Cassazione Penale, Ordinanza n. 17245/2026 del 13/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato aveva impugnato la decisione del Tribunale che lo aveva assolto dal reato di cui all'art. 20-bis L. n. 110 del 1975 per particolare tenuità del fatto. Nell'atto, riqualificato come ricorso per cassazione, si sosteneva: da un lato, che il giudice di merito non avesse considerato la documentazione da cui risultava che con l'imputato non convivessero i soggetti indicati dal comma 1 dell'art. 20-bis L. n. 110 del 1975; dall'altro, che non fosse stato valorizzato l'asserito adempimento dell'obbligo di custodire l'arma con cautela. La Corte ha ritenuto che entrambe le censure non colpissero effettivamente la motivazione della sentenza e si risolvessero in una richiesta di rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, quanto alla prima doglianza, che la sentenza impugnata aveva invece valorizzato la mancata dimostrazione della perizia nell'uso delle armi da parte della moglie convivente dell'imputato, riconducendola alla categoria delle "persone imperite nel maneggio" di cui al comma 1 dell'art. 20-bis L. n. 110 del 1975, rispetto alle quali l'impossessamento dell'arma impone ogni cautela nella custodia. Quanto alla seconda doglianza, ha osservato che si trattava di mere obiezioni di fatto e di una sollecitazione a una lettura alternativa degli elementi probatori, preclusa in cassazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 20-bis L. n. 110 del 1975
La norma è richiamata per individuare i soggetti verso i quali, in presenza di armi, deve essere adottata ogni cautela nella custodia; la Corte valorizza la qualifica di "persone imperite nel maneggio" come criterio rilevante.
art. 20-bis L. n. 110 del 1975
La decisione di merito viene letta come fondata sulla mancata prova della perizia nell'uso delle armi da parte della convivente dell'imputato, con conseguente esigenza di particolare cautela nella custodia.
art. 616 c.p.p.
Pur non essendo espressamente citato nel testo, è il fondamento della condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità; tuttavia, dal testo emerge solo la statuizione conseguente, non la norma.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito proporre una diversa lettura degli elementi di fatto già valutati dal giudice di merito, né sostituire ai parametri valutativi adottati dal giudice altri criteri ritenuti più plausibili dal ricorrente.
- Il motivo di ricorso deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata; la censura è inammissibile se prescinde dal contenuto effettivo della decisione e non ne scardina la ratio decidendi.
- Quando la norma sulla custodia delle armi impone cautela in presenza di soggetti inesperti nel maneggio, la verifica decisiva riguarda la concreta sussistenza o meno di tale imperizia e l'adeguatezza delle cautele adottate.
- La mera contestazione del modo in cui il giudice ha apprezzato la documentazione o gli elementi fattuali non integra, di per sé, un vizio deducibile in cassazione se richiede una rivalutazione del merito.
Come è indicizzato
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