Cassazione Civile, Ordinanza n. 11629/2025 del 03/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
Il giudizio nasce da un’azione revocatoria ordinaria proposta da un creditore, munito di decreto ingiuntivo per euro 96.100,00, contro il debitore che aveva donato l’unico immobile di sua proprietà a un terzo. Il Tribunale aveva accolto la revocatoria dichiarando inefficace la donazione. In appello, però, la Corte territoriale ha riformato la decisione perché, nelle more, il Tribunale di Roma aveva definitivamente escluso l’esistenza del credito posto a base dell’azione revocatoria. Il soccombente in revocatoria ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione dell’art. 100 c.p.c. e dell’art. 2901 c.c., sostenendo che il passaggio in giudicato della sentenza negativa sul credito avrebbe fatto venir meno l’interesse ad appellare dei convenuti e avrebbe imposto la declaratoria di inammissibilità dell’appello; (2) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., censurando la condanna alle spese di lite nella misura del 50% e la mancata totale compensazione, anche in ragione della propria rinuncia all’appello in altra causa e del comportamento processuale dell’avversario; (3) violazione degli artt. 132, comma 2, 118 c.p.c. e 111 Cost., deducendo che la motivazione sul rigetto dell’eccezione di carenza di interesse degli appellanti sarebbe stata tautologica, apparente o comunque omissiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto procedibile il ricorso, ma ha respinto tutti e tre i motivi. Ha affermato che, anche se il credito è stato successivamente escluso con giudicato, gli appellanti restavano comunque soccombenti rispetto alla domanda di revocatoria accolta in primo grado e conservavano quindi interesse concreto e attuale a ottenere la riforma della sentenza per evitare il passaggio in giudicato della declaratoria di inefficacia della donazione. Ha inoltre ritenuto insindacabile in cassazione, nei limiti dedotti, la parziale compensazione delle spese, poiché la compensazione non equivale a porre le spese a carico della parte vittoriosa, e ha escluso il vizio di motivazione apparente o di omessa pronuncia, rilevando che il percorso logico-giuridico della Corte d’appello era chiaramente percepibile. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di cassazione in favore di ciascun controricorrente e con atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 100 c.p.c.
L'interesse ad agire, e in particolare a impugnare, deve essere concreto e attuale e permane fino alla decisione; l'impugnazione è ammissibile solo se dalla riforma della sentenza può derivare un'utilità concreta alla parte soccombente.
art. 2901 c.c.
L'azione revocatoria ordinaria presuppone l'esistenza del credito del revocante; tuttavia, la soccombenza rispetto alla domanda revocatoria può sussistere anche se il credito viene poi negato con successiva sentenza passata in giudicato.
art. 281-sexies c.p.c.
Richiamato solo nel motivo di ricorso; non è ricavabile dalla decisione un principio autonomo su tale norma.
art. 91 c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza, ma il controllo di legittimità è limitato al rispetto del divieto di porre le spese a carico della parte vittoriosa.
art. 92 c.p.c.
La compensazione delle spese può essere disposta dal giudice di merito e non integra, di per sé, una violazione del principio di causalità se non comporta condanna della parte vittoriosa.
art. 336 c.p.c.
La riforma della sentenza di primo grado produce effetto espansivo interno e comporta la caducazione della regolazione delle spese contenuta nella decisione riformata.
art. 132, comma 2, c.p.c.
La motivazione è nulla solo se manca del tutto o è meramente apparente; non basta il dissenso sulla sua sufficienza.
art. 118 c.p.c.
Richiamato in relazione al dovere di motivazione, ma la Corte esclude che nel caso concreto la motivazione fosse mancante o incomprensibile.
art. 111, comma 6, Cost.
Il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato al "minimo costituzionale".
art. 380-bis c.p.c.
Richiamato nel procedimento accelerato; il ricorso è stato ritenuto procedibile.
art. 380-bis1 c.p.c.
Norma processuale applicata per la trattazione in camera di consiglio a seguito della richiesta del ricorrente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Rileva per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.
Massime di principio
- In tema di impugnazioni, l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. coincide con l'utilità concreta e attuale ricavabile dalla riforma della decisione e si misura sulla soccombenza sostanziale, non solo formale, della parte nel giudizio definito dalla sentenza impugnata.
- La successiva formazione di un giudicato negativo sull'esistenza del credito posto a base di un'azione revocatoria non elimina automaticamente l'interesse dell'appellante a impugnare la sentenza che abbia accolto la revocatoria, se quella sentenza lo ha comunque dichiarato soccombente rispetto alla domanda di inefficacia dell'atto dispositivo.
- La compensazione delle spese non viola il principio per cui le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, perché non costituisce una condanna alle spese ma solo la mancata integrale rifusione.
- Nel giudizio di legittimità il vizio di motivazione è configurabile solo entro il "minimo costituzionale": la motivazione è nulla se del tutto mancante, meramente apparente, irriducibilmente contraddittoria o incomprensibile, non già per semplice insufficienza argomentativa.
- È intrinsecamente inconciliabile dedurre nello stesso motivo, in cassazione, sia l'omessa pronuncia sia l'omessa o apparente motivazione, poiché i due vizi presuppongono situazioni processuali diverse.
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