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Sentenza

Sentenza n. 4287/2026 - Milano, Sezione 1

per L’OTTEMPERANZA AL GIUDICATO CIVILE DI CUI AL TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO, R.G. N. 1000/2025 - SENTENZA N. 1016/2025 PUBBLICATA IL 16/12/2025, munita di attestazione di conformità e notificata all’amministrazione in data 8 gennaio 2026, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla Cancelleria in data 9 maggio 2026.

Giustizia amministrativa202602189

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Inerzia del Ministero nell’esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Busto Arsizio n. 1016/2025, passata in giudicato, che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per gli anni scolastici 2022/23 e 2023/24, per complessivi 1.000 euro, oltre alle spese di lite

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di Busto Arsizio n. 1016/2025, pubblicata il 16 dicembre 2025 e passata in giudicato, che aveva condannato il Ministero a mettere a disposizione la carta docente per gli anni scolastici 2022/23 e 2023/24, per complessivi 1.000 euro, e a pagare le spese del giudizio civile. Ha dedotto che, nonostante la notificazione del titolo esecutivo al Ministero, l’Amministrazione non aveva dato esecuzione alla decisione e che era inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha chiesto l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la rifusione delle spese del giudizio di ottemperanza.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, verificando il passaggio in giudicato della sentenza civile, la rituale notificazione del ricorso e l’inutile decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Ha ordinato al Ministero di dare piena esecuzione alla sentenza, riconoscendo alla ricorrente il beneficio della carta elettronica del docente, entro 90 giorni dalla comunicazione della decisione o dalla sua notificazione, se anteriore. Per l’eventualità di persistente inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese, con termine di 60 giorni dalla richiesta della ricorrente; il commissario potrà ricorrere, in caso di incapienza, ai capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e al pagamento in conto sospeso previsto dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Nessun compenso è dovuto al commissario, in quanto dipendente pubblico già inserito nell’Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    La ricorrente in epigrafe agisce dinanzi a questo TAR, ai sensi degli articoli 112 e seguenti, c.p.a., per l’ottemperanza alla sentenza suindicata, pronunciata all’esito del procedimento n.r.g. 1000/2025, con la quale il Tribunale di Busto Arsizio ha così statuito

    La domanda di ottemperanza è lo strumento con cui è chiesta al giudice amministrativo l’esecuzione del giudicato civile nei confronti dell’Amministrazione inadempiente.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997

    Risulta dunque inutilmente decorso il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, come convertito.

    Il decorso infruttuoso dei 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere alla tutela esecutiva nei confronti dell’Amministrazione.

  • art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997

    Il commissario ad acta eseguirà la sentenza in epigrafe anche ricorrendo, in caso di incapienza di fondi dell’Amministrazione soccombente, ai capitoli di bilancio destinati in maniera specifica ai pagamenti in questione, all'istituto del pagamento in conto sospeso, come disciplinato dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669 del 1996, come convertito, e relativi decreti attuativi.

    In caso di incapienza dei fondi dell’Amministrazione soccombente, il commissario ad acta può attuare il pagamento ricorrendo ai capitoli di bilancio specificamente destinati e all’istituto del pagamento in conto sospeso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, il giudice amministrativo può ordinare all’Amministrazione di dare esecuzione a una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato quando, notificato il titolo esecutivo e decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, l’Amministrazione sia rimasta inadempiente.
  • L’ordine di ottemperanza può essere accompagnato dalla nomina anticipata di un commissario ad acta, destinato a intervenire se l’Amministrazione non adempie entro il termine fissato dal giudice; al commissario può essere assegnato un ulteriore termine decorrente dalla richiesta dell’interessato.
  • In caso di incapienza dei fondi dell’Amministrazione debitrice, il commissario ad acta può ricorrere ai capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e al pagamento in conto sospeso ai sensi dell’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
  • Non spetta un compenso al commissario ad acta quando le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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