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Ordinanza

Ordinanza n. 334/2026 - Salerno, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione del decreto di revoca del nulla osta al lavoro, Prot. n. -OMISSIS-, adottato dall’U.T.G., Prefettura di Salerno;

Giustizia amministrativa202600643

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto prefettizio di revoca del nulla osta al lavoro

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il decreto con cui l'U.T.G. - Prefettura di Salerno ha revocato il nulla osta al lavoro. Nel corso del giudizio l'Amministrazione ha dato esecuzione all'incombente disposto con una precedente ordinanza, convocando le parti presso lo Sportello Unico per la sottoscrizione del contratto. Le parti non si sono presentate. Il difensore del ricorrente ha quindi comunicato che la partita IVA abbinata alla ditta individuale risultava cessata, chiedendo alla Prefettura di valutare il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione. Il Collegio ha rilevato d'ufficio che tale sopravvenienza potrebbe determinare la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio e ha sottoposto la relativa questione in rito al contraddittorio delle parti ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a. Quanto alla cautelare, il ricorrente ha chiesto la sospensione del provvedimento impugnato, ma il giudice ha ritenuto allo stato insussistente il periculum in mora.

La decisione

Il TAR ha rilevato d'ufficio la possibile improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, in ragione della cessazione della partita IVA del datore di lavoro e della nuova richiesta di valutazione di un permesso di soggiorno per attesa occupazione. Ha assegnato alle parti trenta giorni per controdedurre e ha rinviato il prosieguo dell'esame alla camera di consiglio del 3 novembre 2026. Il Collegio ha precisato che, in caso di silenzio sulla nuova domanda, il ricorrente potrà proporre l'azione avverso il silenzio ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a.; in caso di diniego espresso, potrà proporre motivi aggiunti o un autonomo ricorso. Nelle more ha respinto l'istanza cautelare per difetto del periculum in mora. Le spese della fase sono state compensate. Non è stata ancora adottata una decisione definitiva sull'improcedibilità del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare; nel caso concreto il TAR ha respinto la domanda cautelare per insussistenza, allo stato, del periculum in mora.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Impone il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio; il TAR lo ha applicato assegnando alle parti trenta giorni per controdedurre sulla possibile improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

  • artt. 31 e 117 c.p.a.

    Consentono al ricorrente di agire contro l'eventuale silenzio dell'amministrazione sulla nuova domanda.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Quando nel corso del giudizio sopravvengono fatti o iniziative amministrative potenzialmente incompatibili con l'interesse concreto alla decisione sul ricorso, il giudice deve sottoporre d'ufficio la possibile improcedibilità al contraddittorio delle parti, assegnando un termine per controdedurre ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.
  • La prospettata sopravvenuta carenza di interesse non consente di definire immediatamente il giudizio senza contraddittorio: il giudice può rinviare la decisione e fissare una successiva camera di consiglio per valutare le deduzioni delle parti.
  • La domanda cautelare deve essere respinta quando, allo stato della sommaria delibazione, non risulti dimostrato il periculum in mora, anche se la questione sulla procedibilità del ricorso è ancora in corso di esame.
  • Se, dopo la proposizione del ricorso, l'amministrazione non si pronuncia su una nuova domanda amministrativa, l'interessato può utilizzare l'azione avverso il silenzio; contro un diniego espresso può proporre motivi aggiunti o un autonomo ricorso, secondo le condizioni processuali applicabili.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoEstinzione, perenzione e improcedibilitàTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrere

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