Ordinanza n. 4282/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento quanto al ricorso introduttivo, - dell’ordinanza ministeriale del Ministero dell’Istruzione prot. n. 112 del 6 maggio 2022 avente ad oggetto “Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”, nella parte in cui all’art. 3, comma 3, e all’art. 7, comma 4, lett. e), impone a tutti i candidati di dichiarare nell’istanza di partecipazione il possesso dei titoli di accesso richiesti entro la data di scadenza della presentazione della domanda (prevista per il giorno 31 naggio 2022) e non invece, limitatamente ai titoli in corso di conseguimento durante il corrente anno scolastico e/o accademico, entro il termine del 20 luglio, così come previsto dall’art. 7, comma 4, lett. e) solo in favore dei candidati che conseguono entro tale data il titolo abilitazione e/o specializzazione utile all’inserimento nella I fascia delle GPS; - dell’ordinanza ministeriale nella parte in cui agli artt. 3, comma 3, e 7, comma 4, lett e) preclude alla ricorrente l’inserimento con riserva (di conseguimento del titolo entro il 20 luglio) nelle GPS di II Fascia della classe A044, in virtù del titolo di accesso che conseguirà nel corrente anno scolastico, dopo la data di scadenza per la presentazione delle domande di inserimento in GPS fissata per il 31 maggio 2022, in quanto non estende indistintamente a tutti i candidati la deroga prevista dall’art. 7, comma 4, lett e) in favore di coloro che conseguono l’abilitazione o la specializzazione entro il 20 luglio; - dell’ordinanza ministeriale, nella parte in cui all’articolo 7 (Istanza di partecipazione) dispone che “gli aspiranti presentano istanza di inserimento unicamente in modalità telematica, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, attraverso specifica procedura informatica. Le istanze presentate con modalità diverse, non sono in alcun caso prese in considerazione”, modalità queste incompatibili con la necessità della ricorrente di richiedere l’inserimento con riserva di acquisizione del titolo nella II fascia GPS - classe A044 - e che hanno obbligato la stessa a presentare a tal fine una domanda cartacea; - di ogni altro atto preordinato, collegato e conseguenziale; quanto al ricorso per motivi aggiunti, - della graduatoria GPS di II Fascia, formata dall'USR Basilicata Ufficio III AT Matera ai sensi dell’ordinanza ministeriale n. 112 del 2022, per l'insegnamento A044, per gli aa.ss. 22/23 e 23/24, pubblicata dal predetto Ufficio con decreto prot. n. 110 del 1° agosto 2022 e ripubblicata con decreto n. 130 del 25 agosto 2022, nella parte in cui non vi risulta inserita la ricorrente con il punteggio alla stessa spettante in virtù dei titoli dichiarati con la domanda appositamente inoltrata via p.e.c.; - di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza ministeriale n. 112 del 6 maggio 2022 e graduatoria GPS di II fascia per la classe di concorso A044, nella parte in cui non consentivano l’inserimento con riserva della ricorrente
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato l’ordinanza ministeriale n. 112 del 2022, relativa all’aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto e al conferimento delle supplenze, contestando le disposizioni che imponevano di possedere e dichiarare i titoli di accesso entro il termine del 31 maggio 2022. Ha dedotto l’illegittimità della mancata estensione, anche ai titoli necessari per l’inserimento nella II fascia GPS della classe A044 in corso di conseguimento nell’anno scolastico o accademico, della possibilità di dichiarare il titolo con riserva, purché conseguito entro il 20 luglio, prevista dall’ordinanza per i titoli di abilitazione o specializzazione utili all’inserimento nella I fascia. Ha inoltre contestato l’obbligo di presentazione esclusivamente telematica dell’istanza, sostenendo che tale modalità non consentiva di chiedere l’inserimento con riserva e l’aveva costretta a presentare una domanda cartacea. Con motivi aggiunti ha impugnato la graduatoria GPS di II fascia per l’insegnamento A044, formata dall’USR Basilicata - Ufficio III AT Matera, nella parte in cui non la includeva con il punteggio derivante dai titoli dichiarati tramite domanda trasmessa via PEC.
La decisione
Il TAR non ha esaminato nel merito i motivi di ricorso né ha deciso sulla legittimità dell’ordinanza ministeriale e della graduatoria. Dopo una precedente ordinanza istruttoria relativa alla verifica dei requisiti reddituali per il gratuito patrocinio, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al beneficio e il difensore ha rinunciato alla liquidazione dei compensi e degli onorari nonché alla relativa istanza. In presenza di tali circostanze sopravvenute, il Collegio ha ritenuto sussistenti i presupposti per disporre la cancellazione della causa dal ruolo.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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