Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 53/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, dell'ordinanza emessa dal Responsabile dell'Area 5 - Servizi al Territorio del Comune di Palmi n. 203 del 27/11/2025 di demolizione e/o ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. n. 380/01, notificata alla ricorrente in data 11.12.2025, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale

Giustizia amministrativa202600089

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio CalabriaOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale di demolizione e/o ripristino dello stato dei luoghi relativa a opere edilizie abusive

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l’ordinanza comunale di demolizione e ripristino, chiedendone la sospensione cautelare. Ha dedotto, tra l’altro, il difetto di motivazione sull’abuso e sull’interesse pubblico, l’erronea qualificazione o rilevanza dei titoli edilizi presentati — una C.I.L.A. e una successiva S.C.I.A. —, l’incidenza del decorso del tempo e dell’inerzia amministrativa sull’esercizio del potere repressivo e sull’affidamento, lo sviamento di potere, l’omessa valutazione dei presupposti per la fiscalizzazione dell’abuso, la violazione delle garanzie riferibili all’art. 31 d.P.R. n. 380/2001 e l’incompetenza dell’amministrazione comunale in relazione alle prescrizioni sul materiale di risulta. Dal provvedimento emerge che l’ordinanza contestava l’installazione, in assenza di titolo edilizio, di quattro finestre sui prospetti esterni e la realizzazione di tramezzature al secondo piano, qualificato come sottotetto non abitabile, e al piano terra, destinato a garage, con formazione di tre vani abitabili per ciascun piano e mutamento di destinazione d’uso. La S.C.I.A. successivamente presentata era stata oggetto di divieto di prosecuzione e rimozione degli effetti da parte del Comune, atto non impugnato.

La decisione

Il TAR ha rigettato l’istanza cautelare per carenza prima facie del fumus boni iuris. Quanto ai titoli edilizi, ha rilevato che l’apertura di finestre con modifica dei prospetti rientra nel regime della S.C.I.A. e che il mutamento rilevante della destinazione d’uso richiede il permesso di costruire; la precedente C.I.L.A. non era quindi idonea a legittimare gli interventi. La S.C.I.A. del 2024 era stata superata dal provvedimento comunale di divieto di prosecuzione e rimozione degli effetti, consolidatosi per mancata impugnazione; le successive osservazioni del tecnico della ricorrente potevano al più valere come sollecitazione al riesame e non impedivano tale consolidamento. Il mero decorso del tempo non preclude l’esercizio del potere repressivo edilizio e, comunque, il tempo intercorso non è stato ritenuto irragionevole. L’ordine di demolizione è stato qualificato come atto vincolato, basato sull’accertamento dell’abuso, sicché non risultava configurabile lo sviamento di potere. Non era necessaria una motivazione specifica sull’interesse pubblico concreto, essendo sufficiente l’indicazione delle opere abusive e delle ragioni dell’abusività, anche mediante richiamo per relationem agli atti istruttori. L’inerzia amministrativa non avrebbe comunque determinato un affidamento tutelabile in presenza di opere sine titulo. In tema di fiscalizzazione, il Comune non era tenuto a verificare già nell’ordinanza demolitoria i presupposti della diversa sanzione pecuniaria; spettava alla privata dimostrare l’impossibilità di demolire senza pregiudizio per la parte conforme, onere non assolto. È stata inoltre ritenuta priva di rilievo la censura relativa all’art. 31 d.P.R. n. 380/2001, poiché l’ordinanza era stata adottata ai sensi dell’art. 33. La censura di incompetenza è stata considerata generica e infondata: il richiamo alla normativa sul trattamento del materiale di risulta non implicava invasione delle competenze di altra amministrazione. La ricorrente è stata condannata alle spese della fase cautelare, liquidate in 800 euro, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA.

Norme richiamate

  • art. 33 d.P.R. n. 380/2001

    Costituisce la base normativa dell’ordine di demolizione e ripristino impugnato; la qualificazione dell’abuso ai sensi di tale disposizione rende non pertinenti gli avvisi riferibili all’art. 31 dello stesso decreto.

  • art. 34 d.P.R. n. 380/2001

    Disciplina la diversa sanzione della fiscalizzazione dell’abuso. L’amministrazione non deve valutare d’ufficio, nell’ordinanza di demolizione, la ricorrenza dei relativi presupposti; il privato deve dimostrare l’impossibilità di ottemperare alla demolizione senza pregiudizio per la parte conforme.

  • art. 31 d.P.R. n. 380/2001

    È stato richiamato dalla ricorrente in relazione agli avvisi e alle conseguenze dell’inottemperanza, ma il TAR ne ha escluso la rilevanza, essendo l’ordinanza fondata sull’art. 33.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare incidentale, rigettata dal TAR per carenza del fumus boni iuris.

  • art. 193 d.lgs. n. 152/2006

    Il richiamo comunale alle prescrizioni sul trattamento del materiale di risulta è stato ritenuto non lesivo della competenza di altra amministrazione.

Massime di principio

  • L’ordine di demolizione di opere edilizie abusive è un atto vincolato, adottato sulla base dell’accertamento dell’abuso; per la sua legittimità non è necessaria una specifica ponderazione dell’interesse pubblico concreto, essendo sufficiente l’indicazione delle opere abusive e delle ragioni dell’abusività, anche mediante motivazione per relationem agli atti istruttori.
  • Il mero decorso del tempo dalla realizzazione dell’abuso edilizio non impedisce l’esercizio del potere repressivo e, in presenza di opere realizzate sine titulo, l’inerzia dell’amministrazione non determina di per sé un affidamento tutelabile del privato.
  • L’apertura di finestre comportante modifica dei prospetti è soggetta al regime della S.C.I.A.; un mutamento rilevante della destinazione d’uso richiede il permesso di costruire. Una C.I.L.A. non è idonea a legittimare interventi soggetti a tali titoli.
  • Il provvedimento amministrativo di divieto di prosecuzione e rimozione degli effetti di una S.C.I.A., se non impugnato, si consolida; le successive osservazioni del privato possono configurare una mera sollecitazione al riesame officioso e non impediscono il consolidamento dell’atto.
  • L’amministrazione non è tenuta a verificare già nell’ordinanza di demolizione la sussistenza dei presupposti per la fiscalizzazione dell’abuso; spetta al privato che la invochi dimostrare l’impossibilità di eseguire la demolizione senza pregiudicare la parte conforme dell’edificio.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniTitoli abilitativi ediliziAutotutela
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneFiscalizzazione dell'abusoDecorso del tempo e affidamento del responsabile
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneAutotutela decisoriaLegittimo affidamento

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.