiornamento dei sistemi informatici relativo al decreto prefettizio annullato era già stato effettuato il 9 agosto 2024. Hanno inoltre chiarito che la segnalazione del 29 novembre 2024 riguardava una diversa misura espulsiva, sostitutiva dell'espulsione per almeno cinque anni, disposta dal Giudice di pace in sede penale con la sentenza irrevocabile del 6 luglio 2017, pronunciata per la violazione dell'art. 10-bis d.lgs. 286/1998. Il ricorrente ha insistito sostenendo che tale misura fosse stata già valutata e superata dall'ordinanza del 15 luglio 2024.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso di ottemperanza. Quanto alla richiesta di annotare l'annullamento del decreto prefettizio del 6 febbraio 2024, ha rilevato che l'amministrazione aveva già provveduto il 9 agosto 2024, prima della notificazione del ricorso, sicché la relativa domanda è stata dichiarata inammissibile in parte qua e comunque respinta. Quanto alla segnalazione inserita nel CED il 29 novembre 2024, il Collegio ha escluso l'inadempimento perché essa non riguardava il decreto prefettizio annullato dall'ordinanza del Giudice di pace, bensì una distinta misura espulsiva disposta con la sentenza penale irrevocabile del 6 luglio 2017. L'annullamento del decreto prefettizio imponeva la regolarizzazione dei dati riferiti esclusivamente a quella specifica espulsione, ma non rendeva inefficace la diversa misura penale. Il TAR ha inoltre osservato che la sentenza penale del 2017 non risultava espressamente valutata nell'ordinanza del 15 luglio 2024 e che il dispositivo di quest'ultima aveva annullato soltanto il decreto prefettizio del 6 febbraio 2024. La richiesta di commissario ad acta è rimasta priva di presupposto. Spese compensate per la novità delle questioni.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
il giudizio di ottemperanza è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del Giudice Ordinario
Il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo può essere utilizzato per ottenere l'attuazione delle decisioni irrevocabili del giudice ordinario, nei limiti oggettivi stabiliti dal giudicato.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, nell'ambito del quale il giudice verifica l'effettiva attuazione del giudicato e può adottare le misure necessarie, compresa la nomina di un commissario ad acta quando ne ricorrano i presupposti.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Ha consentito al Collegio di assegnare alle parti un termine per il deposito di memorie sulle questioni rilevate d'ufficio e di disporre acquisizioni documentali e chiarimenti.
art. 10-bis d.lgs. 286/1998
ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato
La violazione richiamata costituiva il presupposto della sentenza penale irrevocabile recante la distinta misura sostitutiva dell'espulsione, non incisa dall'annullamento del diverso decreto prefettizio.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una decisione del giudice ordinario, l'amministrazione deve dare attuazione al giudicato nei limiti oggettivi e soggettivi del comando contenuto nella decisione, senza che l'annullamento di un determinato provvedimento espulsivo incida automaticamente su autonome misure espulsive fondate su un diverso titolo.
- Quando, prima della notificazione del ricorso per ottemperanza, l'amministrazione ha già eseguito il comando giudiziale richiesto, la domanda di esecuzione è priva di attualità e non può fondare ulteriori misure di ottemperanza o la nomina di un commissario ad acta.
- L'aggiornamento dei sistemi informatici conseguente all'annullamento di un provvedimento amministrativo deve riguardare la specifica segnalazione o misura oggetto del giudicato; non comporta, in assenza di un espresso comando giudiziale, la cancellazione o l'inefficacia di segnalazioni riferite a distinti provvedimenti o titoli espulsivi.
- Nell'interpretazione dell'estensione oggettiva del giudicato rilevano il dispositivo e il contenuto effettivamente deciso: l'annullamento di un decreto prefettizio non si estende a una diversa misura espulsiva disposta con una sentenza penale irrevocabile, anche se entrambe incidono sulla posizione dello stesso straniero.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 2 feb 2026Sentenza n. 247/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 2 feb 2026Sentenza n. 248/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 2 feb 2026Sentenza n. 249/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 2 feb 2026Sentenza n. 250/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 2 feb 2026Sentenza n. 251/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 2 feb 2026Sentenza n. 252/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →