Sentenza n. 3030/2026 - Napoli, Sezione 8
per l'annullamento con il ricorso introduttivo della determina del responsabile n. -OMISSIS- del 08.04.2025 Settore Centrale Unica di Committenza del -OMISSIS- recante la esclusione della ricorrente dalla gara di appalto per l’affidamento del servizio di refezione scolastica per le scuole dell’infanzia e primaria del Comune di San Nicola la Strada per 24 mesi. per gli aa.ss. 2025/2026 e 2027 –CUP -OMISSIS-.CIG: -OMISSIS-; dei verbali di gara redatti dalla CUC resistente ed in particolare: verbale n. 1, in seduta pubblica, del 18.11.2024; verbale n. -OMISSIS-, in seduta pubblica, del 26.11.2024; verbale n. -OMISSIS-, in seduta riservata, del 14.12.2024; verbale n. -OMISSIS- in seduta pubblica, del 18.12.2024; Nota prot. CUC n. -OMISSIS- del 20.12.2024 trasmessa dal Comune di San Nicola La Strada alla CUC del -OMISSIS- per quanto concerne i procedimenti amministrativi e penali riguardanti la ditta/legale rappresentante seconda classificata Soc. Coop -OMISSIS-; e per la declaratoria di inefficacia del contratto di appalto, ai sensi degli artt. 121 e ss. D.lgs. 104/10, ove medio tempore stipulato tra l’Amministrazione Appaltante e l’eventuale ulteriore aggiudicataria in via definitiva alla gara. Con ricorso per motivi aggiunti del 27 luglio 2025 per l’annullamento della determina n. -OMISSIS- del 08.04.2025 Settore Centrale Unica di Committenza del -OMISSIS- recante la esclusione della ricorrente dalla gara di appalto; del provvedimento di scorrimento della graduatoria ed aggiudicazione a favore della terza classificata; del bando e disciplinare di gara e se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente; determinazione n. -OMISSIS- del 04.07.2025 Numero Generale, n. 241 del 04.07.2025 Settore Centrale Unica di Committenza del -OMISSIS- recante la conferma dell’esclusione della -OMISSIS-; del provvedimento finale di conclusione del procedimento di esclusione dell’O.E. “-OMISSIS- soc. Coop. arl” del 4.7.2025 e comunicato alla ricorrente il giorno 5.7.2025; nonche’ per la declaratoria di inefficacia del contratto di appalto, ai sensi degli artt. 121 e ss. D.lgs. 104/10, ove medio tempore stipulato tra l’Amministrazione Appaltante e l’eventuale ulteriore aggiudicataria in via definitiva alla gara;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla gara per grave illecito professionale, successiva conferma dell'esclusione e aggiudicazione della gara a un'altra concorrente
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'esclusione dalla gara per l'affidamento del servizio di refezione scolastica, nonché gli atti di gara e, con motivi aggiunti, la conferma dell'esclusione e il successivo scorrimento della graduatoria con aggiudicazione a favore della terza classificata. L'esclusione era stata motivata, ai sensi degli artt. 95, comma 1, lett. e), 96, comma 14, e 98 del d.lgs. n. 36/2023, dalla precedente decadenza della società da un analogo appalto per gravi inadempienze, dalla condanna penale del legale rappresentante per frode nelle pubbliche forniture e dalla mancata comunicazione spontanea delle decisioni penali e amministrative. La ricorrente ha dedotto: la mancata instaurazione del contraddittorio procedimentale prima dell'esclusione; l'irragionevolezza e contraddittorietà dell'azione amministrativa, poiché le circostanze ostative erano note alla stazione appaltante prima della partecipazione e sarebbero state valorizzate solo dopo il miglioramento della posizione in graduatoria; l'omessa valutazione concreta e attuale dell'affidabilità professionale, anche considerando che le decisioni giudiziarie non erano definitive; il mancato esame delle misure di self-cleaning adottate, consistenti, tra l'altro, nel cambio della direzione tecnica, nell'assunzione di nuove figure professionali, nell'adozione di un nuovo modello organizzativo, nell'acquisizione di certificazioni di qualità, nella sostituzione di personale e nell'affidamento di consulenza legale. Dopo l'ordinanza cautelare che aveva imposto il riesame in contraddittorio, l'amministrazione ha confermato l'esclusione, ritenendo rilevanti le vicende penali e amministrative, la permanenza nella compagine societaria dell'amministratore coinvolto e l'inadeguatezza delle misure di self-cleaning, non adeguatamente documentate.
La decisione
Il TAR non ha esaminato nel merito i motivi di illegittimità dell'esclusione. Ha dichiarato improcedibili sia il ricorso introduttivo sia i motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse. La ricorrente era divenuta prima graduata soltanto provvisoriamente, dopo l'esclusione del precedente primo classificato. Quest'ultimo operatore ha impugnato la propria esclusione e, a seguito dell'accoglimento cautelare, è stato riammesso dalla stazione appaltante mediante annullamento in autotutela dell'esclusione e rinnovazione della verifica di congruità. Successivamente la gara è stata aggiudicata a tale operatore, nuovamente collocato al primo posto. Di conseguenza, anche l'eventuale riammissione della ricorrente, che sarebbe rimasta seconda in graduatoria, non le avrebbe consentito di conseguire l'aggiudicazione né il contratto. È quindi venuto meno l'interesse concreto e attuale all'annullamento degli atti impugnati. La ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate in euro 3.000,00 oltre accessori in favore del Comune e in euro 3.000,00 oltre accessori in favore della Centrale Unica di Committenza.
Norme richiamate
artt. 121 e ss. d.lgs. 104/2010
Richiamati per la domanda di declaratoria di inefficacia del contratto, non esaminata per la sopravvenuta carenza di interesse.
art. 95, comma 1, lett. e), d.lgs. 36/2023
Richiamato dall'amministrazione quale base dell'esclusione per grave illecito professionale.
art. 96, comma 14, d.lgs. 36/2023
La mancata comunicazione spontanea delle decisioni penali e amministrative è stata valutata dalla stazione appaltante come elemento rilevante ai fini della gravità della condotta.
art. 98 d.lgs. 36/2023
Richiamato per la valutazione del grave illecito professionale e della perdurante carenza di integrità e affidabilità dell'operatore economico.
art. 110, comma 5, d.lgs. 36/2023
Richiamato per l'esclusione del primo classificato a seguito della verifica di anomalia dell'offerta.
Massime di principio
- L'interesse all'impugnazione dell'esclusione da una gara deve permanere in modo concreto e attuale fino alla decisione; viene meno quando, per effetto della riammissione e della successiva aggiudicazione a un altro concorrente, l'eventuale riammissione del ricorrente non potrebbe procurargli l'aggiudicazione o altro bene della vita perseguito.
- La riammissione in gara del concorrente precedentemente escluso, con conseguente ricollocazione al primo posto e aggiudicazione in suo favore, rende improcedibile il ricorso proposto da altro concorrente contro la propria esclusione quando quest'ultimo, anche se riammesso, resterebbe in posizione non utile per conseguire la commessa.
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