Sentenza n. 227/2026 - Catania, Sezione 4
per l'annullamento - del D.D.S. 2980 emesso in data 2.7.2019 dalla -OMISSIS-, Assessorato beni culturali e identità siciliana, Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana, Servizio tutela e acquisizioni, notificato alla ricorrente in data 21.12.2023, con cui la stessa è stata ritenuta debitrice della somma di -OMISSIS- euro a titolo di sanzione pecuniaria irrogata ai sensi dell'art. 167, co. 5, d.lgs. 42/2004 (doc. 1); - ove occorra, della nota prot. n. -OMISSIS- del 13.12.2023 della Regione -OMISSIS-, Assessorato beni culturali e identità siciliana, Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana, Servizio tutela e acquisizioni. Pianificazione paesaggistica, S3 U.O.2-Tutela del paesaggio (doc. 2), notificata alla ricorrente in data 21.12.2023 contestualmente al precedente atto impugnato, con cui è stato sollecitato il pagamento della somma di cui al superiore D.D.S. 2980 del 2.7.2019 che si afferma notificato con nota prot. n. -OMISSIS- del 30.8.2023 del medesimo ufficio all'indirizzo pec dell'ingegnere -OMISSIS- -OMISSIS-; - ove occorra, della nota prot. -OMISSIS- del 30.8.2019 della Regione -OMISSIS-, Assessorato beni culturali e identità siciliana, Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana, Servizio tutela e acquisizioni. Pianificazione paesaggistica, Serv. 3 U.O.2-Tutela del paesaggio (doc. 3), notificata alla ricorrente in data 21.12.2023 contestualmente ai precedenti atti impugnati, con cui il superiore D.D.S. 2980 del 2.7.2019 è stato notificato all'indirizzo pec dell'ingegnere -OMISSIS- -OMISSIS-; - di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: D.D.S. del 2 luglio 2019, recante intimazione del pagamento di una sanzione pecuniaria paesaggistica di euro 7.268,30 ai sensi dell’art. 167, comma 5, d.lgs. 42/2004, nonché gli atti di notificazione e sollecito del pagamento
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sanzione paesaggistica riferita a opere realizzate dal dante causa su un immobile successivamente acquistato per donazione. Ha dedotto, anzitutto, l’inesistenza o nullità delle precedenti notifiche, eseguite presso l’indirizzo PEC del tecnico incaricato dall’originario proprietario, sostenendo di avere acquisito piena conoscenza dell’atto soltanto il 21 dicembre 2023. Ha poi dedotto la violazione dell’art. 3 l. 689/1981, assumendo che una sanzione avente natura afflittiva potesse essere irrogata esclusivamente all’autore materiale dell’abuso e non all’avente causa. Ha inoltre dedotto la violazione dell’art. 28 l. 689/1981 per intervenuta prescrizione quinquennale, nonché la violazione degli artt. 2043 e 2935 c.c., sostenendo che la pretesa fosse comunque prescritta anche qualificando la misura come reale e ripristinatoria. L’abuso edilizio era stato oggetto di concessione edilizia in sanatoria rilasciata l’11 gennaio 2001, previo nulla-osta paesaggistico condizionato al pagamento dell’indennità prevista dalla normativa allora vigente.
La decisione
Il TAR ha ritenuto tempestivo il ricorso, poiché la notificazione dell’atto a un soggetto diverso dall’interessata non incide, di regola, sulla validità del provvedimento, ma soltanto sulla sua efficacia e sulla decorrenza del termine per impugnarlo. Nel merito, ha escluso che la sanzione prevista dall’art. 167, comma 5, d.lgs. 42/2004 abbia natura meramente afflittiva: essa è una sanzione riparatoria, alternativa alla rimessione in pristino nei casi di accertamento della compatibilità paesaggistica, funzionale alla ricomposizione dell’ordine paesaggistico violato. Per tale ragione può gravare anche sul proprietario attuale dell’immobile, sebbene diverso dall’autore materiale dell’abuso, e non opera il principio di responsabilità personale proprio delle sanzioni amministrative punitive. La stessa qualificazione comporta, tuttavia, che il termine quinquennale di prescrizione decorra dal rilascio della concessione edilizia in sanatoria, momento in cui cessa l’illiceità permanente dell’opera sotto il profilo edilizio e territoriale. Poiché la sanatoria era stata rilasciata l’11 gennaio 2001 e il provvedimento sanzionatorio era stato adottato il 2 luglio 2019 e notificato il 21 dicembre 2023, erano trascorsi oltre cinque anni. L’Amministrazione non aveva allegato né provato atti interruttivi della prescrizione. Il TAR ha quindi accolto il ricorso, annullato il D.D.S. impugnato e condannato l’Amministrazione al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.500, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 167, comma 5, d.lgs. 42/2004
La misura ha natura riparatoria e non meramente afflittiva; è alternativa alla rimessione in pristino nei casi tassativi di abusi suscettibili di accertamento di compatibilità paesaggistica e può gravare sul proprietario attuale dell’immobile, anche se diverso dall’autore materiale dell’abuso.
art. 3 l. 689/1981
Il principio della responsabilità personale dell’autore della violazione non si applica alla misura prevista dall’art. 167, comma 5, d.lgs. 42/2004, in ragione della sua natura riparatoria e reale.
art. 28 l. 689/1981
dal giorno in cui è stata commessa la violazione
Il termine quinquennale previsto per le sanzioni amministrative punitive non individua, nel caso della misura paesaggistica riparatoria, il dies a quo applicabile; la prescrizione decorre dal rilascio del titolo edilizio in sanatoria.
art. 139 c.p.c.
La notificazione effettuata il 21 dicembre 2023 ha determinato la piena conoscenza dell’atto da parte della destinataria e ha reso tempestiva l’impugnazione.
art. 164 d.lgs. 490/1999
La disposizione previgente prevedeva l’indennità paesaggistica cui era subordinato il nulla-osta rilasciato nell’ambito della sanatoria edilizia.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità della ricorrente e delle altre persone fisiche menzionate nella sentenza.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La sanzione prevista dall’art. 167, comma 5, d.lgs. 42/2004 ha natura riparatoria e non meramente punitiva: è funzionalmente diretta a ricomporre l’ordine paesaggistico violato, in alternativa alla rimessione in pristino, nei casi di accertamento della compatibilità paesaggistica.
- In ragione della sua natura riparatoria e reale, la sanzione paesaggistica ex art. 167, comma 5, d.lgs. 42/2004 può essere posta a carico del proprietario attuale dell’immobile, anche quando egli non sia l’autore materiale dell’abuso.
- Per la pretesa relativa alla sanzione paesaggistica riparatoria, il termine quinquennale di prescrizione decorre dal rilascio della concessione edilizia in sanatoria, poiché tale titolo fa cessare l’illiceità permanente dell’opera sotto il profilo edilizio e territoriale.
- Una volta decorso il termine quinquennale dal rilascio della sanatoria, spetta all’Amministrazione allegare e dimostrare l’esistenza di fatti idonei a interrompere la prescrizione; in mancanza, la pretesa sanzionatoria deve essere annullata.
- La notificazione del provvedimento a un soggetto diverso dal destinatario, salvo ipotesi peculiari, incide sull’efficacia dell’atto e sulla decorrenza del termine per impugnarlo, ma non ne determina di per sé l’illegittimità o l’invalidità.
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