Cassazione Civile, Ordinanza n. 39143/2021 del 09/12/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (appellanti)
La controversia
La Corte d'appello aveva dichiarato inammissibile l'appello perché, dopo l'ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti di due litisconsorti necessari, la notificazione dell'atto integrativo era stata eseguita tempestivamente ma in modo nullo, presso il domicilio della madre dei destinatari invece che presso la loro residenza in Svizzera. Su eccezione delle controparti, la Corte aveva concesso un nuovo termine per rinnovare la notificazione; i destinatari però si erano comunque costituiti spontaneamente, ma solo dopo l'udienza fissata ai sensi dell'art. 331 c.p.c. Il ricorso per cassazione conteneva tre motivi: con il primo si censurava la mancata considerazione della costituzione dei chiamati; con il secondo si deduceva che, se la notificazione era nulla, andava ordinata la rinnovazione; con il terzo si contestava l'esistenza di una causa inscindibile. La Suprema Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, assorbendo gli altri.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, dichiarando assorbiti gli altri due, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Salerno in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese. Ha affermato che l'inammissibilità dell'appello per mancata integrazione del contraddittorio presuppone l'inosservanza del termine perentorio concesso per la notificazione integrativa; se l'ordine è stato tempestivamente eseguito, benché la notificazione sia nulla, non può essere dichiarata l'inammissibilità, restando semmai operanti i rimedi della rinnovazione o della sanatoria per raggiungimento dello scopo. La costituzione spontanea dei litisconsorti, inoltre, escludeva comunque di valorizzare la tardività rispetto all'udienza originaria, poiché dopo la concessione del nuovo termine l'udienza rilevante era quella successiva.
Norme richiamate
art. 331 c.p.c.
L'inammissibilità dell'impugnazione per mancata integrazione del contraddittorio si giustifica solo se non sia stato eseguito tempestivamente l'ordine del giudice; una notificazione tempestiva, ancorché nulla, non integra tale ipotesi. L'udienza rilevante, dopo la concessione di un nuovo termine, è quella fissata con il provvedimento che lo accorda.
art. 162 c.p.c.
La nullità della notificazione dell'atto di integrazione del contraddittorio è suscettibile di rinnovazione.
art. 291 c.p.c.
In caso di nullità della notificazione può disporsi la rinnovazione dell'atto.
art. 156 c.p.c.
La nullità è sanata quando l'atto ha raggiunto lo scopo cui è destinato.
art. 157 c.p.c.
La nullità rilevata può essere sanata secondo le regole generali previste dal codice.
art. 164 c.p.c.
Richiamato quale norma che consente la sanatoria delle nullità dell'atto introduttivo e, per analogia applicativa, delle nullità dell'integrazione del contraddittorio.
Massime di principio
- Nel giudizio di impugnazione con ordine di integrazione del contraddittorio, la sanzione dell'inammissibilità opera soltanto se la parte non dia seguito tempestivamente all'ordine giudiziale; se invece l'atto integrativo è notificato entro il termine ma risulta viziato, la conseguenza non è l'inammissibilità, bensì la possibile rinnovazione o sanatoria della nullità.
- Quando il giudice concede un nuovo termine per rinnovare la notificazione dell'integrazione del contraddittorio, l'udienza da considerare per la comparizione dei chiamati è quella fissata dal provvedimento che concede il nuovo termine, non quella originaria.
- La costituzione spontanea del litisconsorte necessario chiamato può incidere sulla validità del contraddittorio e rende comunque incoerente fondare l'inammissibilità dell'impugnazione su una tardività rispetto a un'udienza divenuta superata dal successivo provvedimento.
- La nullità della notificazione dell'atto di integrazione del contraddittorio in appello non comporta automaticamente la perdita del gravame, poiché restano applicabili i rimedi della rinnovazione e della sanatoria per raggiungimento dello scopo.
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