Cassazione Penale, Sentenza n. 29062/2023 del 05/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Istanza di correzione di errore materiale avverso la sentenza n.12188/23 del 14/02/2023: si chiedeva che fosse disposta la condanna degli imputati alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile S.O.S. Impresa. L'istanza sosteneva che la sentenza non avesse pronunciato su tale condanna per un errore materiale.
La decisione
La Corte ha rigettato l'istanza di correzione percheè dalla motivazione della sentenza risultava chiaramente che non poteva essere disposta la condanna al pagamento delle spese a favore di S.O.S. Impresa, atteso che non risultava costituita parte civile né risultava essere succeduta all'Associazione Antiracket che era parte civile in appello. La Corte ha ritenuto che non si trattasse di un errore materiale correggibile ex art.130 c.p.p., ma semmai di questione eventualmente proponibile con il ricorso ex art.625-bis. In conseguenza, l'istanza è stata rigettata e la ricorrente condannata al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art.616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 130 cod. proc. pen.
la correzione delle sentenze, delle ordinanze e dei decreti inficiati da errori od omissioni che non determinano nullità, e la cui eliminazione non comporta una modificazione essenziale dell'atto, è disposta, anche di ufficio, dal giudice che ha emesso il provvedimento
La Corte ha applicato la norma nel senso che la correzione ex art.130 è ammessa solo per errori o omissioni meramente materiali che non alterano il contenuto essenziale della decisione; non rientrava in tale ipotesi la mancata pronuncia sulle spese quando la motivazione mostrava l'assenza di costituzione della parte civile.
art. 625-bis cod. proc. pen.
Richiamata come rimedio più idoneo per contestare errori di fatto o manifesti errori nella valutazione dei fatti; la Corte ha osservato che, se l'ipotesi non è mera omissione materiale ma questione di fatto o qualificazione diversa della posizione della parte civile, il rimedio corretto sarebbe il ricorso ex art.625-bis e non la correzione ex art.130.
art. 616 cod. proc. pen.
Applicata per imporre alla parte privata che ha proposto l'istanza rigettata l'obbligo di rifondere le spese del procedimento, come conseguenza del rigetto dell'istanza stessa.
Massime di principio
- La correzione d'errore materiale ex art.130 c.p.p. è ammessa solo per errori formali o omissioni che non alterano il contenuto essenziale della decisione; non può essere usata per mutare valutazioni di fatto o di diritto contenute nella motivazione.
- Se la motivazione della sentenza indica esplicitamente fatti o deduzioni (ad es. l'assenza di costituzione di una parte civile o la mancata successione), la richiesta di correzione materialmente non è accoglibile e va valutato l'uso di altri rimedi (es. ricorso per errore di fatto ex art.625-bis) quando compatibile.
- Prima di chiedere la correzione di una sentenza è necessario verificare la presenza nel verbale o negli atti di un errore meramente formale; in assenza di tale errore, l'istanza rischia il rigetto e la condanna alle spese ai sensi dell'art.616 c.p.p.
- Quando si rivendica una pronuncia favorevole sulle spese a vantaggio di una parte civile, occorre dimostrare documentale e processuale la regolare costituzione della parte civile o la sua legittima successione in causa; la mancanza di tale prova giustifica la mancata pronuncia sulla condanna alle spese.
- Valutare attentamente quale rimedio sia procedimentalmente adeguato: correzione ex art.130 per errori formali, ricorso ex art.625-bis per errori di fatto manifesti o fatti nuovi e, in caso di dubbi, richiedere consulenza difensiva prima di proporre l'istanza per evitare condanne per spese.
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