Cassazione Penale, Sentenza n. 21921/2022 del 07/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il difensore della persona offesa ha impugnato l'ordinanza con due motivi principali: (1) vizi della motivazione, denunciando la mancanza grafica di una parte del testo motivazionale (periodo incompleto) e la manifesta illogicità/contraddittorietà delle restanti parti per mancata presa di posizione del Tribunale sulle censure sollevate nel reclamo; (2) illegittima condanna della persona offesa al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nonostante il reclamo fosse stato rigettato e non dichiarato inammissibile.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile: il provvedimento impugnato (l'ordinanza resa sul reclamo ex art. 410-bis c.p.p.) è un provvedimento non impugnabile in Cassazione per le ragioni dedotte, perché la disciplina di cui all'art. 410-bis limita l'impugnazione ai soli casi di nullità relativi alle violazioni del contraddittorio formale previste dall'art. 127, comma 5, c.p.p. Non è ammessa in Cassazione la censura su motivazione, valutazioni di merito, logica o contraddittorietà della decisione di archiviazione; analogamente la pretesa violazione dell'art. 111 Cost. non giustifica l'ampliamento della possibilità di ricorso. Sulla contestata condanna alla Cassa delle ammende la Corte ha osservato che l'eventuale illegittimità deve essere dedotta con istanza di revoca al medesimo giudice che ha pronunciato l'ordinanza. Per effetto della declaratoria di inammissibilità, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 410-bis cod. proc. pen.
Stabilisce che il reclamo contro l'ordinanza di archiviazione è devoluto al tribunale monocratico e limita le ragioni di impugnazione in Cassazione ai soli casi di nullità connessi al mancato rispetto delle regole del contraddittorio di cui all'art. 127, comma 5, c.p.p.; inoltre dispone l'inoppugnabilità dell'ordinanza resa sul reclamo.
art. 127, comma 5, cod. proc. pen.
Rilevante come criterio limitativo: le nullità deducibili sono quelle attinenti alle violazioni delle regole del contraddittorio formale previste nei commi 3 e 4 della norma.
art. 409 cod. proc. pen.
Norma sulla udienza camerale e sull'ordinanza di archiviazione che, insieme al previgente regime, già consentiva limiti analoghi alle impugnazioni di merito.
art. 606 cod. proc. pen.
Elenca i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ricorda che i vizi in esso elencati (ad es. errori di diritto, vizio di motivazione) non sono deducibili contro l'ordinanza di archiviazione impugnata tramite il rimedio disciplinato dall'art. 410-bis.
art. 568, comma 1, cod. proc. pen.
Richiama il principio di tassatività delle impugnazioni: non sono ammesse impugnazioni diverse da quelle previste dalla legge.
art. 414 cod. proc. pen.
Prevede la possibilità di riaprire le indagini dallo stesso giudice che ha disposto l'archiviazione su richiesta motivata del pubblico ministero; utile per chiarire la natura non definitiva dell'archiviazione.
art. 111 Cost.
Richiamato dal ricorrente ma ritenuto inapplicabile: la garanzia di ricorribilità in Cassazione per violazione di legge riguarda provvedimenti che chiudono definitivamente la vicenda giudiziaria o incidono sulla libertà personale, situazione non sovrapponibile all'archiviazione che resta rivedibile.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede l'onere del ricorrente in caso di inammissibilità: la Corte ha applicato l'articolo per condannare il ricorrente alle spese e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Legge n. 103/2017 (comma introduttivo art.1, co.33)
Ha modificato la competenza per il reclamo avverso l'ordinanza di archiviazione trasferendo il giudizio dal giudice di legittimità al tribunale monocratico, senza ampliare i motivi di impugnazione.
Massime di principio
- Il rimedio contro l'ordinanza resa sul reclamo ex art. 410-bis c.p.p. è strettamente limitato: in Cassazione sono deducibili solo le nullità connesse al mancato rispetto del contraddittorio formale (art. 127, comma 5 c.p.p.); non è possibile impugnare in Cassazione le valutazioni di merito, la motivazione o presunte illogicità dell'ordinanza di archiviazione.
- Se si ritiene che vi sia stata una violazione del contraddittorio formale (es. mancata informazione o mancata partecipazione dell'interessato all'udienza camerale come previsto), occorre dedurre specificamente tale vizio nel reclamo davanti al tribunale monocratico e, se del caso, mirare alla declaratoria della nullità prevista dalla norma.
- Le contestazioni riguardanti la regolarità o legittimità di oneri economici disposti nell'ordinanza resa sul reclamo (es. condanna alla Cassa delle Ammende) devono essere chieste in revoca allo stesso giudice che ha pronunciato l'ordinanza e non tramite ricorso in Cassazione quando l'atto è pronunciato ai sensi dell'art. 410-bis.
- Per evitare l'inammissibilità, è essenziale impugnare tempestivamente con i mezzi e per i motivi espressamente previsti: verificare sempre quale sia il giudice competente e quali siano i motivi ammissibili (principio di tassatività delle impugnazioni, art. 568 c.p.p.).
- Se si ritiene che l'ordinanza sia abnorme (cioè ecceda i limiti della funzione giurisdizionale), tale profilo può essere invocato come possibile eccezione all'esclusione di impugnabilità in Cassazione; tuttavia va formulato espressamente e con argomentazione mirata, poiché la giurisprudenza richiede che sia provata l'abnormità dell'atto.
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