Cassazione Civile, Ordinanza n. 24841/2025 del 09/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (Amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dal diniego di rimborso di somme versate in eccedenza con modello F24 a titolo di IRES, IVA e IRAP per l'annualità 2013. La società contribuente aveva ottenuto in precedenza uno sgravio in autotutela su una pretesa tributaria originaria e sosteneva di aver diritto al rimborso dell'importo versato, anche se il pagamento era stato effettuato in compensazione. L'Ufficio contestava invece che il pagamento fosse stato effettuato per mezzo di compensazione con un credito IVA non ancora definitivamente accertato, poi espressamente disconosciuto con avviso di accertamento, e deduceva che il rimborso presupponesse la prova dell'effettiva sussistenza del credito compensato. Con l'unico motivo di ricorso l'Agenzia denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 38 d.P.R. n. 602/1973, degli artt. 30 e 38-bis d.P.R. n. 633/1972 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la sentenza di appello aveva riconosciuto il rimborso senza verificare l'effettivo assolvimento dell'onere probatorio gravante sul contribuente in ordine all'esistenza del credito IVA posto a base della compensazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia. Ha affermato che, in una controversia di rimborso fondata su un pagamento eseguito tramite compensazione con credito IVA, il giudice di merito doveva verificare in concreto se il credito compensato esistesse realmente e nel relativo ammontare, non potendo desumerne la prova dalla sola indicazione nel modello F24. Poiché la sentenza impugnata aveva invece affermato in astratto che la circostanza della compensazione anziché dell'esborso materiale non faceva venir meno il diritto al rimborso, senza accertare la sussistenza del credito, la decisione è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria in diversa composizione affinché riesamini il fatto alla luce del principio secondo cui il contribuente deve provare i fatti costitutivi del credito d'imposta e la compensazione è ammessa solo per il pagamento di imposte effettivamente dovute.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. n. 602/1973
Richiamato come disciplina dei rimborsi tributari; la Corte ne afferma l'applicazione coordinata con le regole sull'onere della prova quando si chiede il rimborso di somme asseritamente non dovute.
art. 30 d.P.R. n. 633/1972
Richiamato in tema di crediti e rimborsi IVA; la Corte ne collega l'operatività alla necessità di dimostrare l'effettiva esistenza del credito posto a base della richiesta.
art. 38-bis d.P.R. n. 633/1972
Richiamato quale norma sui rimborsi IVA, che presuppone la verifica delle condizioni sostanziali per la restituzione.
art. 2697 c.c.
La Corte ribadisce che grava sul contribuente l'onere di provare i fatti costitutivi del credito d'imposta e, nel caso di compensazione, anche l'esistenza del credito utilizzato in compensazione.
art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.
Indicato come vizio denunciato per violazione e falsa applicazione di legge.
Massime di principio
- Nel giudizio di rimborso tributario il contribuente è attore in senso sostanziale e sopporta l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto azionato.
- Il credito d'imposta non si presume dalla sola esposizione nella dichiarazione o nella compilazione del modello F24, ma deve risultare provato nei suoi presupposti sostanziali.
- Se il pagamento del tributo è stato eseguito in compensazione, il giudice deve accertare l'effettiva esistenza del credito compensato e il suo esatto ammontare prima di riconoscere il rimborso.
- I crediti d'imposta possono essere utilizzati in compensazione solo per estinguere imposte effettivamente dovute; non possono sorreggere pagamenti di anticipazioni o acconti privi di effettivo debito fiscale.
- La mera circostanza che il versamento sia avvenuto tramite compensazione, anziché mediante esborso materiale di denaro, non basta da sola a fondare il diritto al rimborso se il credito utilizzato è contestato dall'Amministrazione.
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